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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06499/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da un istituto di credito avverso il decreto con cui il giudice delegato aveva ammesso al chirografo un credito di euro 1.500.000, oltre interessi, derivante da un finanziamento assistito da pegno su titoli concesso alla società poi fallita. La banca sosteneva che il pegno fosse stato validamente costituito ed eseguito in attuazione di un piano attestato di risanamento dell'intero gruppo societario, con conseguente esenzione da revocatoria ex art. 67, comma 3, lett. d), l. fall., e che comunque non ricorressero i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. Il fallimento resisteva contestando la validità del pegno e la sua revocabilità. Il Tribunale di Roma respingeva l'opposizione, negando l'eccezione di giudicato esterno e ritenendo non provata l'esistenza del piano attestato, perché era stata prodotta solo la versione originaria e non anche l'integrazione successiva richiamata dall'attestatore. In cassazione la banca deduceva: 1) violazione delle norme sul giudicato esterno e sul processo civile per il mancato rilievo di numerosi decreti anteriori, alcuni passati in giudicato, che avrebbero già accertato validità ed efficacia del piano; 2) violazione dell'art. 67, comma 3, lett. d), l. fall. e delle regole di valutazione della prova, per avere il tribunale negato la prova del piano malgrado la documentazione prodotta e l'attestazione professionale; 3) omesso esame di fatti decisivi, in particolare la documentazione contrattuale e le pregresse pronunce favorevoli; 4) nullità della motivazione per apparenza o mancanza di motivazione sull'esistenza del piano. Un quinto motivo è stato assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo al giudicato esterno, perché il ricorso non riproduceva il testo della sentenza asseritamente passata in giudicato, come richiesto dall'onere di autosufficienza. Ha invece accolto congiuntamente il secondo, il terzo e il quarto motivo, ritenendo fondati i rilievi contro la motivazione del Tribunale: era contraddittorio negare la prova dell'esistenza del piano attestato quando lo stesso giudice aveva riconosciuto che un piano era stato redatto, poi modificato e attestato dal professionista abilitato; inoltre, se il documento integrativo era ritenuto indispensabile, il tribunale avrebbe dovuto sollecitare chiarimenti, indicare le questioni rilevabili d'ufficio o disporre l'acquisizione del documento. Il decreto è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    norma che disciplina l'opposizione allo stato passivo proposta dal creditore escluso o ammesso in modo non satisfattivo

  • art. 67, comma 3, lett. d), l. fall.

    prevede l'esenzione da revocatoria per gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di un piano attestato di risanamento

  • art. 2901 c.c.

    richiamato come parametro dell'azione revocatoria ordinaria, rispetto alla quale la banca negava la sussistenza di eventus damni e scientia damni

  • art. 2909 c.c.

    invocato in relazione alla pretesa efficacia del giudicato esterno

  • artt. 324, 115 e 116 c.p.c.

    richiamati per censurare la decisione sul giudicato e sulla valutazione delle prove

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    utilizzato per denunciare nullità del provvedimento e motivazione apparente

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    utilizzato per denunciare omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza/decreto

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    richiamato a sostegno della dedotta nullità del provvedimento per difetto di motivazione

  • art. 111 Cost.

    richiamato per il dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, chi deduce un giudicato esterno deve rispettare l'onere di autosufficienza e riportare nel ricorso il testo della decisione irrevocabile su cui fonda l'eccezione; il semplice riassunto non basta.
  • È contraddittoria e quindi censurabile la motivazione del giudice di merito che, dopo avere riconosciuto l'esistenza di un piano di risanamento poi modificato e attestato, ne neghi la prova solo perché il documento prodotto riguarda la versione originaria e non anche l'integrazione successiva.
  • Quando il giudice ritenga indispensabile un documento non depositato, non può limitarsi a trarre conseguenze sfavorevoli dalla sua mancanza senza considerare i poteri officiosi e i doveri di chiarimento, specie se la questione incide su un fatto decisivo già emerso dagli atti.
  • L'esistenza e l'efficacia di un piano attestato di risanamento non possono essere negate in modo apodittico se la documentazione contrattuale e l'attestazione professionale ne dimostrano l'adozione e la successiva approvazione nella sua versione integrata.
  • La censura per motivazione apparente è fondata quando il provvedimento non offre un percorso argomentativo effettivo sul punto decisivo controverso, ma si limita a un'affermazione assertiva della mancata prova.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullità

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