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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28424/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Sabbatini era stato condannato per il reato di evasione (art. 385 c.p.) dal Tribunale di Ancona, in giudizio abbreviato, alla pena di 6 mesi di reclusione; in appello la difesa (avv. Andrea Nobili) ha impugnato la sentenza denunciando violazioni di legge e vizio di motivazione, e ha formulato nei "motivi nuovi" una richiesta formale di applicazione della pena sostitutiva (detenzione domiciliare), allegando la disponibilità di un domicilio e un'ordinanza che aveva già consentito la detenzione domiciliare. Il ricorso per cassazione denunciava, tra l'altro, la mancata valutazione da parte della Corte di appello della richiesta di pena sostitutiva, oltre a questioni relative a norme penali e processuali richiamate nei motivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato con riferimento all'omissione della Corte di appello di pronunciarsi sulla richiesta della pena sostitutiva introdotta con motivi nuovi. Ha richiamato le disposizioni transitorie dell'art. 95 d.lgs. n. 150/2022, che consentono l'applicazione delle nuove pene sostitutive anche ai procedimenti pendenti, e ha rilevato che la richiesta era tempestiva (prodotta il 7 novembre 2024) e comunque idonea se presentata entro l'udienza di discussione. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla valutazione della richiesta di applicazione della pena sostitutiva e la causa è stata rinviata alla Corte di Appello di Perugia per un nuovo giudizio solo su quel punto.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Norma sostanziale che disciplina il reato di evasione; indicata quale fattispecie per la quale l'imputato è stato condannato (fatto alla base del procedimento).

  • art. 95 d.lgs. n. 150/2022

    Disposizioni transitorie sulle nuove pene sostitutive: la Corte ha interpretato ed applicato queste norme nel senso che le nuove misure sostitutive possono essere richieste ed applicate anche nei procedimenti pendenti in primo o secondo grado alla data di entrata in vigore del decreto.

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata nelle doglianze relative alla motivazione: nell'ambito del ricorso si lamentava la mancata motivazione secondo i parametri procedurali, e la Corte di Cassazione ha rilevato l'omissione della pronuncia su una specifica richiesta, con riferimento anche agli obblighi di motivazione richiesti dalla procedura.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma sul contenuto e sulla sintesi dei motivi di impugnazione: la Corte ha utilizzato tale riferimento per la corretta esposizione e sintesi dei motivi di cassazione ai fini del loro esame.

  • art. 58 L. n. 689/1981

    Richiamata nei motivi di impugnazione (nella parte relativa alle pene/sanzioni sostitutive); nel provvedimento di Cassazione figura tra le norme denunciate ma la decisione si è concentrata sull'omessa pronuncia circa la richiesta di pena sostitutiva e sulle disposizioni transitorie del d.lgs. 150/2022.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato nei motivi di impugnazione (criteri di determinazione della pena); la Corte di Cassazione non ha risolto il merito della determinazione della pena, limitandosi ad annullare per omissione sulla richiesta della pena sostitutiva.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Richiamato nei motivi per contestare questioni di applicazione della pena o recidiva; la Corte non ha approfondito il punto, avendo deciso per l'annullamento limitato all'omessa pronuncia sulla pena sostitutiva.

  • art. 53 e ss., 56 L. n. 689/1981

    Norme collocate tra quelle richiamate nei motivi relative a sanzioni sostitutive e conversioni: anch'esse citate dalla difesa, ma la Corte si è limitata a valorizzare l'applicabilità delle nuove pene sostitutive per i procedimenti pendenti, come previsto dall'art. 95 d.lgs. 150/2022.

Massime di principio

  • Se la difesa formula, anche con "motivi nuovi" in appello, una richiesta di applicazione di una pena sostitutiva (es. detenzione domiciliare) il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi esplicitamente o implicitamente su tale richiesta; la mancata pronuncia costituisce motivo di annullamento limitato sul punto.
  • Le disposizioni transitorie dell'art. 95 d.lgs. n. 150/2022 consentono l'applicazione delle nuove pene sostitutive anche ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore; pertanto tali richieste possono essere valutate anche in sede d'appello.
  • La richiesta di pena sostitutiva deve essere tempestiva: è sufficiente che sia proposta entro l'udienza di discussione del gravame; la sua presentazione nei termini processuali rende inammissibile l'omissione di ogni valutazione da parte del giudice.
  • In caso di omissione di pronuncia su una questione decisiva sollevata dalle parti, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza impugnata limitatamente al punto omesso e disporre il rinvio per nuovo esame, senza decidere d'ufficio il merito sostitutivo.
  • Quando si contestano violazioni di legge e vizi di motivazione con riferimento a più norme, la Cassazione può limitare l'annullamento al profilo concreto sul quale sussiste un vizio manifesto (qui: omissione di pronuncia sulla pena sostitutiva) senza esaminare tutti i profili sostanziali prospettati.

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