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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23303/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

Una società aveva chiesto la registrazione di un marchio complesso costituito dalle parole "Terre d’Italia" sormontate da "Gusto e Tradizione", inserite in uno stemma policromo con un ramo d’ulivo, per varie classi di prodotti alimentari e affini. Un’altra società, titolare di un marchio anteriore composto dalla denominazione "Terre d’Italia" e da un elemento figurativo raffigurante tre cipressi, aveva proposto opposizione. L’UIBM aveva respinto l’opposizione ritenendo i segni non confondibili, ma la Commissione dei Ricorsi aveva invece annullato il provvedimento, valorizzando la parziale identità/affinità dei prodotti, il carattere di marchio debole del segno anteriore e il fatto che gli elementi aggiuntivi del segno richiesto non fossero idonei a escludere il rischio di associazione. In Cassazione la società richiedente/istante ha articolato quattro motivi: (1) omesso esame e violazione di norme del c.p.i. perché la Commissione avrebbe esaminato un marchio diverso da quello oggetto della domanda; (2) violazione dell’art. 13 c.p.i. perché la Commissione avrebbe trattato come "debole" un marchio che, essendo descrittivo, sarebbe nullo; (3) violazione dell’art. 13 c.p.i. per avere attribuito valenza distintiva all’espressione "Terre d’Italia"; (4) nullità della sentenza per omessa motivazione sulla irrilevanza degli elementi figurativi nel escludere la confondibilità.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto non decisivo l’errore materiale della Commissione dei Ricorsi nella raffigurazione del marchio, osservando che il segno della ricorrente era comunque stato correttamente individuato nella parte denominativa e che non vi era un fatto decisivo omesso. Ha escluso la censura sulla nullità del marchio anteriore, rilevando che la questione era estranea al perimetro del giudizio e comunque infondata perché la nullità ex art. 13 c.p.i. riguarda i segni costituiti esclusivamente da indicazioni descrittive, mentre qui il marchio comprendeva anche una parte figurativa. Ha poi confermato che l’espressione "Terre d’Italia" poteva essere considerata elemento dominante di marchi deboli e che, proprio per questo, le mere varianti formali e figurative del segno successivo non bastavano a escludere la confondibilità. Infine, ha respinto la doglianza motivazionale, richiamando il criterio di valutazione globale e sintetica dei marchi e il limite del sindacato di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale. Spese poste a carico della ricorrente verso la controparte privata; compensate quelle con il Ministero.

Norme richiamate

  • art. 176 c.p.i.

    richiamato nel primo motivo come norma processuale del procedimento amministrativo di opposizione, ma la Corte non vi ravvisa una violazione decisiva

  • art. 182 c.p.i.

    richiamato nel primo motivo; la Corte esclude che la censura sulla diversità del marchio esaminato integri una violazione di legge

  • art. 135 c.p.i.

    richiamato nel primo motivo in combinato disposto con altre norme del c.p.i.; non conduce all’accoglimento

  • art. 12, primo comma, lett. d), c.p.i.

    richiamato nel primo motivo nel quadro delle norme sulla registrabilità/valutazione del marchio

  • art. 13, comma 1, lett. b), c.p.i.

    la nullità colpisce i marchi costituiti esclusivamente da denominazioni generiche o indicazioni descrittive; se il segno contiene anche elementi ulteriori, la nullità non opera automaticamente

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    la violazione di legge è denunciabile solo se si deduce un’erronea interpretazione della norma, non una mera svista fattuale del giudice di merito

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma, il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto decisivo e al minimo costituzionale della motivazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto decisivo; non è deducibile il mero errore materiale del giudice di merito nella riproduzione grafica di un segno, se il marchio è comunque correttamente individuato nella sua parte essenziale.
  • La violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. presuppone l’allegazione di un’erronea interpretazione o applicazione di una norma, non la contestazione di una svista percettiva o di fatto commessa dal giudice di merito.
  • La nullità del marchio per descrittività ricorre solo quando il segno sia costituito esclusivamente da denominazioni generiche o indicazioni descrittive; la presenza di elementi ulteriori, in particolare figurativi, impedisce di affermare automaticamente la nullità.
  • In tema di confondibilità tra marchi, il marchio debole può comunque essere tutelato contro l’uso di varianti formali o aggiunte prive di autonoma capacità distintiva, quando resti inalterato l’elemento caratterizzante comune.
  • La comparazione tra marchi deve essere compiuta in modo globale e sintetico, secondo l’impressione complessiva che i segni lasciano nel consumatore medio, e non mediante un esame analitico e parcellizzato di ogni singolo elemento.
  • Nel valutare il rischio di confusione occorre considerare il livello di attenzione del pubblico di riferimento e l’eventuale identità o affinità dei prodotti; per beni di largo consumo l’attenzione del consumatore è normalmente più bassa.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: è denunciabile solo la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile o la motivazione incomprensibile.

Come è indicizzato

MaterieMarchiImpugnazioni
RamiProprietà intellettualeProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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