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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41158/2023 del 11/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Nola del 10/02/2023 che aveva dichiarato d'ufficio la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio del 10/01/2022 nei confronti di Liquori per i capi a) (artt. 110, 640-ter c.p.) e b) (art. 110, 615-ter c.p.), ritenendo necessaria per il capo a) l'udienza preliminare a motivo della presunta applicazione dell'aggravante del secondo comma dell'art. 640-ter ("produce un trasferimento di denaro"). Il Pubblico Ministero ha dedotto che il Tribunale ha erroneamente ricostruito la fattispecie come aggravata nonostante la condotta contestata sia anteriore alla modifica normativa (29/07/2020), creando una insuperabile stasi processuale: il PM non può né reiterare la citazione diretta né formulare richiesta di rinvio a giudizio senza contestare l'aggravante, il cui applico sarebbe retroattivo e quindi illegittimo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Nola per il proseguimento del giudizio. La Corte ha qualificato come "abnorme" (soprattutto sotto il profilo funzionale) la retrocessione operata dal Tribunale, in quanto essa determinava una stasi processuale insanabile: il PM non poteva né ripetere il decreto di citazione diretta, né chiedere il rinvio a giudizio per la forma aggravata invocata dal Tribunale, che peraltro non era contestata nella imputazione in base alla normativa vigente al momento del fatto.

Norme richiamate

  • art. 640-ter cod. pen.

    riferimento al secondo comma con le parole introdotte dal d.lgs. n. 184/2021: "produce un trasferimento di denaro"

    La Corte ha osservato che l'aggravante del secondo comma non può essere applicata ratione temporis ai fatti del 29/07/2020; nel caso concreto l'imputazione era formulata ai sensi della disciplina previgente (primo comma) e il Tribunale ha erroneamente dedotto la presenza dell'aggravante, creando una situazione processuale insuperabile

  • art. 615-ter cod. pen.

    Costituisce uno dei capi di imputazione (accesso abusivo o condotta informatica rilevante) contestati insieme al reato previsto da art. 640-ter; la questione centrale però riguarda l'eventuale aggravante di 640-ter

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento alla partecipazione di più persone nella commissione dei reati (concorso di persone), indicato nella rubrica delle imputazioni

  • art. 550 cod. proc. pen.

    richiamo all'ultimo comma

    La Corte ricorda che la questione sulla idoneità della citazione diretta per reati per i quali è prevista l'udienza preliminare può essere sollevata con eccezione di parte ai sensi dell'ultimo comma: ergo la dichiarazione d'ufficio del giudice che produca stasi è censurabile

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma citata a margine del ricorso per cassazione per limitare la riproduzione delle deduzioni ai soli stretti esigenze motivazionali; usata in sede di esposizione dei motivi

  • d.lgs. n. 184 del 2021

    introduzione delle parole "produce un trasferimento di denaro" nell'aggravante del secondo comma dell'art. 640-ter

    La modifica normativa ha ampliato la fattispecie aggravata ma, per fatti anteriori alla sua entrata in vigore, non può essere applicata per ragioni di irretroattività; la Corte ha sottolineato l'inapplicabilità ratione temporis al caso concreto

Massime di principio

  • Verificare sempre la temporalità della fattispecie rispetto alle modifiche normative: un'aggravante introdotta successivamente non può essere applicata retroattivamente (principio di irretroattività della legge penale sfavorevole).
  • Se il decreto di citazione diretta è stato emesso correttamente secondo la legge vigente al momento del fatto, il giudice del dibattimento non deve disporre una retrocessione che determini una stasi processuale insanabile (abnormità funzionale); tale provvedimento è annullabile in cassazione.
  • La qualificazione (in fatto) degli elementi aggravanti deve essere chiara nella imputazione: ambiguità o travisamento che inducano il giudice a ritenere necessaria l'udienza preliminare possono determinare l'impossibilità di proseguire l'azione penale correttamente.
  • Le questioni relative alla correttezza dell'uso della citazione diretta rispetto all'udienza preliminare sono, di norma, eccepibili dalle parti ai sensi dell'art. 550 c.p.p.; il giudice d'ufficio deve evitare decisioni che lascino il PM in una posizione procedurale irrimediabilmente bloccata.
  • Nel caso di errore del giudice che produca stasi, la Cassazione può annullare senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti al giudice procedente per il proseguimento conforme al diritto, al fine di ripristinare la regolarità del procedimento.

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