Cassazione Penale, Sentenza n. 29186/2023 del 05/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Foggia del 26/07/2022 che aveva ridotto il sequestro preventivo (da decreto del GIP del 03/03/2022) relativo a somme ritenute profitto di reati commessi nell'ambito di un'associazione transnazionale dedita all'introduzione e commercializzazione illecita di prodotti alcolici e carburanti. Il ricorrente propone quattro motivi: 1) illegittimità del duplice sequestro (prodotti e denaro) e contestazione della configurabilità del sequestro del "prodotto" o del "profitto" dell'associazione; 2) carenza della motivazione sul periculum in mora già nel decreto originario (decreto genetico), lacuna che il Tribunale del riesame non potrebbe colmare; 3) insufficienza del fumus criminis rispetto alla specifica posizione del Colella, che sarebbe stato un soggetto con contributo marginale e non stabile nell'organizzazione; 4) eccessività/errata quantificazione dell'entità del profitto confiscabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito circa l'esistenza di due sodalizi transnazionali (tra cui quello di Cerignola), l'attività illecita (vendita di gasolio agevolato destinato all'autotrazione e importazione di alcol etilico destinato all'uso alimentare) e la quantificazione del profitto illecito (0,48158 euro/litro per il gasolio agevolato e circa 10,35 euro/litro per l'alcol anidro, oltre all'evasione IVA). La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 44 d.P.R. n. 504/1995 secondo cui possono essere sequestrati sia i prodotti/materie prime/mezzi sia il profitto del reato, e ha chiarito che l'art. 11 della legge 16/03/2006 n. 146 integra ma non sostituisce tale disciplina. Ha inoltre ritenuto motivato il periculum in mora, adeguata la valutazione del fumus sulla base delle emergenze istruttorie (sequestri e intercettazioni) e corretta la metodologia di calcolo del profitto adottata dal giudice a quo. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (in via equitativa) ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e della giurisprudenza costituzionale richiamata.
Norme richiamate
art. 44 d.P.R. n. 504 del 1995
Consente il sequestro sia dei prodotti, materie prime e mezzi utilizzati per la commissione del reato (1° comma), sia del profitto o prezzo del reato corrispondente al risparmio d'imposta derivante dall'evasione (2° comma). La Corte ha ritenuto legittimo il sequestro sia dei beni materiali sia della somma determinata come profitto.
art. 11 legge 16 marzo 2006, n. 146
Disciplina ipotesi speciali di confisca obbligatoria e per equivalente con riguardo ai reati transnazionali; integra la normativa sull'aggressione della capacità economica del reato ma non sostituisce l'art. 44 d.P.R. 504/1995.
Prevede che il ricorrente dichiarato inammissibile sostenga le spese del procedimento di cassazione. È stato applicato per condannare il ricorrente alle spese.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla determinazione in via equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende; la Corte di Cassazione ha ritenuto non sussistere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e ha comunque disposto il versamento equitativo di euro 3.000,00.
Massime di principio
- In reati che riguardano accise e prodotti soggetti a tributi, è possibile il sequestro sia dei beni materiali utilizzati o provento dell'illecito sia del profitto calcolato come risparmio d'imposta: la norma sui sequestri dei prodotti non esclude il sequestro del profitto.
- La confisca o il sequestro del "profitto dell'associazione" può essere considerato come la sommatoria dei profitti derivanti dai singoli reati fine posti in essere dall'organizzazione; ogni associato risponde del profitto dell'associazione a partire dall'adesione alla "societas sceleris".
- La motivazione del periculum in mora deve risultare dal decreto genetico, ma il giudice del riesame può integrare e precisare le ragioni poste a base del sequestro se la valutazione è fondata su elementi concreti (es. rischio di dispersione dei beni per vanificare la confisca).
- Sul piano cautelare il giudizio sul fumus è ancorato alle emergenze istruttorie (sequestri, intercettazioni, documentazione): censure generiche in cassazione che impugnano valutazioni probatorie tipiche del merito sono difficilmente fondate.
- La quantificazione del profitto confiscabile deve essere espressa con criteri chiari e dati numerici (es. litri, prezzi unitari, margini), e il giudice cautelare deve indicare i criteri di calcolo; la mancanza di dettaglio può essere censurata, ma se i calcoli sono esplicitati la valutazione è legittima.
- In Cassazione le doglianze prettamente fattuali o di apprezzamento della prova sono in genere improprie; il ricorso va orientato su questioni di diritto o vizi di motivazione rilevabili in termini di diritto.
- Se il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme per la Cassa delle Ammende; è opportuno valutare la ragionevolezza del ricorso prima di proporre impugnazioni estreme.
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