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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41155/2023 del 11/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame del 24/03/2023 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. del 6/03/2023 per il reato di concorso in estorsione aggravata. I difensori (Avv.ti Pesaro e Dragone) hanno dedotto: 1) violazione ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen. per omessa indicazione degli elementi specifici a fondamento della sussistenza delle esigenze cautelari, anche alla luce del decorso di due anni dai fatti; 2) carenza e illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in ordine alla gravità indiziaria, contestando l'evento estorsivo e l'effettivo ruolo del Coronese (assenza di intercettazioni dirette, mancanza di contatti con la vittima Gigante o con Donvito, impossibilità di ravvisare partecipazione attiva alle azioni aggressive poste in essere dai coindagati, e l'uso di un giudicato venticinquennale per inferire un ruolo di vertice); 3) violazione ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. sulla qualificazione giuridica dei fatti (sostegno che si tratterebbe di recupero credito di euro 85.000 per forniture); 4) mancanza di motivazione circa l'esistenza delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo relativo alla presunzione di attualità delle esigenze cautelari quando ricorrono i reati di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., ritenendo che il decorso del tempo da solo non riesce a superare la presunzione speciale prevista da quella norma. Tuttavia ha accolto il secondo motivo, ritenendo insufficiente e generica la motivazione del Tribunale del riesame in ordine alla gravità indiziaria specifica a carico del Coronese: la decisione del riesame non ha indicato elementi particolari che dimostrassero la sua concreta partecipazione o iniziativa intimidatoria nei confronti della vittima dopo gli incontri con i calabresi, né elementi tali da collegare le aggressioni poste in essere dai terzi al concorso del Coronese. Per questo motivo la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla posizione di Coronese e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria (ai sensi dell'art. 309, comma 7 c.p.p.), con istruzioni di approfondire la prova dell'interlocuzione del Coronese con la persona offesa e la sua eventuale spendita della caratura mafiosa. Sono inoltre disposte le formalità di cancelleria ex art. 94 comma 1-ter disp.att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 275 c.p.p. comma 3

    La Corte ha affermato la prevalenza della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista da questa norma rispetto alla disciplina generale (art. 274 c.p.p.); tale presunzione non viene superata dal solo decorso del tempo.

  • art. 274 c.p.p.

    Norma generale sulle esigenze cautelari. La Corte segnala la sua subordinazione rispetto alla presunzione speciale dell'art. 275, comma 3, quando applicabile.

  • art. 606 cod. proc. pen. lett. c)

    Richiamata come motivo di censura per omessa indicazione degli elementi specifici a sostegno delle esigenze cautelari; la Corte ha valutato il motivo e lo ha ritenuto infondato sotto il profilo temporale ma utile nell'accertamento complessivo della motivazione.

  • art. 606 cod. proc. pen. lett. e)

    Utilizzata per contestare la carenza e l'illogicità della motivazione sulla gravità indiziaria; la Corte ha riconosciuto la necessità che il giudice di merito dia indicazione puntuale degli elementi indiziari e, nel caso concreto, ha ritenuto la motivazione insufficiente.

  • art. 606 cod. proc. pen. lett. b)

    Richiamata in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti (contestazione dell'applicabilità dell'art. 629 c.p.); la Corte ha valutato la censura ma ha posto l'accento sulla insufficiente specificazione dell'apporto del Coronese.

  • art. 629 c.p.

    Norma che disciplina il delitto di estorsione; l'imputazione contestata al Coronese era concorso in estorsione aggravata, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione non abbia dimostrato specificamente il suo concorso.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per la rimodulazione e sintesi dei motivi di ricorso in cassazione; atto procedurale che consente la riassunzione dei motivi.

  • art. 309 c.p.p. comma 7

    Norma che disciplina la competenza per il nuovo riesame dopo annullamento della decisione del riesame: la Corte dispone il rinvio al Tribunale di Reggio Calabria competente per il nuovo giudizio.

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen. comma 1-ter

    Disposizione tecnica di esecuzione amministrativa; la Corte ha ordinato alla cancelleria di eseguire gli adempimenti richiesti a seguito dell'annullamento e del rinvio.

Massime di principio

  • La sola distanza temporale tra i fatti e l'adozione di una misura cautelare non è sufficiente, di per sé, a escludere l'attualità delle esigenze cautelari quando ricorrono i presupposti speciali di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.; tuttavia la presunzione può essere disattesa solo con prove specifiche e non con generiche affermazioni.
  • In materia di misure cautelari la gravità indiziaria richiede una motivazione puntuale e contestuale: il giudice deve indicare elementi specifici che colleghino il singolo indagato al fatto contestato e non può limitarsi a una descrizione generale di contatti o frequentazioni.
  • La partecipazione o il concorso nel reato non possono essere desunti esclusivamente dall'agire aggressivo di terzi o da incontri tra indagati: serve dimostrazione di iniziative, comunicazioni o atti concreti posti in essere dal ricercato per concorrere all'estorsione.
  • L'assenza di intercettazioni dirette, di contatti con la vittima o di riscontri materiali (es. documentazione, ordini, ruoli espliciti) indebolisce significativamente la posizione a carico dell'indagato e richiede approfondimenti in sede di riesame.
  • Il richiamo a pregresse condanne o a un 'ruolo' storico non è di per sé idoneo a fondare la responsabilità penale attuale: il passato può essere elemento indiziario, ma deve essere raccordato con fatti e comportamenti recenti e specifici.
  • Se la motivazione del giudice di merito è generica o lacunosa in relazione a profili essenziali (come il concorso personale), la Corte di Cassazione può annullare la decisione e disporre il rinvio per un nuovo riesame limitato alla posizione interessata.
  • In caso di contestazione della qualificazione giuridica (es. estorsione vs. semplice recupero credito), il giudice deve valutare gli elementi fattuali che distinguono l'azione lecita di recupero credito da condotte minacciose o intimidatorie che integrano il reato.

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