Cassazione Penale, Sentenza n. 41155/2023 del 11/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame del 24/03/2023 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. del 6/03/2023 per il reato di concorso in estorsione aggravata. I difensori (Avv.ti Pesaro e Dragone) hanno dedotto: 1) violazione ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen. per omessa indicazione degli elementi specifici a fondamento della sussistenza delle esigenze cautelari, anche alla luce del decorso di due anni dai fatti; 2) carenza e illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in ordine alla gravità indiziaria, contestando l'evento estorsivo e l'effettivo ruolo del Coronese (assenza di intercettazioni dirette, mancanza di contatti con la vittima Gigante o con Donvito, impossibilità di ravvisare partecipazione attiva alle azioni aggressive poste in essere dai coindagati, e l'uso di un giudicato venticinquennale per inferire un ruolo di vertice); 3) violazione ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. sulla qualificazione giuridica dei fatti (sostegno che si tratterebbe di recupero credito di euro 85.000 per forniture); 4) mancanza di motivazione circa l'esistenza delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo relativo alla presunzione di attualità delle esigenze cautelari quando ricorrono i reati di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., ritenendo che il decorso del tempo da solo non riesce a superare la presunzione speciale prevista da quella norma. Tuttavia ha accolto il secondo motivo, ritenendo insufficiente e generica la motivazione del Tribunale del riesame in ordine alla gravità indiziaria specifica a carico del Coronese: la decisione del riesame non ha indicato elementi particolari che dimostrassero la sua concreta partecipazione o iniziativa intimidatoria nei confronti della vittima dopo gli incontri con i calabresi, né elementi tali da collegare le aggressioni poste in essere dai terzi al concorso del Coronese. Per questo motivo la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla posizione di Coronese e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria (ai sensi dell'art. 309, comma 7 c.p.p.), con istruzioni di approfondire la prova dell'interlocuzione del Coronese con la persona offesa e la sua eventuale spendita della caratura mafiosa. Sono inoltre disposte le formalità di cancelleria ex art. 94 comma 1-ter disp.att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 275 c.p.p. comma 3
La Corte ha affermato la prevalenza della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista da questa norma rispetto alla disciplina generale (art. 274 c.p.p.); tale presunzione non viene superata dal solo decorso del tempo.
art. 274 c.p.p.
Norma generale sulle esigenze cautelari. La Corte segnala la sua subordinazione rispetto alla presunzione speciale dell'art. 275, comma 3, quando applicabile.
art. 606 cod. proc. pen. lett. c)
Richiamata come motivo di censura per omessa indicazione degli elementi specifici a sostegno delle esigenze cautelari; la Corte ha valutato il motivo e lo ha ritenuto infondato sotto il profilo temporale ma utile nell'accertamento complessivo della motivazione.
art. 606 cod. proc. pen. lett. e)
Utilizzata per contestare la carenza e l'illogicità della motivazione sulla gravità indiziaria; la Corte ha riconosciuto la necessità che il giudice di merito dia indicazione puntuale degli elementi indiziari e, nel caso concreto, ha ritenuto la motivazione insufficiente.
art. 606 cod. proc. pen. lett. b)
Richiamata in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti (contestazione dell'applicabilità dell'art. 629 c.p.); la Corte ha valutato la censura ma ha posto l'accento sulla insufficiente specificazione dell'apporto del Coronese.
art. 629 c.p.
Norma che disciplina il delitto di estorsione; l'imputazione contestata al Coronese era concorso in estorsione aggravata, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione non abbia dimostrato specificamente il suo concorso.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato per la rimodulazione e sintesi dei motivi di ricorso in cassazione; atto procedurale che consente la riassunzione dei motivi.
art. 309 c.p.p. comma 7
Norma che disciplina la competenza per il nuovo riesame dopo annullamento della decisione del riesame: la Corte dispone il rinvio al Tribunale di Reggio Calabria competente per il nuovo giudizio.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen. comma 1-ter
Disposizione tecnica di esecuzione amministrativa; la Corte ha ordinato alla cancelleria di eseguire gli adempimenti richiesti a seguito dell'annullamento e del rinvio.
Massime di principio
- La sola distanza temporale tra i fatti e l'adozione di una misura cautelare non è sufficiente, di per sé, a escludere l'attualità delle esigenze cautelari quando ricorrono i presupposti speciali di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.; tuttavia la presunzione può essere disattesa solo con prove specifiche e non con generiche affermazioni.
- In materia di misure cautelari la gravità indiziaria richiede una motivazione puntuale e contestuale: il giudice deve indicare elementi specifici che colleghino il singolo indagato al fatto contestato e non può limitarsi a una descrizione generale di contatti o frequentazioni.
- La partecipazione o il concorso nel reato non possono essere desunti esclusivamente dall'agire aggressivo di terzi o da incontri tra indagati: serve dimostrazione di iniziative, comunicazioni o atti concreti posti in essere dal ricercato per concorrere all'estorsione.
- L'assenza di intercettazioni dirette, di contatti con la vittima o di riscontri materiali (es. documentazione, ordini, ruoli espliciti) indebolisce significativamente la posizione a carico dell'indagato e richiede approfondimenti in sede di riesame.
- Il richiamo a pregresse condanne o a un 'ruolo' storico non è di per sé idoneo a fondare la responsabilità penale attuale: il passato può essere elemento indiziario, ma deve essere raccordato con fatti e comportamenti recenti e specifici.
- Se la motivazione del giudice di merito è generica o lacunosa in relazione a profili essenziali (come il concorso personale), la Corte di Cassazione può annullare la decisione e disporre il rinvio per un nuovo riesame limitato alla posizione interessata.
- In caso di contestazione della qualificazione giuridica (es. estorsione vs. semplice recupero credito), il giudice deve valutare gli elementi fattuali che distinguono l'azione lecita di recupero credito da condotte minacciose o intimidatorie che integrano il reato.
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