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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35474/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Un creditore di lavoro aveva ottenuto un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo nei confronti di una società poi fallita e aveva chiesto l’ammissione del relativo credito allo stato passivo. Il tribunale aveva respinto l’opposizione allo stato passivo: in via pregiudiziale aveva ritenuto, su eccezione del curatore qualificata ai sensi dell’art. 615 c.p.c., che il decreto ingiuntivo non fosse opponibile al fallimento perché la notifica era stata effettuata non presso la sede sociale ma presso la residenza della persona fisica investita della carica di amministratore, la cui nomina non risultava ancora iscritta nel registro delle imprese; inoltre aveva rilevato, nel merito, l’avvenuto pagamento parziale del credito e la non debenza del residuo. Il ricorrente ha dedotto la violazione delle norme sulla pubblicità degli atti societari e sul regime delle notifiche del decreto ingiuntivo, sostenendo che la notifica era stata regolarmente eseguita all’amministratore in carica, ancorché non iscritto, e che, in ogni caso, un vizio della notificazione diverso dall’inesistenza non poteva essere fatto valere con opposizione all’esecuzione ma solo con opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso. Ha ritenuto che la notifica del decreto ingiuntivo, eseguita presso la residenza della persona fisica effettivamente investita della carica di amministratore, non fosse inesistente ma, al più, affetta da nullità; pertanto il decreto monitorio, divenuto definitivo per mancata valida opposizione, era coperto da giudicato ed era opponibile al fallimento. Di conseguenza, l’eccezione del curatore qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. non era idonea a rimettere in discussione il titolo, che avrebbe potuto essere travolto solo da un’eventuale opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., mai proposta. I motivi secondo, terzo, quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti. Il decreto è stato cassato con rinvio al Tribunale di Ragusa in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2193 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di opponibilità delle iscrizioni nel registro delle imprese; la Corte non ne sviluppa un’autonoma interpretazione nel dispositivo, ma valorizza il fatto che la mancata iscrizione della nomina non rende inesistente la notifica eseguita all’amministratore in carica.

  • art. 2475 c.c.

    Citatо dal ricorrente tra le norme sulla rappresentanza della società; non è oggetto di autonoma statuizione, rilevando solo quale sfondo della notifica all’amministratore.

  • art. 2436, comma 5, c.c.

    Richiamato dal ricorrente; non assume rilievo decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 2909 c.c.

    La Corte lo richiama implicitamente per affermare che il decreto ingiuntivo non validamente opposto e divenuto definitivo è coperto da giudicato e non può essere rimesso in discussione da eccezioni successive sui fatti anteriori.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di nullità degli atti processuali; la Corte distingue nullità e inesistenza della notificazione.

  • art. 160 c.p.c.

    Norma evocata dal ricorrente sulle nullità della notificazione; la Corte aderisce al principio per cui i vizi notificatori diversi dall’inesistenza integrano nullità.

  • art. 145 c.p.c.

    Richiamato con riguardo alle notificazioni a persone giuridiche; la Corte esamina la notifica presso l’amministratore in carica.

  • art. 138 c.p.c.

    Evocato nel ricorso sul regime delle notificazioni a mani proprie; non viene applicato autonomamente nella decisione.

  • art. 139 c.p.c.

    Evocato nel ricorso sul luogo di notifica; la Corte lo considera nel contesto della notificazione eseguita alla persona fisica che rivestiva la carica societaria.

  • art. 615 c.p.c.

    L’opposizione all’esecuzione è rimedio esperibile solo se si deduce l’inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo; non è lo strumento per far valere meri vizi di nullità della notifica.

  • art. 650 c.p.c.

    L’opposizione tardiva è il rimedio per i vizi della notificazione del decreto ingiuntivo non riconducibili all’inesistenza ed è proponibile entro il relativo termine; solo tale giudizio avrebbe potuto incidere sulla definitività del decreto.

  • art. 645 c.p.c.

    È il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo; la Corte rileva che esso si è concluso con declaratoria di inammissibilità e sentenza passata in giudicato prima del fallimento.

  • art. 9 l. fall.

    Norma richiamata nel provvedimento del tribunale per l’opposizione allo stato passivo; la Corte non la interpreta direttamente, ma decide sull’opponibilità del titolo al fallimento.

  • art. 98 l. fall.

    Base processuale dell’opposizione allo stato passivo proposta dal creditore.

Massime di principio

  • Ai fini dell’opponibilità di un decreto ingiuntivo al fallimento, la definitività del titolo non può essere rimessa in discussione mediante un’eccezione ex art. 615 c.p.c. se il vizio dedotto attiene solo alla nullità della notificazione del decreto, e non alla sua inesistenza.
  • La notificazione del decreto ingiuntivo eseguita presso la persona fisica che riveste effettivamente la carica di amministratore della società debitrice non è inesistente per il solo fatto che la nomina non sia ancora iscritta nel registro delle imprese; al più il vizio è di nullità.
  • L’inesistenza della notificazione è categoria eccezionale, riservata ai casi di mancanza materiale dell’atto o di attività priva degli elementi essenziali della notificazione; ogni altra difformità dal modello legale integra nullità.
  • Per contestare un decreto ingiuntivo già dichiarato esecutivo a causa di vizi della notificazione non riconducibili all’inesistenza, il rimedio è l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., non l’opposizione all’esecuzione.
  • Il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo copre il dedotto e il deducibile e preclude al curatore fallimentare di sollevare eccezioni relative a fatti anteriori alla formazione del titolo giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoOpposizioni esecutiveDecreto ingiuntivo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicatoNullità

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