Cassazione Civile, Ordinanza n. 29971/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dirigente medico di primo livello in servizio presso l'azienda sanitaria, che aveva agito per ottenere le differenze retributive corrispondenti a una maggior prestazione di 20 minuti per ciascun giorno di assenza nel periodo 1 gennaio 2008 - 30 aprile 2018. Secondo il lavoratore, l'ente aveva illegittimamente calcolato il debito orario in caso di ferie, malattia, festività, permessi e assenze similari considerando ogni giornata di assenza come pari a 6 ore, mentre l'orario giornaliero ordinario era di 6 ore e 20 minuti. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione l'azienda sanitaria deduceva, con il primo motivo, violazione di legge e del CCNL, invocando gli artt. 24-27 del d.lgs. n. 165 del 2001 e l'art. 14 del CCNL dell'Area dirigenza medica del 3 novembre 2005, nonché il principio di onnicomprensività della retribuzione; con il secondo motivo lamentava omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione ex art. 112 c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo applicabile il principio per cui il dirigente medico non ha diritto a un compenso supplementare per la prestazione eccedente gli orari collettivi quando la retribuzione è mensile e onnicomprensiva. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originaria domanda del dirigente medico. Il secondo motivo è stato assorbito. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la novità e peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e contratti collettivi.
artt. 24-27 d.lgs. n. 165 del 2001
Sono evocati dalla ricorrente a sostegno della censura sulla disciplina del rapporto di lavoro pubblico e sulla retribuzione del dirigente medico.
art. 14 del c.c.n.l. Area dirigenza medica 3 novembre 2005
È richiamato quale fonte collettiva applicabile al rapporto e al computo dell'orario/debito orario.
La Corte rinvia alla motivazione di un precedente specifico senza ripeterla integralmente.
È invocato nel secondo motivo per dedotta omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
È utilizzato per decidere la causa nel merito dopo la cassazione, senza rinvio, perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro dirigenziale medico pubblico, la retribuzione è tendenzialmente mensile e onnicomprensiva, sicché l'eventuale erroneo criterio di calcolo del debito orario adottato dal datore non fonda, di per sé solo, un diritto a compensi ulteriori per la prestazione eccedente.
- L'azione volta a ottenere differenze retributive per asserita eccedenza di orario può condurre soltanto al pagamento di quanto effettivamente dovuto secondo la struttura mensile della retribuzione, salvo che il lavoratore alleghi e provi uno specifico danno ulteriore risarcibile.
- Per ottenere un risarcimento da overworking o da illegittima gestione dell'orario, non basta dedurre la mera maggiore prestazione: occorre allegare e provare un concreto pregiudizio alla salute, alla personalità morale o al riposo, anche mediante presunzioni semplici.
- Quando la questione di diritto è già stata risolta da un precedente specifico e i fatti di causa sono speculari, la Cassazione può accogliere il ricorso, cassare la sentenza e decidere nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti fattuali.
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