Cassazione Penale, Sentenza n. 42589/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis) e numerosi reati 'scopo' (estorsione, furto in abitazione, calunnia, truffa ai danni dello Stato, contraffazione di pubblici sigilli, detenzione illegale di armi). Il ricorrente ha dedotto carenza di gravità indiziaria, sostenendo l'assenza degli elementi qualificanti dell'associazione mafiosa (potrebbe trattarsi solo di associazione semplice), la mancanza di prove del suo contributo partecipativo (fondandosi in gran parte sulle dichiarazioni del collaboratore Oliverio Francesco e su intercettazioni), e l'inesistenza della aggravante del metodo e dell'agevolazione mafiosa ex art. 416-bis.1, poiché i reati contestati sarebbero riconducibili a interessi individuali e non al fine di agevolare il clan.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità delle censure, sia sotto il profilo intrinseco che estrinseco. Il Tribunale ha ritenuto che il ricorso conteneva affermazioni generiche non confrontate con il dettagliato quadro indiziario ricostruito nell'ordinanza impugnata. Il Tribunale ha richiamato la storia criminale della famiglia Pugliese, il controllo del territorio di Marinella, gli interessi economici gestiti come 'dominio', le dichiarazioni del collaboratore, le intercettazioni che assegnavano al ricorrente compiti rilevanti e le conversazioni riconducibili al possesso di un'arma. Conseguentemente è stata confermata la misura cautelare; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen.
Indica la competenza del Tribunale del riesame per le impugnazioni delle misure cautelari; qui il tribunale ha esaminato e confermato la misura.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
il ricorrente ha censurato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norma che individua i motivi di ricorso in Cassazione; richiamata per inquadrare le censure (gravità indiziaria e motivazione), ma il Tribunale ha ritenuto le censure generiche e non adeguatamente confrontate con il quadro probatorio.
delitti di cui all'art. 416-bis
Testo che definisce l'associazione mafiosa; il Tribunale ha ritenuto sussistenti gli elementi di associazione mafiosa (struttura, metodo intimidatorio, controllo territoriale e finalità agevolative) rispetto agli addebiti.
Riguarda il reato di estorsione; il Tribunale ha ritenuto che le condotte contestate rientrino nei reati-fine posti in essere nell'ambito dell'associazione.
reati scopo (truffa ai danni dello Stato)
Regola la truffa aggravata ai danni dello Stato; il Tribunale ha valutato le appropriazioni fraudolente di terreni e le truffe come attività riferibili al clan.
il ricorrente nega i presupposti dell'art. 273 cod. proc. pen.
Norma sulla valutazione degli elementi indiziari; la censura del ricorrente è stata ritenuta generica e non sufficiente a contrastare la ricostruzione indiziaria del Tribunale.
art. 611 cod. proc. pen. e d.lgs. n. 150 del 2022
il processo, instaurato con ricorso proposto dopo il 30 giugno 2024, segue il 'rito scritto' ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022
L'assenza di richiesta di discussione orale implica il procedimento scritto; ciò incide sulle modalità di trattazione del ricorso e sulla decisione senza udienza pubblica.
rilevanza della circostanza aggravante del metodo mafioso e dell'agevolazione mafiosa ex art. 416-bis.1
La norma aggravante è stata ritenuta dal Tribunale applicabile: i reati-fine e il modus operandi sono stati considerati idonei ad integrare il metodo/agevolazione mafiosa.
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Prevede adempimenti conseguenti alla dichiarazione d'inammissibilità e alle condanne alle spese; qui esecutività degli adempimenti amministrativi e contabili.
Massime di principio
- Per impugnare con successo una conferma di custodia cautelare è necessario proporre censure specifiche e confrontarle punto per punto con il quadro indiziario riportato nell'ordinanza: argomentazioni generiche e asserzioni non dimostrate sono inammissibili.
- La valutazione della gravità indiziaria si fonda sull'insieme degli elementi (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, contesto storico-familiare e controllo territoriale); anche dichiarazioni di un collaboratore, se ritenute concordanti con altri elementi, possono contribuire a formare un quadro indiziario solido.
- La sussistenza di associazione mafiosa può essere desunta da elementi storici della famiglia, dalla gestione 'dominio' del territorio, da condotte estorsive e truffaldine sistematiche e da comunicazioni che attribuiscono compiti di rilievo all'indagato.
- Le intercettazioni che collegano compiti assegnati (anche da detenuti) e il successivo esito delle azioni possono essere valutate come prova indiziaria della partecipazione e della disponibilità di mezzi (es. arma), anche se non sempre risultano prove dirette dell'elemento materiale.
- La contestazione dell'aggravante del 'metodo mafioso' richiede una critica puntuale alle caratteristiche oggettive e finalistiche dei reati contestati; affermazioni generiche sulla 'finalità individuale' non superano la ricostruzione motivata del giudice.
- Nel rito scritto (art. 611 e d.lgs. 150/2022), l'assenza di discussione orale riduce le possibilità di integrazione argomentativa in udienza; pertanto è importante che il ricorso scritto esponga compiutamente e specificamente le censure.
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