Cassazione Civile, Ordinanza n. 30081/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU 2013 con cui il Comune contestava a una società di gestione del risparmio l'omesso/parziale versamento dell'imposta su diversi immobili. La società aveva impugnato l'atto sostenendo che gli immobili, in quanto riconducibili al processo di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e collegati a un fondo immobiliare pubblico, dovessero beneficiare del regime esentivo previsto dall'art. 2, comma 6, del d.l. n. 351 del 2001 e dall'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992. In appello la CTR aveva confermato il rigetto. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 del d.l. n. 351 del 2001 e dell'art. 14 preleggi per errata esclusione dell'applicabilità della disciplina invocata; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 6, del d.l. n. 351 del 2001 e dell'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 per mancato riconoscimento dell'esenzione ai beni del FIP destinati a finalità istituzionali e/o pubbliche; (3) omesso esame del fatto, ritenuto pacifico, che gli immobili erano stati locati all'Agenzia del Demanio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati e ammissibili i motivi, richiamando un orientamento di legittimità già consolidato: le disposizioni speciali dettate per l'ICI in tema di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico si applicano anche all'IMU; inoltre, ai fini dell'imposta, soggetti passivi non sono le società veicolo o i fondi collegati, ma i soggetti che hanno in uso i beni e li hanno ricevuti in assegnazione dall'Agenzia del Demanio. Poiché nel caso concreto la situazione fattuale era già chiarita e non occorrevano ulteriori accertamenti, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito, accogliendo l'originario ricorso della contribuente contro l'avviso IMU. Le spese di legittimità sono state poste a carico del Comune, mentre quelle di merito sono state compensate.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge nei primi due motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È il vizio denunciato per omesso esame di un fatto ritenuto decisivo e pacifico, relativo alla locazione degli immobili all'Agenzia del Demanio.
La disciplina speciale in tema di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico è ritenuta applicabile anche all'IMU, oltre che all'ICI.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'applicabilità del regime speciale e l'erroneità della decisione di merito.
Invocato per sostenere l'interpretazione estensiva o analogica della normativa esentiva.
art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504 del 1992
Norma esentiva richiamata dalla ricorrente per gli immobili destinati a finalità istituzionali e/o pubbliche.
art. 2, commi 2 e 6, d.l. n. 351 del 2001
Dal loro combinato disposto la Corte desume che le società veicolo non sono i soggetti passivi dell'imposta, che continua a gravare sull'ente proprietario e gestore o sul soggetto che ha in uso i beni.
art. 3, comma 1, d.l. n. 351 del 2001
È richiamato nel quadro normativo che esclude la soggettività passiva della società veicolo nel processo di cartolarizzazione/privatizzazione.
d.M. n. 18765 del 3 novembre 2001
Citato a supporto della ricostruzione normativa sul regime degli immobili oggetto di cartolarizzazione.
Massime di principio
- Le disposizioni speciali dettate per l'ICI in materia di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico si applicano anche all'IMU, in ragione della forte similitudine tra i due tributi.
- Nel regime dei beni pubblici conferiti a fondi o società veicolo, il soggetto passivo dell'imposta non è la società veicolo in sé, ma il soggetto che utilizza i beni e li ha ricevuti in assegnazione dall'Agenzia del Demanio.
- Ai fini del riconoscimento dell'esenzione o del regime agevolato, occorre verificare la situazione di fatto complessiva e la concreta destinazione del bene, non limitandosi alla formale intestazione o al ruolo della società veicolo.
- Quando la questione è ormai chiarita in fatto e il giudizio di merito ha già accertato tutti gli elementi necessari, la Cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito senza rinvio.
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