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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23267/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con unico atto di ricorso proposto nell'interesse di due imputati, si censurava la sentenza di merito per due profili. In primo luogo si deduceva violazione di legge e mancanza di motivazione per il mancato esercizio del potere officioso di assumere una prova testimoniale richiesta dalla difesa ai sensi dell'art. 507 c.p.p., assumendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto integrare l'istruttoria. In secondo luogo si contestava la motivazione di responsabilità per il reato di ricettazione, lamentandone carenza, illogicità e violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, sul rilievo che non vi sarebbero stati elementi sufficienti per affermare la consapevolezza della provenienza illecita del bene.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Quanto alla richiesta di prova ex art. 507 c.p.p., ha osservato che il potere del giudice di disporre d'ufficio nuove prove è discrezionale e subordinato alla assoluta necessità delle stesse, e che il mancato esercizio può essere desunto implicitamente dalla motivazione di merito che dia conto della completezza del compendio probatorio. Quanto alla ricettazione, ha ritenuto immune da vizi la motivazione della sentenza impugnata, perché la denuncia della proprietaria del veicolo era sufficiente a dimostrare la provenienza delittuosa del bene e la disponibilità dell'auto da parte di entrambi gli imputati, in assenza di documenti di proprietà, consentiva di inferire la consapevolezza dell'illecita provenienza, quantomeno a titolo di dolo eventuale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna di ciascun ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 507 c.p.p.

    "il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche di ufficio l'assunzione di nuove prove"

    Il potere officioso di assumere nuove prove è discrezionale e subordinato all'assoluta necessità; il suo mancato esercizio non richiede una motivazione espressa quando dalla motivazione di merito emerga implicitamente la superfluità dell'integrazione istruttoria.

  • art. 648 c.p.

    Per la ricettazione, la consapevolezza della provenienza illecita del bene può essere desunta da elementi fattuali come la denuncia della proprietaria del veicolo e la disponibilità del mezzo da parte degli imputati in assenza di documentazione di proprietà.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Il vizio deducibile riguarda il contrasto logico della motivazione con massime di esperienza o con le altre affermazioni della sentenza; la Cassazione non può rivalutare il merito né verificare direttamente la corrispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il mancato esercizio del potere del giudice di disporre d'ufficio nuove prove ex art. 507 c.p.p. non costituisce di per sé vizio di motivazione se la sentenza di merito mostra, anche implicitamente, che il quadro probatorio era già completo e sufficiente.
  • L'integrazione istruttoria officiosa è ammessa solo quando le nuove prove risultino assolutamente necessarie; non può essere pretesa come mezzo di supplenza automatica alle scelte difensive o alla mancata assunzione di prove non decisive.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logico e non consente una nuova valutazione del compendio probatorio.
  • Nel delitto di ricettazione, la prova della provenienza delittuosa del bene e della consapevolezza dell'agente può essere desunta da elementi indiziari gravi e convergenti, quali la denuncia del proprietario e la disponibilità del bene in assenza di titoli o documenti idonei.
  • Ai fini della ricettazione, la consapevolezza dell'illecita provenienza può essere affermata anche a titolo di dolo eventuale, ove l'agente accetti il rischio della provenienza delittuosa del bene.

Come è indicizzato

MaterieProveRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della provaDolo eventualeInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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