Cassazione Civile, Ordinanza n. 20300/2025 del 20/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la revoca di agevolazioni finanziarie concesse a una società per la realizzazione di un programma di investimento finalizzato al recupero di un opificio e alla produzione casearia. Il Ministero aveva disposto la revoca dei benefici e richiesto la restituzione delle somme erogate, assumendo che vi fossero irregolarità e inadempimenti nell’esecuzione del progetto (tra cui fatture per operazioni inesistenti o sovrafatturate, acquisto di macchinari usati, computi metrici alterati, false quietanze, mancata corrispondenza tra opere realizzate e programma finanziato). La società aveva agito per accertare l’insussistenza della propria responsabilità, l’illegittimità della revoca, il diritto a trattenere le somme e a ottenere il saldo, oltre al risarcimento dei danni. La Corte d’appello aveva accolto l’impugnazione della società, ritenendo non dimostrati gli inadempimenti e valorizzando le risultanze della c.t.u.; il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per non aver attribuito rilievo a un precedente del Consiglio di Stato in materia di revoca di agevolazioni; 2) violazione degli artt. 2697 e 1218 c.c. per asserita inversione dell’onere della prova; 3) violazione degli artt. 116 c.p.c., 2700 c.c. e 8 d.m. n. 527/1995 per mancato valore agli atti della GdF; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 e 1218 c.c. per errata lettura della c.t.u.; 5) violazione degli artt. 99, 112, 115 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la Corte d’appello limitato il giudizio ai soli fatti espressamente richiamati nel provvedimento di revoca.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo non vincolante il precedente del Consiglio di Stato richiamato dal Ministero e comunque non decisivo rispetto ai principi già affermati dalle Sezioni Unite. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la controversia va inquadrata nell’ambito della responsabilità contrattuale: il soggetto pubblico deve allegare il titolo e l’inadempimento contestato, mentre spetta al beneficiario fornire la prova liberatoria dell’avvenuto esatto adempimento o della non imputabilità delle difformità. La Corte ha rilevato che la Corte d’appello, pur richiamando correttamente il principio, lo aveva poi applicato in modo erroneo, escludendo apoditticamente gli inadempimenti senza verificare se la società avesse assolto l’onere probatorio su di essa gravante. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, anche per le spese.
Norme richiamate
Il giudice di merito non era tenuto a seguire il precedente amministrativo invocato dal ricorrente come se fosse vincolante, soprattutto se non pertinente e superato o comunque non decisivo rispetto ai principi di legittimità richiamati.
In tema di revoca di agevolazioni connesse a obblighi del beneficiario, il soggetto finanziato deve provare l’insussistenza degli inadempimenti specificamente contestati, una volta che l’amministrazione abbia allegato il titolo del rapporto e le condotte inadempienti.
La fattispecie è ricondotta alla responsabilità contrattuale; la prova liberatoria grava sul debitore/beneficiario, che deve dimostrare l’esatto adempimento o la non imputabilità dell’inesatto adempimento.
Le risultanze istruttorie e peritali devono essere valutate secondo il loro contenuto effettivo, ma non possono essere travisate o utilizzate per escludere senza adeguata motivazione l’esistenza degli inadempimenti allegati.
I verbali e gli atti della polizia giudiziaria fanno fede fino a querela di falso quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti; il loro utilizzo nel procedimento amministrativo non è escluso in via generale.
Richiamato dal ricorrente come base regolamentare del procedimento di revoca delle agevolazioni e della rilevanza delle irregolarità accertate.
La decisione non può fondarsi su una percezione erronea o su una selezione incompleta del materiale probatorio, ma la censura è stata assorbita dall’accoglimento del secondo motivo.
Richiamato nel quinto motivo in relazione all’ampiezza del thema decidendum, ma la censura è rimasta assorbita.
Richiamato nel quinto motivo per asserita ultrapetizione o omissione di pronuncia; motivo assorbito.
Massime di principio
- Nelle controversie sulla revoca di agevolazioni pubbliche fondate sull’inadempimento del beneficiario, la fattispecie va normalmente ricondotta alla responsabilità contrattuale e non a un potere discrezionale puro dell’amministrazione.
- Il creditore/ente erogatore deve allegare il titolo del rapporto e specificare le condotte inadempienti contestate; il beneficiario deve provare l’esatto adempimento o la non imputabilità delle irregolarità addebitate.
- La revoca dell’agevolazione non ha, di regola, natura costitutiva del credito di restituzione, ma accerta il venir meno di un presupposto del beneficio e consente il recupero delle somme già erogate.
- Gli atti di indagine della polizia tributaria o della GdF possono rilevare nel procedimento amministrativo, ma la loro idoneità probatoria va valutata insieme agli altri elementi e non può essere esclusa in modo apodittico.
- La c.t.u. deve essere letta nel suo contenuto effettivo: se evidenzia impossibilità di verifica o dati incompleti, il giudice deve spiegare perché tali lacune non incidano sulla prova liberatoria gravante sul beneficiario.
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