Cassazione Penale, Sentenza n. 42433/2023 del 17/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere (ordinanza applicativa del 29 marzo 2023). Il ricorso articolava due motivi: 1) violazione degli artt. 310 e 125, comma 3, c.p.p. e dell'art. 13 Cost., per la valutazione del presunto mutamento del quadro cautelare; 2) violazione e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 272, 274, 275, 275-bis, 276, 277 e 284 c.p.p. e art. 13 Cost., relativamente alla valutazione del profilo strettamente cautelare e dell'assetto probatorio considerato ai fini della misura.
La decisione
Il ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto dell'11 luglio 2023; perciò la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende (sanzione ritenuta equa e congrua in ragione della inammissibilità imputabile alla volontà del ricorrente). Decisione resa il 14 settembre.
Norme richiamate
art. 591 cod. proc. pen. comma 1 lett. d)
La Corte ha applicato questa norma per dichiarare l'inammissibilità del ricorso a seguito della rinuncia dell'indagato; la rinuncia determina l'improcedibilità dell'impugnazione e la conseguente declaratoria d'inammissibilità.
art. 125 cod. proc. pen. (commi relativi alla sostituzione delle misure cautelari)
Richiamato dal ricorrente come norma centrale per ottenere la sostituzione della custodia cautelare; il giudice di merito era chiamato a valutare il mutamento del quadro cautelare ai sensi di questa disposizione, ma la Corte non ha esaminato il merito per effetto della rinuncia.
Citate nell'ambito della prima doglianza sul mutamento del quadro cautelare; la Corte non si è pronunciata sul merito per effetto dell'inammissibilità.
art. 272, 274, 275, 275-bis, 276, 277, 284 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente con riferimento a profili probatori e di valutazione delle dichiarazioni e delle prove utili alla decisione cautelare; la contestazione mirava a far valere vizi nella valutazione probatoria ai fini della misura, ma la Corte non ha esaminato tali questioni sostanziali perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia.
art. 13 Cost.
Invocato dal ricorrente a tutela della libertà personale in relazione alla misura cautelare; la questione costituzionale non è stata sostanzialmente trattata dalla Corte a causa della rinuncia.
Richiamato per i limiti di enunciazione dei motivi del ricorso (la Corte riporta i motivi nei limiti strettamente necessari per la motivazione), normativa procedurale applicata in sede di esame formale del ricorso.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000
Citate come principio secondo cui, qualora l'inammissibilità derivi dalla volontà o dalla colpa del ricorrente, può essere irrogata una sanzione pecuniaria; la Corte di legittimità ha seguito tale orientamento nell'imporre il versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La rinuncia dell'appellante in Cassazione comporta, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., la declaratoria di inammissibilità del ricorso: in tali casi il giudice di legittimità non entra nel merito delle questioni sostanziali dedotte.
- Quando l'inammissibilità è riconducibile alla volontà o alla colpa del ricorrente (es. rinuncia volontaria), è possibile la condanna al pagamento delle spese processuali e l'irrogazione di una somma a favore della Cassa delle ammende, secondo l'orientamento della Corte Costituzionale e la pratica della Corte di cassazione.
- Le doglianze riguardanti la sostituzione di una misura cautelare devono puntare a un concreto e attuale mutamento del quadro cautelare o a specifici vizi nella motivazione applicativa delle norme (art. 125 c.p.p.): l'istanza generica non è sufficiente per ottenere la sostituzione.
- Le contestazioni relative alla valutazione probatoria ai fini cautelari (richiamo ad artt. 272 e ss. c.p.p.) devono indicare chiaramente quali elementi probatori sono stati valutati erroneamente dal giudice e in che modo ciò incide sui presupposti della misura; senza questo dettaglio il ricorso rischia di essere inammissibile o privo di fondamento.
- In sede di impugnazione cautelare è essenziale rispettare i termini e le formalità procedurali; rinunce o difetti formali possono precludere l'esame di merito e determinare conseguenze economiche per il ricorrente.
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