Cassazione Penale, Sentenza n. 41154/2023 del 11/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva prosciolto l'imputato per il reato ascritto (art. 707 cod.pen.) ritenendolo non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod.pen. Il motivo di ricorso denunciava insufficiente e apparente motivazione dell'appello (dedotta ai sensi di art. 173 disp.att. cod.proc.pen., con richiamo alla nullità secondo art. 606 lett. c) cod.proc.pen.), lamentando che il giudice di appello non aveva considerato tutte le circostanze concrete del fatto (modalità di conservazione dei tre cacciaviti, altri oggetti rinvenuti, occultamento nel vano air-bag, tentata fuga) e si era limitato a formule generiche nel dichiarare la particolare tenuità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale. Ha ritenuto la motivazione della Corte d'Appello insufficiente perché ha usato una mera clausola di stile anziché spiegare concretamente perché il fatto si qualificasse come di speciale tenuità ai sensi dell'art. 131-bis. Ha inoltre rilevato una contraddizione tra la descrizione dei fatti (occultamento degli arnesi nello air-bag, rinvenimento di altri strumenti tipici dei reati contro il patrimonio, tentata fuga) e la conclusione di particolare tenuità. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Norma relativa al reato contestato (reati contro il patrimonio in relazione agli atti atti allo scasso); indicata come capo di imputazione nel giudizio.
Disciplina la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha interpretato che l'applicazione richiede motivazione concreta sulle modalità di estrinsecazione del comportamento, gravità, contrasto con la norma e bisogno di pena, non semplici formule di stile.
art. 606 lett. c) cod.proc.pen.
art. 606 lett. c) cod.proc.pen.
Prevede il motivo di cassazione per vizio di motivazione apparente o insufficiente; richiamato come parametro di invalidità della decisione di appello.
art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
Norma procedimento di riassunzione/riassunto del motivo di impugnazione in cassazione; usata per riassumere il motivo unico di ricorso del Procuratore Generale.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018 (Rv. 275940 - 01)
Cass. Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018
Precedente richiamato secondo cui il giudice deve motivare in concreto l'applicazione dell'art. 131-bis, spiegando le ragioni per cui il fatto considerato è di speciale tenuità; mere clausole di stile sono insufficienti.
Massime di principio
- L'applicazione dell'art. 131-bis richiede motivazione specifica e concreta: il giudice deve spiegare perché le modalità concrete del fatto ne giustificano la particolare tenuità.
- La valutazione deve considerare le forme di estrinsecazione del comportamento (strumenti, occultamento, modalità di commissione, eventuale fuga) per valutare gravità e bisogno di pena.
- Motivazioni generiche o formule di stile sull'inesiguità del fatto espongono la decisione al rischio di annullamento per vizio di motivazione in sede di cassazione.
- Contraddizioni tra la ricostruzione fattuale e la conclusione sulla tenuità (es. presenza di attrezzi per lo scasso o fuga) sono elementi che giustificano il rinvio e un nuovo giudizio.
- Il pubblico ministero può legittimamente impugnare per nullità della motivazione; in caso di accoglimento la Corte di Cassazione può annullare e rinviare ad altra sezione perché venga fornita valutazione concreta e non stereotipata.
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