Sentenza n. 6570/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania – Sezione staccata di Salerno che aveva respinto il ricorso contro il diniego del Genio Civile di annullare in autotutela due autorizzazioni sismiche in sanatoria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante contestava il diniego di annullamento in autotutela delle autorizzazioni sismiche in sanatoria rilasciate per lavori eseguiti nell’immobile della controinteressata, consistenti nella fusione di unità immobiliari, nella realizzazione di un balconcino e nella modifica degli spazi interni mediante aperture nelle murature portanti. Con il primo motivo deduceva violazione della circolare n. 7/2019 del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 97 Cost. e della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti e della motivazione, carenza istruttoria e travisamento dei fatti. Sosteneva che i lavori non fossero qualificabili come mero “intervento locale”, ma come intervento di miglioramento sismico, con conseguente necessità di verifiche più ampie; lamentava inoltre l’assenza, negli elaborati progettuali, del raffronto tra stato ante e post operam e delle valutazioni quantitative relative a rigidezza, resistenza e capacità di spostamento. Invocava anche un parere del Comitato tecnico-scientifico della Regione Toscana. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 7 e 10-bis l. n. 241/1990, sostenendo che l’amministrazione non avesse esaminato effettivamente le proprie controdeduzioni alla comunicazione dei motivi ostativi. In appello riproponeva anche la richiesta di consulenza tecnica o verificazione sugli elaborati progettuali.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che, sulla base della documentazione e delle dichiarazioni dei tecnici, gli interventi fossero correttamente qualificabili come “interventi locali” ai sensi del paragrafo 8.4.1 delle norme tecniche di cui al D.M. 17 gennaio 2018, unica fonte normativa cogente per la relativa qualificazione. Il coefficiente di struttura inferiore a 3, richiamato dalla circolare, costituisce una raccomandazione e non un requisito tassativo. Il parere del Comitato tecnico-scientifico della Regione Toscana ha natura meramente consultiva e ausiliaria, non normativa né vincolante; inoltre, i chiarimenti successivi richiamati in sentenza escludevano che le verifiche invocate dall’appellante fossero necessarie per un intervento locale. Non sono stati ravvisati profili di illogicità nelle valutazioni del Genio Civile. Il giudice ha precisato che la responsabilità dell’osservanza delle norme sismiche ricade, nei limiti delle rispettive competenze, sui soggetti tecnici indicati dalla normativa, mentre l’istruttoria del Genio Civile riguarda la correttezza amministrativa della denuncia e delle impostazioni progettuali rispetto alle norme tecniche vigenti, anche tramite liste di controllo; essa non equivale a una revisione integrale dei calcoli statici. In ogni caso, l’annullamento d’ufficio non sarebbe stato possibile: alla data dell’istanza era decorso il termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, l. n. 241/1990 e non ricorrevano le condizioni eccezionali del comma 2-bis, non essendo stati accertati con sentenza irrevocabile false rappresentazioni o dichiarazioni mendaci costituenti reato. Quanto alla partecipazione procedimentale, l’amministrazione aveva rispettato gli obblighi comunicativi e aveva valutato le controdeduzioni, ritenendole inidonee a modificare l’esito del procedimento. Le spese del grado d’appello sono state poste a carico dell’appellante, liquidate in euro 3.000 per ciascuna parte costituita, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 17 l. 2 febbraio 1974, n. 64
La realizzazione di lavori in zona sismica richiede la denuncia di inizio lavori agli uffici competenti, corredata dal progetto esecutivo asseverato e dalla documentazione prevista dalla normativa antisismica.
art. 2 l. reg. Campania 7 gennaio 1983, n. 9
Ribadisce gli obblighi regionali di denuncia e controllo degli interventi realizzati in zona sismica.
par. 8.4.1 D.M. MIT 17 gennaio 2018
Costituisce la fonte normativa cogente utilizzata per qualificare gli interventi come interventi locali.
art. 21-nonies, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241
L’annullamento d’ufficio di un provvedimento amministrativo illegittimo deve essere esercitato entro il termine di dodici mesi, decorso il quale l’amministrazione non può procedere alla rimozione tardiva ordinaria.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241
Consente l’annullamento oltre il termine ordinario nei casi di provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni sostitutive false o mendaci, purché tali condotte siano costituenti reato e accertate con sentenza passata in giudicato; tale eccezione non ricorreva nel caso esaminato.
artt. 7 e 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Le garanzie partecipative risultano rispettate quando l’amministrazione comunica i motivi ostativi e valuta le controdeduzioni, anche qualora le ritenga inidonee a determinare un diverso esito.
La richiesta di cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive è stata respinta perché le espressioni contestate riguardavano l’oggetto della controversia e non superavano i limiti di correttezza e convenienza processuale.
Massime di principio
- La qualificazione di un intervento edilizio come “intervento locale” ai fini della normativa sismica deve essere effettuata sulla base delle norme tecniche cogenti applicabili e degli elaborati progettuali, mentre indicazioni contenute in circolari o pareri tecnici meramente consultivi non possono trasformarsi in requisiti tassativi o fonti normative vincolanti.
- L’attività del Genio Civile nell’ambito del procedimento di autorizzazione sismica consiste nel controllo della correttezza amministrativa della denuncia e della coerenza delle impostazioni progettuali con le norme tecniche vigenti; non comporta necessariamente una revisione integrale dei calcoli statici né sostituisce le responsabilità proprie del progettista, del geologo, del direttore dei lavori, del costruttore e del collaudatore.
- Decorso il termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, l. n. 241/1990, l’amministrazione non può annullare d’ufficio un titolo amministrativo, salvo il ricorrere della specifica eccezione prevista dal comma 2-bis per false rappresentazioni o dichiarazioni mendaci costituenti reato e accertate con sentenza passata in giudicato.
- Il potere di annullamento d’ufficio non è inesauribile: deve essere esercitato nel rispetto della certezza dei rapporti giuridici, dell’affidamento del privato e del principio di proporzionalità, anche quando siano coinvolti interessi pubblici di particolare rilievo.
- Le garanzie partecipative sono rispettate quando l’amministrazione comunica i motivi ostativi e prende in esame le controdeduzioni dell’interessato; non è necessario che le condivida, purché le ritenga motivatamente inidonee a determinare un diverso esito del procedimento.
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