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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21810/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

BANU impugnava l'ordinanza della Corte d'Appello di Firenze che aveva rigettato l'incidente di esecuzione con cui ella chiedeva la revoca della confisca delle quote sociali della "Ville & Vip di Mariana Banu & c. s.a.s." e della "M.A.J.C. s.r.l.", confisca disposta con sentenza del 19/03/2019 a carico, fra gli altri, del coniuge Ceccanti Mario. La ricorrente deduceva: (i) l'ammissibilità dell'incidente di esecuzione anche se aveva già proposto istanze nel merito, richiamando la pronuncia Sez. Un. Muscari; (ii) la illegittima applicazione della confisca diretta sui beni di società formalmente intestate a terzi estranei al reato (mancanza di nesso di pertinenzialità); (iii) carenza di motivazione sul nesso tra immobili confiscati e il profitto del reato; (iv) eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 586 co.3 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto decisivo che BANU aveva già partecipato al procedimento di cognizione (fase delle indagini e giudizio di merito) svolgendo le proprie difese e che non aveva utilizzato l'appello al tribunale del riesame avverso i provvedimenti in quella sede; pertanto non poteva attivare ex post l'incidente di esecuzione, riservato al terzo che sia rimasto estraneo al giudizio di cognizione e volto a contestare la titolarità dei beni dopo la definitività della sentenza di condanna. La Corte ha inoltre respinto l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 586 co.3 c.p.p. e ha ritenuto superfluo esaminare gli altri motivi. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; richiamata come parametro formale per la doglianza sulla motivazione e violazione di legge

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Disciplina dell'incidente di esecuzione; rilevante per stabilire i presupposti e la procedura dell'incidente promosso dal terzo

  • art. 667 cod. proc. pen.

    Ulteriori norme procedurali relative all'incidente di esecuzione e alla sua disciplina

  • art. 586 co. 3 cod. proc. pen.

    Prevede limiti alla proposizione di impugnative da parte di terzi in materia di misure reali; la Corte ha ritenuto non fondata l'eccezione di incostituzionalità e ne ha richiamato la ratio nel coordinare rimedi durante il processo di cognizione e dopo la definitività

  • art. 240 co. 2 e co. 3 cod. pen.

    Definiscono il profitto e la confisca nei reati tributari; richiamati nella questione relativa alla possibile confisca diretta degli immobili societari come profitto del reato

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Norma del d.lgs. 74/2000 relativa ai reati tributari e alle conseguenze patrimoniali (richiamata nella questione sulla qualificazione dei beni come profitto del reato)

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Prevede l'appello al tribunale del riesame quale rimedio per il terzo durante le indagini preliminari; la Corte ha rilevato che il terzo disponeva di questo rimedio e che BANU non lo ha esercitato

  • art. 579 co. 3 cod. proc. pen.

    Regola l'impugnazione delle sentenze: la Corte ha richiamato che il terzo non può impugnare con gli strumenti riservati alle parti del processo di cognizione, ma ha rimedi specifici (es. riesame, incidente dopo definitività)

  • art. 263 co. 2 cod. proc. pen.

    Norma che legittima il coinvolgimento del terzo intestatario nelle misure reali e giustifica la sua posizione di istante nell'ambito delle misure cautelari reali

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e a somme a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o colposo; applicata per irrogare a BANU il versamento di euro 3.000

  • Sez. U. n. 48126/2017 (Muscari)

    Giurisprudenza della Corte di legittimità che precisa i limiti e i rapporti tra processo di cognizione e incidente di esecuzione: l'incidente può essere esperito dal terzo prevalentemente dopo la definitività della sentenza che dispone la confisca, mentre durante il processo di cognizione il terzo deve utilizzare i rimedi ordinari (es. riesame)

Massime di principio

  • L'incidente di esecuzione è lo strumento idoneo per il terzo che intende contestare la titolarità di beni confiscati dopo che la sentenza di confisca è divenuta definitiva; se il terzo ha partecipato al giudizio di cognizione non può usare l'incidente per rimettere illimitatamente la valutazione dei fatti già decisi
  • Il terzo che ritiene illegittimo il sequestro/confisca dispone di rimedi durante il procedimento di cognizione (es. ricorso al Tribunale del riesame ai sensi dell'art. 322-bis) e deve azionarli tempestivamente; la mancata impugnazione nelle sedi opportune preclude in genere il successivo incidente esecutivo
  • La qualificazione dei beni come "profitto" del reato e la confisca diretta richiedono il concreto accertamento del nesso di pertinenzialità o della riconducibilità dei beni al provento del reato; le valutazioni sostanziali sul punto sono di merito e devono risultare motivate
  • Le eccezioni di incostituzionalità relative ai limiti procedurali (es. art. 586 co.3 c.p.p.) sono difficilmente accolte quando la giurisprudenza consolidata indica rimedi alternativi e coerenti con la tutela delle parti (es. riesame)
  • Per i terzi è essenziale documentare tempestivamente e in modo completo le fonti di acquisto e la titolarità effettiva dei beni (prova della provenienza lecita) per contrastare le tesi della ricostruzione per simulazione o di prestanome

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