Cassazione Penale, Sentenza n. 36423/2023 del 31/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la condanna pronunciata dal Tribunale di Locri per il reato di cui all'art. 624-bis c.p.; in cassazione denunciava violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p.), sostenendo che l'appello era invece specifico laddove chiedeva l'assoluzione per non aver commesso il fatto (contestando che il telefonino sequestrato fosse di proprietà della persona offesa e che sia stato lui ad impadronirsene) e l'inutilizzabilità delle dichiarazioni autoaccusatorie rese al momento della convalida del fermo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta l'analisi della Corte d'appello secondo cui i motivi di appello non erano sufficientemente specifici e non si erano confrontati in modo argomentato con la motivazione del primo giudice, che si era basata anche su riprese video di videosorveglianza; ha altresì condiviso il rigetto, da parte del primo giudice, dell'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di convalida del fermo, rilevando l'assenza di nuovi profili critici non già disattesi in primo grado. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che delinea il reato oggetto del procedimento (ricettazione/appropriazione indebita collegata ai fatti), indicata come titolo di accusa sulla base degli elementi di prova valutati dai giudici di merito
Richiama l'obbligo di specificità dei motivi di impugnazione (enunciazione specifica dei motivi con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto). La Corte ha applicato tale principio con rigore anche in relazione all'appello, dato che il motivo deve confrontarsi esplicitamente con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata
Norma richiamata nella parte relativa all'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità estrinseca (mancato confronto argomentato con la motivazione di primo grado)
art. 606, lett. b), c) ed e) c.p.p.
Criteri di impugnazione in cassazione invocati dal ricorrente (vizi di motivazione e violazione di legge) e valutati dalla Corte, che li ha ritenuti non soddisfatti per genericità dei motivi
Legge 23 giugno 2017, n. 103 ("Riforma Orlando")
Riformulazione dell'art. 581 c.p.p. citata come contesto normativo che ha ribadito l'esigenza di specificità dei motivi di impugnazione; la Corte osserva che lo stesso rigore è richiesto anche nella disciplina previgente
Cass. Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per affermare che l'appello e il ricorso per cassazione devono rispettare lo stesso livello di specificità dei motivi e che il mancato confronto argomentato con le ragioni della sentenza impugnata giustifica l'inammissibilità
Cass., Sez. 5, n. 41082 del 19/09/2014
Decisione richiamata come esempio della giurisprudenza che aveva affrontato in passato il tema della specificità dei motivi
Norma applicata per la condanna alle spese e all'ammenda a carico del ricorrente, motivata dall'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione e dalla colpa nella determinazione dell'impugnazione
Corte Costituzionale, n. 186 del 13/6/2000
Richiamata a sostegno del principio secondo cui l'inammissibilità manifesta può giustificare una responsabilità a carico dell'impugnante nella determinazione delle spese e ammende
Massime di principio
- L'appello deve contenere motivi caratterizzati da specificità: non è sufficiente una generica riproposizione delle doglianze di primo grado, ma occorre il confronto argomentato con la motivazione della sentenza impugnata
- La specificità richiesta all'atto di appello è valutata con lo stesso rigore applicato nel giudizio di legittimità: l'omesso collegamento esplicito dei motivi con le ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata può determinarne l'inammissibilità
- Quando si deduce l'inutilizzabilità di dichiarazioni rese in sede di convalida del fermo, l'impugnante deve indicare profili specifici e nuovi di illegittimità o vizio procedurale oltre la mera reiterazione della pretesa già esaminata in primo grado
- Se la sentenza di primo grado si fonda su elementi probatori concreti (es. riprese video), l'appello deve affrontare direttamente e con argomentazione critica tali accertamenti per non risultare generico
- Ricorsi manifestamente infondati o impugnazioni carenti di specificità possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è importante valutare preventivamente la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre impugnazioni
- Le Sezioni Unite rappresentano un orientamento vincolante: in casi analoghi, fare riferimento alla giurisprudenza consolidata (es. sentenza Galtelli) aiuta a prevedere l'esito della valutazione di ammissibilità
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