Sentenza del 21/09/2016 n. 18460 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva impugnato la cartella relativa ai contributi di bonifica per l’anno 2007, sostenendo che mancasse il presupposto impositivo perché gli immobili non avevano ricevuto un beneficio diretto e specifico dalle opere di bonifica. La Commissione tributaria provinciale di Matera aveva accolto il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Basilicata aveva confermato la decisione. In Cassazione il Consorzio ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., un vizio di motivazione sulla prova e qualificazione del beneficio fondiario: a suo avviso, l’inclusione degli immobili nel perimetro consortile e la produzione del piano di classifica e di riparto avrebbero fatto presumere i vantaggi e trasferito sulla contribuente l’onere di provarne l’assenza; inoltre, la CTR avrebbe richiamato per relationem perizie che il Consorzio contestava non risultare agli atti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Consorzio. Ha ritenuto che la censura non denunciasse l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma contestasse l’adeguatezza della motivazione e la valutazione delle prove: il fatto rilevante era stato comunque esaminato dai giudici di merito. Il contributo relativo al 2007 resta quindi non dovuto, in forza delle decisioni di merito favorevoli alla società. Il Consorzio è stato condannato a rifondere alla controricorrente le spese di legittimità, liquidate in euro 1.500, oltre spese forfettarie e accessori di legge, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
Il nuovo vizio vede la riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, in quanto è denunciabile in sede di legittimità solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, cioè quella relativa all'esistenza della motivazione in sè e per sè considerata, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie radicali e costituzionalmente rilevanti e all’omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti. Non consente di chiedere una nuova valutazione delle prove o di lamentare soltanto che la motivazione sia insufficiente o non persuasiva.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all'art. 366 c.p.c. , comma 1, n. 6 e all'art. 369 c.p.c. , comma 2, n. 4 - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fatto stesso.
Il ricorrente deve identificare con precisione il fatto storico asseritamente omesso, indicare da quali atti risulti, quando sia stato discusso e perché il suo esame avrebbe potuto determinare un esito diverso.
Art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
La parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all'art. 366 c.p.c. , comma 1, n. 6 e all'art. 369 c.p.c. , comma 2, n. 4 - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fatto stesso.
Il ricorso deve rispettare gli oneri di specifica indicazione e documentazione degli atti e dei documenti rilevanti per dimostrare il vizio denunciato; non è sufficiente una contestazione generica della ricostruzione probatoria.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale o inammissibilità dell’impugnazione, se sussistono i presupposti di legge, la parte che l’ha proposta è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione fondato sull’omesso esame, occorre indicare un fatto storico specifico, discusso dalle parti e decisivo: non basta sostenere che il giudice abbia valutato male le prove o non abbia menzionato ogni elemento istruttorio.
- Se il fatto decisivo è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, l’insoddisfazione per la motivazione o per il peso attribuito alle prove non integra, di per sé, il vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
- Il ricorso deve precisare il contenuto e la rilevanza degli atti richiamati, indicando dove risultano e come siano stati introdotti nel processo; censure formulate in modo generico rischiano l’inammissibilità.
- La decisione non risolve nel merito, come principio autonomo, la questione generale dei presupposti dei contributi consortili e della ripartizione dell’onere probatorio: la conferma della non debenza deriva dall’esito dei giudizi di merito e dall’inammissibilità del ricorso del Consorzio.
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