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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05627/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società ricorrente aveva presentato opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall. contro il decreto del Tribunale che aveva escluso dal passivo del fallimento il credito di euro 121.673,64, insinuato a titolo di risarcimento danni da inadempimento di un contratto di trasporto internazionale di merci eseguito mediante sub-vettore. Avverso il decreto di rigetto dell’opposizione proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Nella fase di legittimità, dopo una proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. e una successiva istanza di prelievo della curatela, le parti hanno poi depositato istanza congiunta chiedendo l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia al ricorso e relativa accettazione.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della sua accettazione da parte del controricorrente, dichiarando estinto il giudizio ai sensi dell’art. 390 c.p.c. Senza statuizione sulle spese, la Corte ha escluso la condanna del rinunciante ex art. 391, comma 4, c.p.c. in ragione dell’accettazione della rinuncia. Ha inoltre affermato che non si applica l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, perché tale misura riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione. Il processo è quindi terminato senza decisione sul merito dei motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    È la norma processuale richiamata per l’opposizione allo stato passivo, rimasta sullo sfondo rispetto alla successiva definizione estintiva del giudizio di legittimità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Viene richiamato in relazione alla proposta di definizione accelerata del giudizio di cassazione.

  • art. 380-bis, comma 2, c.p.c.

    La ricorrente ha presentato istanza di decisione dopo la proposta di definizione accelerata.

  • art. 390 c.p.c.

    Consente la dichiarazione di estinzione del giudizio in presenza di rinuncia al ricorso validamente accettata.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    L’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente esclude la condanna del rinunciante alle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Non si applica nei casi di estinzione del giudizio; la Corte ribadisce che opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. 115/2002.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È richiamato solo come parametro del contributo unificato ordinario rispetto al quale è commisurato l’ulteriore importo.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dal controricorrente, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 390 c.p.c., senza necessità di una pronuncia sul merito delle censure.
  • In caso di estinzione per rinuncia accettata non deve essere disposta la condanna alle spese del rinunciante, poiché opera l’esclusione prevista dall’art. 391, comma 4, c.p.c.
  • L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio di impugnazione, essendo applicabile soltanto a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
  • Quando la definizione del giudizio avviene per rinuncia accettata, la Corte non esamina i motivi di ricorso e la controversia si chiude senza decisione sul merito della pretesa insediata nel procedimento concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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