Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 14543/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di appello che aveva determinato la pena sulla base del concordato è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in riforma della decisione di primo grado e in accoglimento del concordato sulla pena tra le parti, aveva rideterminato la pena in anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 909 di multa per più reati contestati. Il difensore ha dedotto vizio di motivazione sia sull'affermazione di responsabilità sia sulla commisurazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili le doglianze: per la responsabilità, perché generiche e comunque non proponibili dopo la rinuncia ai motivi di merito formalizzata davanti al giudice d'appello; per la pena, perché la dosimetria era il frutto di un accordo pattizio recepito dalla Corte territoriale e giudicato congruo, quindi non censurabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte applica le conseguenze economiche previste dalla norma, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Le censure di legittimità sulla responsabilità sono inammissibili quando investono questioni di merito già oggetto di rinuncia espressa dei relativi motivi davanti al giudice di appello.
  • Il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in cassazione in modo generico, specie se riferito a temi ormai preclusi dalla rinuncia ai motivi di merito.
  • La determinazione della pena fondata su un accordo concordato tra le parti, una volta recepito dal giudice di merito e ritenuto congruo, non è normalmente censurabile in cassazione sotto il profilo della motivazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, trovano applicazione le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., incluse le spese processuali e la somma alla Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.