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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08689/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna resa in primo grado all'esito di giudizio abbreviato per furto pluriaggravato, con riconoscimento delle attenuanti generiche in equivalenza alle aggravanti e alla recidiva contestata. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, sostenendo in sostanza che la motivazione fosse viziata. Ha inoltre depositato memoria difensiva con argomenti ritenuti generici e aspecifici, anche in punto attenuanti generiche e responsabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, osservando che la doglianza mascherava un vizio di motivazione non riscontrabile nel provvedimento impugnato, poiché la Corte territoriale aveva esplicitato che, per commettere il furto, l'imputato aveva forzato lo sportello dell'autovettura, infrangendo il vetro e causando un danno patrimoniale assai ingente, incompatibile con la tenuità del danno. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.

    danno di speciale tenuità

    la circostanza attenuante non è riconoscibile quando il fatto abbia cagionato un danno patrimoniale di notevole entità, come desumibile dalla concreta modalità della condotta.

  • art. 606 c.p.p.

    la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, non può tradursi in una contestazione del difetto di motivazione non riscontrabile negli atti o nel provvedimento impugnato.

  • art. 591 c.p.p.

    il ricorso è dichiarato inammissibile quando il motivo è manifestamente infondato o aspecifico.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'attenuante del danno di speciale tenuità non può essere riconosciuta quando la condotta abbia prodotto un pregiudizio patrimoniale apprezzabile o ingente, risultante dalle modalità esecutive del fatto.
  • In cassazione non è consentito dedurre sotto la veste della violazione di legge un vizio motivazionale inesistente o non emergente dalla sentenza impugnata.
  • La manifestata aspecificità del motivo, specie quando riproponga in modo astratto questioni già valutate nei precedenti gradi di giudizio, può determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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