Cassazione Civile, Ordinanza n. 17794/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Il proprietario di un appartamento al primo piano di un complesso a villette a schiera aveva agito contro il proprietario dell'immobile sottostante deducendo che quest'ultimo avesse realizzato muri lungo i confini e in prossimità della scala esterna condominiale, in violazione delle distanze legali e del diritto di veduta, con alterazione dell'armonia estetica del fabbricato. In primo grado le domande erano state rigettate; in appello la domanda era stata accolta solo parzialmente, con ordine di arretramento di un muro sul lato ovest. In cassazione il ricorrente ha dedotto: omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento danni e su quella restitutoria delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado; violazione dell'art. 907 c.c. per avere escluso la lesione della veduta esercitabile dalla scala di accesso senza una concreta verifica della sua idoneità all'affaccio; violazione degli artt. 873 e 878 c.c. per avere qualificato come muro di cinta, quindi esente dalle distanze, un manufatto che poggiava su un piano artificiosamente rialzato e che fungeva anche da contenimento del terrapieno; nullità della motivazione per aver applicato un principio giurisprudenziale relativo a dislivelli naturali a una fattispecie di dislivello artificiale; omesso esame di fatti decisivi in relazione alla funzione di contenimento dei muri e alla violazione delle vedute da balcone e finestre.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi quattro motivi di ricorso, dichiarando assorbito il quinto e inammissibile il sesto. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d'Appello di Palermo e rinviato la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito è stata censurata perché i giudici di appello avevano omesso di pronunciarsi su due domande ritualmente riproposte e avevano applicato in modo non corretto i principi in materia di vedute e di distanze legali, avendo qualificato il muro come muro di cinta nonostante l'accertato rialzo artificiale del piano di calpestio e senza verificare in concreto l'idoneità della scala ad assolvere funzione di veduta.
Norme richiamate
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; l'omessa pronuncia su domanda o motivo ritualmente introdotto integra error in procedendo denunciabile in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il vizio processuale utilizzato per censurare l'omessa pronuncia e la nullità della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
consente di denunciare la violazione e falsa applicazione di norme sostanziali in materia di distanze legali e vedute.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio deducibile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera contestazione della valutazione delle prove.
richiamato per definire il requisito della veduta, che implica inspectio e prospectio sul fondo vicino.
la distanza rispetto alle vedute va verificata in concreto quando l'opera contigua possa ostacolare l'esercizio del diritto di affaccio.
stabilisce il regime generale delle distanze tra costruzioni; il muro che svolga funzione di contenimento di un rialzo artificiale del terreno è costruzione ai fini della norma.
l'esenzione per i muri di cinta opera solo quando il manufatto abbia i requisiti della recinzione e non assolva anche funzione di sostegno di un terrapieno artificialmente creato.
richiamato in via analogica per affermare l'ammissibilità in appello della domanda di restituzione delle somme eseguite in forza della sentenza impugnata.
richiamato in via analogica a sostegno della domanda restitutoria conseguente alla riforma della sentenza.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
impone al ricorrente di indicare specificamente i fatti e gli atti processuali rilevanti quando deduce il vizio di omesso esame.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiede il deposito degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda, a presidio della specificità del motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia su una domanda o eccezione ritualmente proposta integra un vizio processuale autonomamente deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., e consente alla Corte di legittimità l'accesso diretto agli atti del processo.
- La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, proposta a seguito dell'impugnazione e della possibile riforma della decisione, è ammissibile in appello e la sua omissione può essere fatta valere anche con ricorso per cassazione.
- La nozione di veduta richiede, oltre alla possibilità di guardare, anche quella di affacciarsi sul fondo altrui; tuttavia non è necessario che l'opera sia destinata esclusivamente all'affaccio, essendo sufficiente la sua oggettiva idoneità, da accertare in concreto, all'inspectio e al prospectio.
- Le scale, i ballatoi e le porte di accesso non sono normalmente vedute, ma possono diventarlo se, per caratteristiche concrete e ubicazione, consentano in modo normale l'affaccio e la visione sul fondo vicino.
- Ai fini delle distanze legali, il muro di cinta è escluso dal computo solo se davvero assolve alla funzione di recinzione nei limiti dell'art. 878 c.c.; se invece, per un dislivello creato artificialmente, svolge anche funzione di sostegno e contenimento del terrapieno, va qualificato come costruzione soggetta all'art. 873 c.c.
- Il principio elaborato per il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non è automaticamente estensibile ai casi in cui il dislivello sia stato creato dall'uomo.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per contestare la mera valutazione delle prove, ma solo per denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti.
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