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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03317/2026 del 14/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il consorzio, già incaricato in base a un atto concessorio di realizzare opere a corredo della circumvallazione esterna di Napoli nell'ambito degli interventi per la ricostruzione seguita al sisma del 1980, aveva anticipato e corrisposto le indennità di esproprio agli aventi diritto. Chiese poi, in base alle convenzioni intercorse, il rimborso di tali somme alla regione mediante decreto ingiuntivo. Il decreto fu revocato in primo grado e la corte d'appello confermò la revoca. Nel ricorso per cassazione il consorzio dedusse un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 3, d.P.C.M. 21 febbraio 2000, come modificato dal d.P.C.M. 21 settembre 2001, dell'art. 12 disp. prel. c.c. e degli artt. 1362 ss. c.c., sostenendo che vi sarebbe contrasto giurisprudenziale sulla individuazione del soggetto passivo tenuto a restituire al consorzio le somme indennitarie; secondo il ricorrente la norma sul subingresso avrebbe dovuto essere letta in senso restrittivo, come eccezione al principio del trasferimento delle posizioni attive e passive, e non come regola che lascia in capo al trasferente, anche per contenziosi instaurati dopo il subingresso, ogni lite relativa a fatti e atti anteriori al trasferimento.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo, osservando che non sussisteva il preteso contrasto tra i precedenti richiamati dal ricorrente e che la decisione impugnata si conformava a un orientamento già reiterato della stessa Corte. Ha quindi qualificato la censura come inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché il ricorso si limitava a riprodurre le argomentazioni di precedenti pronunce senza offrire una critica idonea a sollecitare un revirement. Il ricorso è stato perciò dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con declaratoria, ove dovuto, dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, d.P.C.M. 21 febbraio 2000

    La norma sul subingresso è stata interpretata nel senso che, secondo l'orientamento consolidato richiamato dalla Corte, il contenzioso relativo ai fatti e agli atti anteriori al trasferimento rimane regolato dalla disciplina speciale del subingresso così come già chiarita dalla giurisprudenza di legittimità.

  • d.P.C.M. 21 settembre 2001

    Atto modificativo della disciplina sul subingresso richiamato insieme al d.P.C.M. 21 febbraio 2000.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere una lettura strettamente eccezionale della norma; la Corte non ne accoglie la prospettazione perché reputa la censura non idonea a superare l'orientamento consolidato.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Richiamati dal ricorrente in tema di interpretazione della disciplina convenzionale e regolamentare; la Corte non entra nel merito della critica interpretativa perché dichiara il ricorso inammissibile.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Fondamento dell'inammissibilità quando il ricorso non si confronta con un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte e non offre argomenti per un suo mutamento.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    Norma richiamata per il deposito della memoria in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per la declaratoria dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Quando la decisione impugnata è conforme a un orientamento di legittimità già consolidato, il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. se non propone argomenti specifici e nuovi idonei a sollecitare un ripensamento della Corte.
  • La mera riproduzione di motivazioni di precedenti pronunce, senza una critica autonoma e sviluppata sulla ratio decidendi della sentenza impugnata, non è sufficiente a superare il filtro di ammissibilità del ricorso per cassazione.
  • Nel giudizio di legittimità, la denuncia di un presunto contrasto tra precedenti giurisprudenziali non basta, da sola, se la sentenza impugnata si colloca in realtà nel solco di un orientamento reiterato della Corte.
  • La qualificazione della disciplina del subingresso e della titolarità del contenzioso va letta alla luce dell'orientamento giurisprudenziale consolidato richiamato dalla Corte, non potendo la parte limitarsi a invocare in astratto criteri ermeneutici generali senza confrontarsi con esso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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