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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01313/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha sostituito le misure meno afflittive (obbligo di dimora nel Comune di Palermo e presentazione alla polizia giudiziaria) con la misura degli arresti domiciliari per i reati contestati (tra cui resistenza e lesioni a pubblici ufficiali, guida senza patente e altri delitti). Il difensore deduceva: 1) violazione di legge per mancata sussistenza di esigenze cautelari concrete e attuali e violazione del principio di proporzionalità, poiche' l'aggravamento della misura non sarebbe stato giustificato da nuove esigenze; 2) vizio di motivazione per non aver valutato l'adeguatezza della misura precedente e per aver trascurato circostanze personali e di salute del ricorrente (diciottenne di corporatura esile, difficolta' respiratorie e lesioni riportate durante l'intervento di polizia).

La decisione

Il ricorso e' stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato l'aggravamento della misura valutando la gravita' delle condotte, le modalita' dell'azione e la personalita' del ricorrente (aggressivita', incapacita' di autocontrollo e tendenza a perseverare nell'illecito). Il Tribunale ha inoltre evidenziato che il ricorrente ha commesso i reati mentre era sottoposto a misura di prevenzione (avviso orale), mostrando l'inefficacia di misure piu' lievi; ha ritenuto che l'obbligo di presentazione non fosse sufficiente e che l'obbligo di dimora non avrebbe effetto deterrente, essendo le condotte non legate a specifiche aree territoriali. Conseguentemente, il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la cancelleria e' stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 81, comma 2

    Usato per indicare il concorso di norme nella valutazione dei reati contestati; la Corte ha considerato la pluralita' e gravita' delle condotte nell'insieme delle imputazioni

  • Codice penale, art. 110

    Riferimento alla coesistenza di piu' reati o concorso di persone nell'esecuzione del fatto, tenuto presente nella valutazione della gravita'

  • Codice penale, art. 337

    Norma relativa all'offesa a pubblico ufficiale; il fatto di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e' stato valutato come elemento di particolare gravita'

  • Codice penale, artt. 582 e 585

    Riferimento alle lesioni personali e alle aggravanti; la Corte ha tenuto conto della gravita' delle lesioni contestate agli agenti

  • Codice penale, art. 576, comma 1, nn. 1 e 5-bis

    art. 576, comma 1, nn. 1 e 5-bis

    Previsione di particolari ipotesi di reato (es. violazioni correlate alla circolazione/uso di veicoli); considerate nel quadro complessivo dei capi di imputazione

  • Codice penale, artt. 635 commi 1 e 2 e 625, comma 1 n. 7

    artt. 635, commi 1 e 2; 625, comma 1 n. 7

    Riferimenti a specifici delitti (es. danneggiamento, furto o altre fattispecie connesse); inseriti nella ricostruzione complessiva delle condotte contestate

  • Regolamento di esecuzione e di disciplina, art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.

    art. 28 Reg. esec. c od. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione; provvedimenti esecutivi e formalita' conseguenti all'ordinanza

Massime di principio

  • L'aggravamento di una misura cautelare può essere giustificato se il giudice valuta concrete esigenze cautelari attuali basate sulla gravità del fatto, sulle modalita' e sulla personalita' del soggetto (es. aggressivita', incapacita' di autocontrollo, tendenza a reiterare reati).
  • La violazione di misure di prevenzione o cautelari pregresse (es. avviso orale) costituisce elemento rilevante per ritenere inefficaci misure meno afflittive e per giustificare misure piu' restrittive.
  • Il principio di proporzionalità impone motivazione puntuale: il giudice deve spiegare perché misure meno gravose risultano inadatte al caso concreto (ad es. obbligo di presentazione non sufficiente; obbligo di dimora inefficace se le condotte non sono legate a specifiche aree territoriali).
  • Nella valutazione cautelare il tribunale puo' avvalersi di pertinenti massime di esperienza per giudicare la pericolosita' del soggetto, purché non si arrivi a manifesti illogismi; cio' rende necessario che il ricorrente nel gravame affronti direttamente le argomentazioni del giudice di merito.
  • Un ricorso che non confronti in modo specifico e argomentato le ragioni poste a base della decisione impugnata e' esposto all'inammissibilita'.
  • Le conseguenze processuali per il ricorrente che propone un ricorso inammissibile possono includere la condanna alle spese e a una somma a titolo di ammenda o contributo alla cassa delle ammende.

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