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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29699/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Scandale impugnava il rigetto, da parte della Corte d'appello di Catanzaro, della sua istanza ex executione di riconoscimento della continuazione (art. 81 c.p.) tra diverse condanne per reati di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e reati "fine" (omicidi e altri delitti). Sosteneva che: a) il mutamento della guida del "locale" di Petilia Policastro (passaggio dalla cosca Comberiati a quella Manfreda) non comportò la costituzione di una nuova entità autonoma, ma continuità dell'associazione; b) le conversazioni intercettate e le risultanze della sentenza "Tabula Rasa" proverebbero la sua stabile appartenenza e la programmata natura unitaria dei reati; c) gli omicidi (cd. Impluvium) sarebbero stati pianificati fin dall'ingresso nell'associazione e, dunque, riconducibili alla stessa risoluzione criminosa, giustificando la continuazione in sede esecutiva. Denunciava violazione degli artt. 81 c.p. e 125 c.p.p. e vizio della motivazione rispetto all'art. 416-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale, in qualità di giudice dell'esecuzione, avesse dato motivazione congrua e logicamente coerente: la ricostruzione fattuale (anche alla luce della sentenza Tabula Rasa) mostrava un avvicendamento e una ricomposizione del "locale" che aveva dato vita a un nuovo aggregato con equilibri diversi, non prevedibile all'atto dell'adesione di Scandale alla compagine precedente; inoltre gli omicidi contestati risultavano essere eventi contingenti e reattivi (in particolare l'omicidio di Valentino Vona in reazione all'uccisione di Manfreda) non programmati originariamente e, quindi, non riconducibili a una stessa risoluzione criminosa tipica della continuazione. La Corte ha inoltre osservato che l'argomentazione difensiva era aspecifica e non superava le ragioni del provvedimento impugnato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Evocato come criterio per il riconoscimento della continuazione; la Corte evidenzia che per ammettere la continuazione, soprattutto in fase esecutiva, non basta l'omogeneità tipologica dei reati ma occorre prova di una 'medesima risoluzione criminosa' programmata sin dall'origine.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo di ricorso; nella decisione emerge il principio che l'interpretazione e l'applicazione delle norme processuali in tema di esecuzione richiedono specifica e congrua motivazione del giudice dell'esecuzione.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie di associazione mafiosa: la Corte ha valutato la natura e la continuità delle compagini locali ai fini di verificare se le diverse condanne associative potessero ricondursi a una unica risoluzione criminosa.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione, inosservanza di legge): il ricorso è stato formulato richiamando tali lett. ma la Corte l'ha ritenuto aspecifico e inammissibile.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite alla motivazione del ricorso (esposizione strettamente necessaria). La Corte ha motivato la decisione entro i limiti previsti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità: il ricorrente è tenuto alle spese e al versamento alla cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186, 13 giugno 2000

    Richiamata per escludere che l'inammissibilità fosse derivata da colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; sulla base di questa pronuncia, la Corte ha comunque imposto le spese e l'ammenda previsti dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione in sede esecutiva non basta la similitudine tipologica dei reati: è necessaria una specifica indagine sulla natura delle diverse organizzazioni criminali, sulla loro concreta operatività e sulla continuità nel tempo, per accertare l'unicità del momento deliberativo.
  • I reati 'fine' (es. omicidi) possono essere considerati in continuazione con il reato associativo solo se risultano programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento della costituzione dell'associazione; eventi reattivi o contingentii non integrano la continuazione.
  • Un cambiamento della leadership o la formazione di un nuovo gruppo sullo stesso territorio può interrompere la continuità associativa se sussistono elementi che mostrano una nuova organizzazione, con equilibri e modalità operative differenti.
  • La difesa che prospetta continuità deve fornire argomentazioni e prove specifiche e confrontarsi con la motivazione del giudice dell'esecuzione; semplici affermazioni generiche o una lettura alternativa dei fatti, senza elementi specifici, sono insufficienti e possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, è importante affrontare punto per punto la motivazione impugnata e portare elementi nuovi o dimostrare errori logico-giuridici specifici; la genericità e l'aspecificità delle censure espongono al rigetto per inammissibilità.

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