Cassazione Civile, Ordinanza n. 05653/2023 del 23/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (comune)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento Tarsu emessi per gli anni 2009 e 2010 in relazione a un'area demaniale destinata ad ormeggio nel Porto di Talamone. La società contribuente aveva impugnato gli avvisi sostenendo, da un lato, che il Comune non fosse legittimato a pretendere il tributo perché, in assenza di Autorità portuale istituita per quel porto, la gestione dei rifiuti e dei servizi connessi sarebbe spettata all'Autorità marittima ai sensi della normativa portuale e ambientale; dall'altro lato, che mancasse una specifica categoria tariffaria per gli spazi acquei o di ormeggio e che fosse illegittima l'applicazione di una tariffa riferita a categorie diverse, come campeggi e distributori di carburanti. La Commissione tributaria regionale aveva confermato la debenza del tributo e la società ricorreva per cassazione con due motivi di violazione di legge: il primo relativo alla legittimazione impositiva del Comune e alla ripartizione delle competenze tra autorità portuale/marittima e Comune; il secondo relativo alla corretta individuazione del presupposto e della tariffa applicabile alle aree acquee destinate all'ormeggio.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che il potere impositivo comunale non era escluso, perché la sottrazione dell'area portuale alla tassa per i rifiuti presuppone l'effettiva istituzione dell'Autorità portuale competente a gestire il servizio; nel caso di specie, per il porto di Talamone tale Autorità non risultava istituita nelle annualità accertate, con conseguente permanenza della competenza e della privativa comunale. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che gli specchi acquei e le aree di ormeggio rientrano nel concetto di 'aree scoperte' assoggettabili al tributo e che la tariffa può essere applicata in base a un rapporto di species a genus, senza necessità di una previsione regolamentare autonoma per ogni singola area. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La ricorrente ha dedotto violazione di legge come vizio di legittimità; la Corte ha esaminato i motivi come censure di diritto e li ha ritenuti infondati.
art. 62, comma 5, d.lgs. n. 507/1993
esclude dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale
La sottrazione alla tassa opera solo quando, per effetto di norme o provvedimenti, il servizio non sia dovuto in regime di privativa comunale; in mancanza dell'Autorità portuale, la privativa comunale permane.
art. 21, comma 8, d.lgs. n. 22/1997
La disciplina dei rifiuti salva le disposizioni della legge portuale e dei relativi decreti attuativi.
art. 6, comma 1, lett. c), L. n. 84/1994
Le Autorità portuali hanno il compito di affidare e controllare servizi di interesse generale nei porti, tra cui anche i servizi di pulizia e raccolta rifiuti.
Riguarda i rifiuti provenienti dalle navi; la Corte distingue tali rifiuti da quelli relativi alle aree demaniali di ormeggio.
art. 2, lett. i), d.lgs. n. 182/2003
In difetto di Autorità portuale, la competenza sui servizi relativi alle operazioni portuali spetta all'Autorità marittima; la Corte ne limita però la rilevanza rispetto ai rifiuti delle aree di ormeggio.
art. 5, comma 4, d.lgs. n. 182/2003
L'Autorità marittima aveva approvato un piano che non prevedeva un servizio sostitutivo di raccolta per le aree in contestazione, ma solo per rifiuti speciali non conferiti.
Richiamato per censurare la tariffazione; la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione della tariffa alle aree di ormeggio.
Richiamato per contestare la commisurazione della tariffa; la Corte ha escluso l'illegittimità della classificazione tariffaria adottata dal Comune.
d.m. 14 novembre 1994, art. 1
i servizi di interesse generale nei porti ... vanno identificati anche nei servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti
La raccolta rifiuti nei porti è ricompresa tra i servizi di interesse generale; in mancanza di Autorità portuale, la competenza ritorna al Comune.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- La sottrazione di un'area portuale alla tassa sui rifiuti presuppone l'effettiva istituzione dell'Autorità portuale competente; in assenza di tale Autorità, permane la competenza comunale e il correlato potere impositivo.
- La gestione dei rifiuti nei porti va distinta tra rifiuti provenienti dalle navi e rifiuti relativi alle aree demaniali o di ormeggio: questi ultimi, ove non vi sia un soggetto portuale competente che li sottragga al regime ordinario, restano assoggettabili alla tassa comunale.
- Ai fini del tributo sui rifiuti, il concetto di 'aree scoperte' comprende anche gli specchi acquei e le superfici di ormeggio concretamente utilizzate da una comunità umana, poiché la nozione è funzionale alla tutela igienico-sanitaria e non dipende dalla natura solida del suolo.
- L'assenza di una specifica categoria tariffaria nominativamente riferita agli spazi acquei non comporta di per sé illegittimità della pretesa, se la categoria esistente è applicata secondo un rapporto di species a genus e non per analogia creativa.
- La tassa sui rifiuti non può essere pretesa da un soggetto diverso da quello che, secondo il regime legale vigente, è tenuto all'organizzazione o all'espletamento del servizio cui il prelievo si collega.
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