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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19602/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso il decreto che confermava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Il difensore deduceva carenza e insufficienza della motivazione della Corte di appello, lamentando che non era stato spiegato perché le altre misure meno gravose non fossero idonee; violazione dell'art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 159/2011 (principio di correlazione tra accusa e decisione) e dell'art. 10, comma 3, D.Lgs. 159/2011 in ordine ai limiti del ricorso per cassazione; inoltre si eccepiva un travisamento delle conclusioni rese in udienza dal Procuratore generale (presunta rinuncia a talune richieste).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello, quale giudice del rinvio, abbia colmato la precedente lacuna motivazionale spiegando che l'obbligo di soggiorno risultava giustificato dalla "intemperanza ed aggressività" della ricorrente nei confronti delle forze dell'ordine e dalla necessita' che la persona si muovesse in un contesto dove fosse ben conosciuta dai militari operanti. La Corte ha inoltre precisato che, nei procedimenti di prevenzione, il sindacato in cassazione è limitato alla violazione di legge (art. 10, comma 3, D.Lgs. 159/2011) e non può trasformarsi in revisione degli elementi di fatto o della consistenza indiziaria; ha poi chiarito che la rinuncia ad una richiesta da parte del pubblico ministero deve essere espressa e non può desumersi automaticamente da conclusioni orali non conformi a quelle scritte. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • D.Lgs. 159/2011, art. 5, commi 1 e 2

    la pericolosità che la legge richiede per l'applicazione del soggiorno obbligato discende non solo e non tanto dal grado di temibilità dell'individuo, quanto dalle caratteristiche della pericolosità stessa, valutata in relazione alle ragioni ed alle condizioni ambientali nelle quali si trova la persona da sottoporre a misura di prevenzione

    La Corte ha valutato la sussistenza dell'obbligo di soggiorno sulla base delle caratteristiche della pericolosità e del contesto ambientale; l'applicazione della misura è giustificata anche da esigenze legate al contesto in cui l'individuo si muove.

  • D.Lgs. 159/2011, art. 10, comma 3

    il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge

    Nei procedimenti di prevenzione il sindacato in Cassazione è limitato ai profili di legittimità; non è possibile ridiscutere in cassazione la valutazione degli elementi di fatto o la consistenza indiziaria, salvo vizio di diritto.

  • Codice di procedura penale, art. 606, lett. e

    riferimento all'ipotesi dell'illogicità manifesta

    La Corte esclude che il vizio di illogicità manifesta possa essere utilizzato per replica in cassazione contestando valutazioni di merito proprie del giudice del rinvio, salvo che si tratti di motivazione inesistente o meramente apparente.

  • Legge 27/12/1956, n. 1423, art. 4 (richiamata)

    richiamata dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575

    Riferimenti normativi storici sulle misure di prevenzione; la giurisprudenza richiama il principio per delimitare i vizi deducibili in sede di legittimità nei procedimenti di prevenzione.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento

    La dichiarazione di inammissibilità comporta condanna alle spese e può comportare anche la comminazione di somme a favore della Cassa delle ammende se sussistono profili di colpa.

Massime di principio

  • Nei procedimenti per misure di prevenzione la Corte di Cassazione esercita un sindacato limitato: è ammesso il ricorso solo per violazione di legge (D.Lgs. 159/2011, art. 10, comma 3); non è luogo per riesaminare la consistenza indiziaria o la valutazione del pericolo in fatto.
  • Il giudice d'appello, soprattutto quando è giudice di rinvio, deve integrare e motivare adeguatamente le lacune della motivazione precedente; una motivazione che colleghi le caratteristiche personali e il contesto ambientale può giustificare misure come l'obbligo di soggiorno.
  • La rinuncia da parte del pubblico ministero a una richiesta originaria deve essere espressa e formalizzata; conclusioni orali discordanti rispetto alle richieste scritte non implicano automaticamente rinuncia.
  • Le doglianze che attaccano la valutazione dell'attualità della pericolosità o la consistenza degli indizi sono spesso inammissibili in cassazione se configurano una rivalutazione del fatto anziché un vizio di diritto.
  • In caso di inammissibilità del ricorso la parte ricorrente può essere condannata al pagamento delle spese e, se sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso, a somme a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

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