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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23474/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Martucci impugnava la conferma della condanna per il reato indicato nel capo D) contestando il giudizio di responsabilità (presunta carenza di valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa), la qualificazione giuridica della condotta (sosteneva che si sarebbe configurata corruzione o induzione indebita e non concussione) e il diniego della sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilità. Il Ministero contestava la responsabilità civile e le statuizioni civili: deduceva l'erronea affermazione della responsabilità civile dell'Amministrazione (art. 2049 c.c.) nonostante la condotta dolosa e fine personale del dipendente, eccepiva la non applicabilità dell'art.1227 c.c. (concausa della parte offesa), censurava la qualificazione e la revoca della provvisionale e lamentava omissioni circa ulteriori voci di danno patrimoniale e la loro quantificazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi di Martucci, ritenendo corretta la valutazione della credibilità della parte offesa e condividendo la qualificazione della condotta quale concussione (art. 317 c.p.). Ha respinto la censura sul diniego della sostituzione della pena motivata dalla precedente specifica e dalla prognosi negativa. Quanto al Ministero, la Cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: ha confermato che la responsabilità civile della P.A. può sussistere anche quando il dipendente agisca per finalità personali, purché esista un nesso di 'occasionalità necessaria' con le funzioni esercitate (richiamando Sez. U., n.13246/2019), ha escluso la rilevanza di una colpa della parte offesa ai fini dell'art.1227 c.c. per carenza di contributo causale al danno e ha ritenuto non impugnabili in Cassazione alcune questioni sulla provvisionale e sulla quantificazione per mancata specificità. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali; Martucci e il Ministero sono condannati in solido a rifondere le spese di rappresentanza e difesa della parte civile Segatori.

Norme richiamate

  • art. 317 cod. pen. (concussione)

    La condotta è stata qualificata come concussione: rileva l'abuso costrittivo del pubblico ufficiale che limita gravemente la libertà di autodeterminazione della vittima inducendola alla dazione per evitare un danno; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi descrittivi del reato.

  • art. 319-quater cod. pen. (induzione indebita)

    Richiamato per differenziare la fattispecie: l'indu-zione ha valore persuasivo e minore costrizione rispetto alla concussione; la Corte ha ritenuto prevalente il profilo costrittivo e quindi la configurazione della concussione.

  • art. 533, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiesto dal ricorrente quale canone del giudizio di condanna 'oltre ogni ragionevole dubbio'; la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia applicato correttamente tale canone nella valutazione delle prove.

  • art. 2049 cod. civ.

    Norma sulla responsabilità civile del datore di lavoro per fatto dei dipendenti; la Corte ha confermato che la P.A. può essere responsabile anche per fatti dolosi del dipendente se sussiste un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni svolte.

  • art. 2043 cod. civ. (atto illecito)

    Riferimento generale alla fonte dell'obbligazione risarcitoria derivante dal fatto illecito; utilizzato per discutere la fonte dell'obbligo risarcitorio a carico del dipendente e, per relazione, dell'ente.

  • art. 1227 cod. civ.

    Richiamato dal Ministero per chiederne l'applicazione (esclusione o riduzione del risarcimento per concorso di colpa della parte offesa); la Corte ha interpretato la norma in chiave causale: per ridurre il risarcimento la parte offesa deve aver contribuito causalmente al danno; qui non è emerso un contributo causale della parte offesa.

  • artt. 538, 539, 540 cod. proc. pen.

    Norme relative al giudizio di impugnazione e alla pronuncia: richiamate nelle censure del Ministero sulla motivazione delle statuizioni civili; la Corte ha ritenuto le doglianze aspecifiche e non persuasive.

  • art. 58 legge n. 689/1981

    Richiamata dal ricorrente in tema di valutazione prognostica per la concessione di misure alternative alla detenzione; la Corte ha precisato che il giudizio prognostico riguarda il pericolo di commissione di altri reati, non necessariamente della stessa specie.

  • art. 364 cod. pen. (obbligo di denuncia)

    Citate le disposizioni per affermare che la persona offesa della concussione non ha obbligo di denuncia; quindi l'omessa denuncia non costituisce di per sé colpa rilevante ai fini dell'art. 1227 c.c.

  • Sez. U., n. 13246 del 16/05/2019 (giurisprudenza di legittimità)

    Principio dell' 'occasionalità necessaria': lo Stato/ente pubblico risponde anche per il fatto doloso del dipendente se il fatto illecito era reso possibile dall'occasione offerta dall'esercizio delle funzioni o dei poteri; la Cassazione l'ha riaffermata e applicata al caso.

  • art. 185 cod. pen. (responsabilità dell'ente? riferimento contestuale)

    Richiamato nel contesto delle doglianze ministeriali sulle responsabilità civili e sulle regole di imputazione; la sentenza analizza la responsabilità civile in rapporto all'illecito penale del dipendente.

Massime di principio

  • Se un pubblico ufficiale commette un illecito (anche doloso) utilizzando l'occasione delle proprie funzioni, l'Amministrazione può essere civilmente responsabile se sussiste un nesso di 'occasionalità necessaria' tra funzioni esercitate e fatto illecito (Sez. U. 13246/2019).
  • La qualificazione tra concussione (art.317 c.p.) e induzione indebita (art.319-quater c.p.) si fonda sull'intensità della pressione subita dalla vittima: la concussione richiede un abuso costrittivo che annulla o limita gravemente la libertà di autodeterminazione.
  • Per ridurre o escludere la responsabilità del danneggiante invocando l'art.1227 c.c. occorre dimostrare un contributo causale concreto e colposo del danneggiato alla produzione del danno; la semplice omissione della denuncia non è di per sé sufficiente, soprattutto se la vittima era in condizione di costrizione.
  • In sede di cassazione non sono accolte doglianze generiche o prive di specificità probatoria: bisogna indicare circostanze concrete e allegazioni precise per impugnare statuizioni civili o voci di danno non liquidate.
  • Le decisioni sullo stato di attendibilità delle persone offese e sul bilanciamento probatorio (criterio 'oltre ogni ragionevole dubbio') sono sindacate restrittivamente dalla Cassazione quando la motivazione della Corte d'appello appaia coerente e fondata su riscontri oggettivi (dichiarazioni concordanti, accertamenti patrimoniali, ecc.).
  • Le determinazioni discrezionali come la concessione e quantificazione di una provvisionale spesso non sono impugnabili in Cassazione, essendo decisioni di natura meramente delibativa.

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