Cassazione Penale, Sentenza n. 33970/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Zillante Daniela era stata ritenuta responsabile, con giudizio abbreviato di primo grado poi confermato in appello, del reato previsto dall'art. 624-bis c.p. per essersi impossessata di vari beni (oggetti preziosi, titoli di credito, buoni postali) dall'abitazione di Buongiorno Vittoria, denunciata il 17/05/2013 e 30/05/2013. Le indagini dattiloscopiche sul borsone lasciato dai ladri hanno rilevato la corrispondenza di 21 minuzie tra un contatto digitale sul vassoio e il medio sinistro dell'imputata. In cassazione il difensore ha dedotto due motivi: (1) vizio di motivazione ex art. 189 c.p.p., sostenendo che non si può fondare la responsabilità su una sola impronta e che sussiste rischio di falso positivo, inoltre gli accertamenti non sarebbero stati effettuati sul luogo del delitto immediatamente; (2) vizio di motivazione ex art. 62-bis c.p., lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione della buona condotta processuale e della giovane età.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano generici e si limitavano a ripetere le censure già proposte in appello, che erano state adeguatamente esaminate e superate. Sul merito la Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui accertamenti dattiloscopici che evidenzino sedici/diciassette (o più) punti corrispondenti forniscono piena attendibilità probatoria anche se riferiti a un solo dito: nel caso concreto sono state riscontrate 21 minuzie corrispondenti, per cui, in assenza di prova contraria, la responsabilità è stata ritenuta provata. Anche il diniego delle attenuanti generiche è stato confermato in ragione dei precedenti penali specifici e della valutazione di pericolosità sociale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. In sede civile il risarcimento delle parti civili resta da liquidare separatamente.
Norme richiamate
Norma relativa al reato contestato (impossessamento/ricettazione di beni al fine di trarne profitto). La Corte ha dato rilievo fattuale alla condotta e alle prove dattiloscopiche per affermare la responsabilità.
art. 99, comma 2, nn. 1 e 2 cod. pen.
recidiva specifica infraquinquennale
La recidiva specifica è stata ritenuta applicabile in aggravamento, contribuendo al rigetto della richiesta di attenuanti generiche.
Richiesto il corretto svolgimento della motivazione. La Corte ha ritenuto che le doglianze in cassazione fossero generiche e non abbiano adeguatamente contestato la motivazione della sentenza impugnata.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche. La Corte d'Appello ha motivato il diniego con i precedenti penali e la pericolosità sociale; la Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata e il rilievo valutativo non censurabile in sede di legittimità.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 54493 del 28/09/2018 e altri precedenti richiamati)
occorrono almeno sedici/diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione per considerare attendibile una impronta dattiloscopica
La Corte ha applicato il principio secondo cui una corrispondenza ampia di minutiae (nel caso 21) è idonea a provare la presenza dell'imputato sul luogo o sull'oggetto, anche in assenza di elementi confermativi ulteriori, salvo prova contraria.
Massime di principio
- Un singolo contatto dattiloscopico può costituire prova sufficiente se presenta un numero rilevante di minutiae coincidenti (nella giurisprudenza consolidata almeno 16-17); più punti coincidono, maggiore è l'affidabilità probatoria.
- La Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso che si limiti a ripetere le stesse censure già sollevate e adeguatamente valutate in sede di merito: il motivo deve essere specifico e criticare argomentatamente la motivazione della corte di appello.
- La tempestività o il luogo materiale del prelievo dattiloscopico (se non espressamente censurati con elementi probatori concreti) non annullano automaticamente il valore probatorio degli accertamenti; si può impugnare efficacemente la prova dattiloscopica solo mediante contestazioni tecniche (catena di custodia, metodologia, possibilità di contaminazione, competenza degli esperti).
- La presenza di precedenti specifici e la valutazione della pericolosità sociale possono legittimamente giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
- In casi analoghi conviene: (a) contestare tecnicamente gli accertamenti forensi con perizia di parte; (b) fornire elementi contrari sulla presenza dell'imputato (alibi, prova di innocenza, errori nella catena di custodia); (c) formulare in cassazione censure nuove e specifiche, non mera ripetizione di motivi già decisi in appello.
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