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Sentenza

Sentenza n. 1394/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento - del verbale del 26 marzo 2025 contenente valutazione della prova orale e relativa griglia di valutazione, ancora non acquisito; - della graduatoria dei vincitori, pubblicata in data 18.04.2025 dal Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna - Ufficio IV- Ordinamenti Scolastici. Dirigenti Scolastici, con nota n.: m pi.AOODRER. Registro decreti. R. 0000339 del 18.04.2025 con la quale è stata decretata la graduatoria finale del Concorso per Titoli ed Esami per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Regione Emilia Romagna, di cui al D.D.G n. 2788 del 18/12/2023, elaborata dalla Commissione Esaminatrice sulla base del punteggio di cui all’articolo 9, comma 6, del predetto D.M., come di seguito riportata, ove il ricorrente è stato escluso per lo sbarramento sancito dal bando di concorso per il voto conseguito; - nonché di tutti gli atti presupposti, preliminari, conseguenziali e successivi.

Giustizia amministrativa202500824

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di valutazione della prova orale e graduatoria finale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici per la Regione Emilia-Romagna

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dopo avere superato la prova scritta con 76/100, ha conseguito 57/100 alla prova orale del concorso per dirigenti scolastici, risultando escluso dalla graduatoria dei vincitori per il mancato raggiungimento della soglia di 70/100. Ha dedotto: 1) l’incongruità del tempo di 45 minuti previsto per la prova orale, ritenuto insufficiente rispetto alla complessità delle domande, con violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento ed eccesso di potere; 2) la mancata uniformità dei quesiti a livello nazionale e la ripetizione di alcune domande nei confronti di più candidati, in violazione della par condicio, della trasparenza e dell’imparzialità della procedura; 3) la preclusione ai candidati non ancora esaminati dell’accesso all’aula durante le prove orali, con violazione del principio di pubblicità. Il ricorrente si era riservato di proporre motivi aggiunti, ma non li ha ritualmente depositati; pertanto, eventuali nuove censure contenute nelle memorie non sono state esaminate.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla durata della prova orale, ha ritenuto sufficiente il termine di 45 minuti, uniforme per tutti i candidati e superiore al minimo di 30 minuti previsto dall’art. 8, comma 1, del decreto dipartimentale n. 2788/2023. Il ricorrente, inoltre, non ha dimostrato in concreto che la durata della prova abbia inciso negativamente sul risultato. Quanto ai quesiti, il Collegio ha escluso l’esistenza di una disposizione che imponesse la formulazione di domande analoghe su scala nazionale, rientrando la scelta dei quesiti nella discrezionalità delle singole commissioni. Ha inoltre ritenuto fisiologica e non vietata la ripetizione di una domanda nei confronti di più candidati, in assenza di un divieto contenuto nel bando. La circostanza era comunque inidonea a determinare l’illegittimità della valutazione, considerato che il ricorrente aveva ottenuto 57/100, nettamente inferiore alla soglia di 70/100, pur avendo estratto quesiti già sottoposti ad altri candidati. Quanto alla pubblicità delle prove, il TAR ha rilevato che l’USR aveva richiesto, per ragioni organizzative, una preventiva comunicazione da parte di chi intendesse assistere agli esami e aveva ammesso all’aula coloro che ne avevano fatto richiesta; non è stata quindi ravvisata alcuna violazione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 1, D.D. n. 2788/2023

    durata minima della prova orale di 30 minuti

    La previsione della durata minima di 30 minuti è stata rispettata mediante lo svolgimento di prove della durata uniforme di 45 minuti; il ricorrente non ha provato che tale durata fosse concretamente insufficiente o lesiva della valutazione.

  • art. 29 d.lgs. 165/2001

    È richiamato quale base normativa del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici.

  • art. 35 d.lgs. 165/2001

    È invocato dal ricorrente in relazione ai principi di imparzialità e trasparenza delle procedure concorsuali, ma il giudice non ravvisa una violazione.

  • art. 1 l. 241/1990

    È richiamato dal ricorrente con riferimento ai principi generali dell’azione amministrativa, senza che il TAR ravvisi una lesione nel caso concreto.

  • artt. 1 e 12 d.P.R. 487/1994

    Sono invocati in relazione alle modalità di svolgimento della procedura concorsuale; il ricorso è ritenuto infondato.

  • art. 13, comma 3, D.M. 138/2017

    È richiamato dal ricorrente in relazione alla formulazione dei quesiti, ma il TAR esclude che imponga quesiti analoghi a livello nazionale.

  • art. 6, comma 4, d.P.R. 487/1994

    È invocato in relazione al principio di pubblicità delle prove; il TAR ritiene rispettato tale principio mediante l’ammissione degli interessati che ne avessero fatto preventiva richiesta.

  • artt. 7, comma 5, e 16, comma 2, d.P.R. 220/2001

    Sono richiamati dal ricorrente in relazione alla pubblicità delle prove, senza che il Collegio ravvisi una violazione.

Massime di principio

  • Quando la disciplina concorsuale stabilisce una durata minima della prova orale, lo svolgimento della prova per un tempo superiore e uniforme per tutti i candidati non è illegittimo per il solo fatto che il candidato lo ritenga insufficiente; occorre dimostrare concretamente l’incidenza della durata sulla propria valutazione.
  • In assenza di una previsione normativa o della lex specialis che imponga quesiti identici o analoghi tra diverse commissioni, la formulazione delle domande orali rientra nella discrezionalità tecnica della singola commissione.
  • La ripetizione dello stesso quesito nei confronti di più candidati non determina, di per sé, la violazione della par condicio quando non sia vietata dal bando o da altra disposizione applicabile.
  • Il principio di pubblicità delle prove concorsuali è rispettato quando l’amministrazione consente l’accesso agli interessati che ne abbiano fatto preventiva richiesta, anche se tale modalità organizzativa è prevista per esigenze pratiche.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPersonale scolastico
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e università
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicità

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