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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30081/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU 2013 con cui il Comune contestava a una società di gestione del risparmio l'omesso/parziale versamento dell'imposta su diversi immobili. La società aveva impugnato l'atto sostenendo che gli immobili, in quanto riconducibili al processo di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e collegati a un fondo immobiliare pubblico, dovessero beneficiare del regime esentivo previsto dall'art. 2, comma 6, del d.l. n. 351 del 2001 e dall'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992. In appello la CTR aveva confermato il rigetto. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 del d.l. n. 351 del 2001 e dell'art. 14 preleggi per errata esclusione dell'applicabilità della disciplina invocata; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 6, del d.l. n. 351 del 2001 e dell'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 per mancato riconoscimento dell'esenzione ai beni del FIP destinati a finalità istituzionali e/o pubbliche; (3) omesso esame del fatto, ritenuto pacifico, che gli immobili erano stati locati all'Agenzia del Demanio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati e ammissibili i motivi, richiamando un orientamento di legittimità già consolidato: le disposizioni speciali dettate per l'ICI in tema di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico si applicano anche all'IMU; inoltre, ai fini dell'imposta, soggetti passivi non sono le società veicolo o i fondi collegati, ma i soggetti che hanno in uso i beni e li hanno ricevuti in assegnazione dall'Agenzia del Demanio. Poiché nel caso concreto la situazione fattuale era già chiarita e non occorrevano ulteriori accertamenti, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito, accogliendo l'originario ricorso della contribuente contro l'avviso IMU. Le spese di legittimità sono state poste a carico del Comune, mentre quelle di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge nei primi due motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È il vizio denunciato per omesso esame di un fatto ritenuto decisivo e pacifico, relativo alla locazione degli immobili all'Agenzia del Demanio.

  • art. 2, d.l. n. 351 del 2001

    La disciplina speciale in tema di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico è ritenuta applicabile anche all'IMU, oltre che all'ICI.

  • art. 4, d.l. n. 351 del 2001

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'applicabilità del regime speciale e l'erroneità della decisione di merito.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    Invocato per sostenere l'interpretazione estensiva o analogica della normativa esentiva.

  • art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504 del 1992

    Norma esentiva richiamata dalla ricorrente per gli immobili destinati a finalità istituzionali e/o pubbliche.

  • art. 2, commi 2 e 6, d.l. n. 351 del 2001

    Dal loro combinato disposto la Corte desume che le società veicolo non sono i soggetti passivi dell'imposta, che continua a gravare sull'ente proprietario e gestore o sul soggetto che ha in uso i beni.

  • art. 3, comma 1, d.l. n. 351 del 2001

    È richiamato nel quadro normativo che esclude la soggettività passiva della società veicolo nel processo di cartolarizzazione/privatizzazione.

  • d.M. n. 18765 del 3 novembre 2001

    Citato a supporto della ricostruzione normativa sul regime degli immobili oggetto di cartolarizzazione.

Massime di principio

  • Le disposizioni speciali dettate per l'ICI in materia di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico si applicano anche all'IMU, in ragione della forte similitudine tra i due tributi.
  • Nel regime dei beni pubblici conferiti a fondi o società veicolo, il soggetto passivo dell'imposta non è la società veicolo in sé, ma il soggetto che utilizza i beni e li ha ricevuti in assegnazione dall'Agenzia del Demanio.
  • Ai fini del riconoscimento dell'esenzione o del regime agevolato, occorre verificare la situazione di fatto complessiva e la concreta destinazione del bene, non limitandosi alla formale intestazione o al ruolo della società veicolo.
  • Quando la questione è ormai chiarita in fatto e il giudizio di merito ha già accertato tutti gli elementi necessari, la Cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito senza rinvio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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