Cassazione Penale, Sentenza n. 2668/2022 del 24/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma denunciando: 1) violazione di legge per presunta utilizzazione illegittima delle dichiarazioni rese dal fallito al curatore fallimentare, richiamando il combinato disposto degli artt. 63 c.p.p. e 220 disp. att. c.p.p.; 2) vizio di motivazione per una valutazione errata delle prove, sostenendo che le scritture contabili erano state regolarmente depositate fino al 2006 e quindi non sussisterebbero gli elementi per la condanna per bancarotta fraudolenta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché, secondo costante giurisprudenza, le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di inutilizzabilità di cui all'art. 63 c.p.p., e le relazioni del curatore costituiscono prova documentale inseribile legittimamente nel fascicolo. Il secondo motivo è stato ritenuto inesaminabile in sede di legittimità in quanto si limita a una rivalutazione del compendio probatorio, operazione non consentita alla Cassazione; la corte territoriale aveva inoltre motivato la mancata ricostruzione contabile degli ultimi tre anni per assenza di documentazione. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte interpreta che la disciplina sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni riguarda le dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria; il curatore fallimentare non rientra in tali categorie, perciò le dichiarazioni al curatore non sono automaticamente inutilizzabili
Richiamata dal ricorrente come norma sulle attività ispettive e di vigilanza; la Corte ha ritenuto che l'attività del curatore non sia riconducibile alle ipotesi contemplate da tale disposizione
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare
Norma richiamata nella fase di determinazione delle pene accessorie; la Corte d'appello ha rideterminato in senso più favorevole la durata di talune pene accessorie ai sensi di tale disposizione
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; applicata dalla Corte per sanzionare il ricorrente
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, co. 8
Norma procedurale sulla trattazione orale in udienza pubblica dei ricorsi in Cassazione; citata in relazione al deposito della requisitoria scritta del Procuratore generale
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese dal fallito al curatore fallimentare sono, secondo la giurisprudenza di legittimità, utilizzabili come prova documentale e non sono automaticamente escluse dalla valutazione perché l'art. 63 c.p.p. si riferisce ad autorità giudiziarie o di polizia giudiziaria
- In sede di Cassazione non è possibile ottenere l'annullamento della sentenza basandosi su una mera rivalutazione o interpretazione diversa del materiale probatorio: i motivi che richiedono una rielaborazione dei fatti e delle prove sono inammissibili
- L'assenza o l'incompletezza delle scritture contabili relative agli ultimi anni di attività della società può costituire elemento decisivo per la ricostruzione della bancarotta e legittimare la decisione di merito
- I ricorsi manifestamente infondati o che prospettano questioni già risolte dalla giurisprudenza consolidata possono essere dichiarati inammissibili e sanzionati con le spese e ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Quando si contesta l'utilizzabilità di documenti o dichiarazioni acquisiti nel contesto fallimentare, è necessario spiegare specificamente perché tali atti rientrerebbero nelle ipotesi di inutilizzabilità poste dalla legge, non limitandosi a enunciazioni generiche
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