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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25638/2022 del 31/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società aveva acquistato un immobile da ristrutturare, destinandolo in prospettiva a sede sociale, a locazioni di terzi, a produzione di energia "green" e a centro congressuale. L'attività concreta non era ancora iniziata e l'immobile non era stato ancora utilizzato, perché i lavori di ristrutturazione e l'avvio operativo si erano protratti per anni per ritardi negli appalti, nelle consegne e per difficoltà economiche. L'Agenzia delle entrate, valorizzando la prolungata inattività, aveva contestato alla società la qualità di soggetto passivo IVA, negato la detrazione dell'IVA assolta sulle operazioni passive relative ai lavori di ristrutturazione per l'anno 2010 e irrogato sanzioni per indebita detrazione e infedele dichiarazione. La società aveva ottenuto accoglimento in primo grado e la CTR Toscana aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo sussistente l'inerenza dell'acquisto e dei lavori rispetto al progetto imprenditoriale. In cassazione l'Agenzia denunciava violazione degli artt. 4 e 19 d.P.R. n. 633/1972, dell'art. 9, n. 1, direttiva IVA 2006/112/CE, degli artt. 2195 e 2197 c.c., nonché dell'art. 2697 c.c., sostenendo che mancassero un concreto impiego dei beni, un'effettiva attività economica e un adeguato accertamento dell'inerenza, poiché i fini programmati non si erano mai realizzati.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, e ha confermato la decisione di merito favorevole alla società. Ha ribadito che, in materia IVA, la detrazione dell'imposta sugli acquisti e sulle operazioni passive spetta anche in assenza di operazioni attive e prima dell'effettivo inizio dell'attività, purché gli acquisti siano inerenti a un progetto imprenditoriale concreto e siano finalizzati a creare le condizioni dell'avvio dell'attività tipica. Ha inoltre precisato che l'intenzione di iniziare un'attività economica deve essere sorretta da elementi oggettivi e che il mancato utilizzo del bene non incide sul diritto alla detrazione se dipende da cause indipendenti dalla volontà del soggetto passivo. Nel caso concreto, la CTR aveva accertato che l'acquisto dell'immobile e i lavori di ristrutturazione erano funzionali alle finalità d'impresa programmate e che i ritardi erano dovuti a circostanze esterne; tale accertamento non è stato scalfito dal ricorso. Il ricorso è quindi stato respinto; nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva della società.

Norme richiamate

  • art. 4 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato per contestare la soggettività passiva IVA; la Corte ne fa applicazione nel senso che la soggettività passiva può sussistere anche nella fase preparatoria, se l'intenzione di svolgere attività economica è oggettivamente riscontrata.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    La Corte afferma che il diritto alla detrazione dell'IVA presuppone l'inerenza degli acquisti alle finalità imprenditoriali, ma non richiede l'effettivo avvio dell'attività se gli acquisti sono preparatori e funzionali all'iniziativa economica.

  • art. 9, n. 1, direttiva 2006/112/CE

    Interpretato conformemente al diritto unionale nel senso che chi ha l'intenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare un'attività economica ed effettua spese di investimento deve essere considerato soggetto passivo e può detrarre immediatamente l'IVA sugli investimenti.

  • art. 2195 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'assenza di impresa; la Corte non accoglie la censura, ritenendo sufficiente la finalizzazione preparatoria dell'investimento all'attività economica programmata.

  • art. 2197 c.c.

    Richiamato in combinazione con l'art. 2195 c.c. nella censura sulla natura imprenditoriale dell'attività; la Corte non ne ricava un ostacolo alla soggettività passiva IVA nella fase preparatoria.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per lamentare un errato giudizio d'inerenza; la Corte ritiene che l'accertamento di merito sull'inerenza e sulle cause del ritardo non sia stato efficacemente scalfito.

Massime di principio

  • In materia IVA, la detrazione dell'imposta sugli acquisti spetta anche prima dell'avvio effettivo dell'attività, quando gli acquisti si inseriscono in una fase preparatoria oggettivamente finalizzata alla futura attività imponibile.
  • La soggettività passiva IVA può sussistere anche in assenza di operazioni attive, purché vi sia un'intenzione reale e oggettivamente confermata di iniziare un'attività economica.
  • Il mancato utilizzo del bene o il ritardo nell'avvio dell'impresa non escludono il diritto alla detrazione se dipendono da cause indipendenti dalla volontà del soggetto passivo.
  • L'inerenza deve essere valutata in concreto rispetto al progetto imprenditoriale programmato, considerando elementi oggettivi quali la natura del bene, la durata del ritardo e le iniziative intraprese per renderne possibile l'impiego.
  • Non è decisivo lo scopo di interesse generale perseguito dall'attività; ciò che rileva è se l'attività sia svolta in regime di diritto privato o comporti esercizio di pubblici poteri.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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