Cassazione Penale, Sentenza n. 16830/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto l'opposizione alla misura dell'applicazione provvisoria della detenzione domiciliare e aveva negato l'affidamento in prova al servizio sociale per la pena residua di 6 mesi e 25 giorni. La difesa censurava principalmente: a) la partecipazione al collegio del magistrato che aveva adottato l'ordinanza provvisoria, con violazione del principio di terzietà/imparzialità; b) carenza di motivazione nel rigetto dell'affidamento in prova, in particolare per l'eccessiva valorizzazione dell'età del condannato, della gravità del reato e del mancato risarcimento del danno, senza considerare la condotta successiva positiva, l'attività di volontariato e la situazione patrimoniale (sequestro/confisca, modesta pensione, abitazione familiare).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura relativa alla presunta incompatibilità del giudice che aveva adottato l'ordinanza provvisoria, chiarendo che l'opposizione non assume natura di impugnazione e che la partecipazione del relatore al collegio non viola il principio di imparzialità nel contesto normativo dell'art. 678 c.1-ter cod. proc. pen. Quanto alla motivazione sul diniego dell'affidamento in prova, la Corte ha ritenuto parte delle censure generiche e in parte di merito non ammissibili in sede di legittimità, confermando che il Tribunale aveva adeguatamente considerato la gravità del reato, la mancanza di condotte riparative e la situazione patrimoniale rilevata negli atti; inoltre la difesa aveva invocato dati non posti al vaglio del Tribunale. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 678 cod. proc. pen., comma 1-ter
Disciplina il procedimento per l'applicazione provvisoria di misure alternative quando la pena residua non supera un anno e sei mesi; prevede che l'ordinanza provvisoria possa essere adottata de plano dal magistrato designato relatore e che lo stesso magistrato possa comporre il collegio chiamato a decidere sull'opposizione, non configurando automaticamente un'incompatibilità verticale.
Regola il contraddittorio tra le parti nel procedimento di sorveglianza in caso di opposizione all'ordinanza provvisoria; richiamata per spiegare la fase eventuale di conferma in contraddittorio.
Prevede, in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso, la condanna alle spese processuali; la Corte l'ha richiamata per giustificare la condanna del ricorrente alle spese e all'ammenda.
art. 111 Cost.
Principio costituzionale del giusto processo e dell'imparzialità del giudice; la Corte ha valutato che la normativa processuale citata non infrange il principio perché l'opposizione non costituisce un grado diverso di giudizio che imponga l'esclusione del giudice precedente.
art. 47, comma 4, ord. pen. (richiamato)
Richiama la disciplina delle misure alternative nell'ordinamento penitenziario e l'istituto dell'ordinanza provvisoria come strumento urgente funzionale al trattamento rieducativo; impiega come parametro interpretativo della natura dell'ordinanza provvisoria.
Massime di principio
- La partecipazione al collegio del magistrato che ha emesso l'ordinanza provvisoria non è automaticamente incompatibilità: l'opposizione in sede di sorveglianza è considerata istanza diretta e non un appello che determini un differente grado di giudizio; la disciplina speciale (art. 678 c.1-ter) consente la continuità del giudizio.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere un nuovo esame del merito fondato su elementi non posti all'attenzione del giudice di merito; l'esame della Corte si limita alla correttezza dell'applicazione delle norme e alla logicità della motivazione.
- Il giudizio sulla idoneità di una misura alternativa deve valutare la personalità attuale del condannato, la gravità del fatto, la condotta successiva e le possibilità trattamentali offerte dalla misura; l'assenza di iniziative riparatorie e l'entità del danno possono giustificare il rigetto dell'affidamento in prova.
- Contestazioni generiche o ricostruzioni alternative dei fatti, prive di specifiche censure sul travisamento probatorio, sono spesso inammissibili o destinate a essere respinte in Cassazione.
- Il difensore che voglia contestare la valutazione della capacità economica o la sussistenza di attività riparatorie deve aver documentato e dedotto tali elementi in primo grado, perché altrimenti non possano essere valutati in sede di legittimità.
- In caso di inammissibilità del ricorso la parte può essere condannata non solo alle spese processuali ma anche a un contributo alla Cassa delle ammende, se non sussistono elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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