Cassazione Penale, Sentenza n. 27414/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza del 24/03/2023 della Corte d'appello di Napoli. FERLAINO contestava il rigetto della richiesta di non menzione della condanna nel casellario giudiziale ex art. 175 cod. pen., ritenendo che la negazione si fondasse su un errato presupposto circa la gravità del danno patrimoniale e deducendo inoltre la rilevanza della sua età avanzata. CORBELLI censurava il riconoscimento dell'aggravante del danno di rilevante gravità (art. 219, comma 1 legge fall.), lamentando contraddittorietà e illogicità della motivazione e errori nei calcoli del danno, oltre alla mancata corretta valutazione della sentenza civile che aveva escluso responsabilità patrimoniale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di FERLAINO limitatamente alla omissione della concessione del beneficio della non menzione: ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che aveva rigettato la non menzione e ha concesso il beneficio, ritenendo che la negazione fosse motivata con argomentazioni incoerenti rispetto alla ratio dell'art. 175 cod. pen. e che non fossero necessari ulteriori accertamenti. Quanto a GIORGIO CORBELLI, i motivi di ricorso sono stati rigettati: la Corte ha ritenuto precluso al giudice del rinvio il riesame dell'aggravante del danno di rilevante gravità perché quella questione era ormai parte del giudicato e non rientrava nel mandato di rinvio; pertanto la statuizione sull'aggravante è rimasta confermata. È stata inoltre disposta la condanna di Corbelli alle spese processuali. Rimangono in vita le condanne di merito (pena di 2 anni sospesi per Ferlaino e 3 anni e 3 mesi per Corbelli, come rideterminate in appello), salvo l'effetto della non menzione ora riconosciuta per Ferlaino.
Norme richiamate
art. 175 cod. pen. (non menzione della condanna nel casellario giudiziale)
La concessione è discrezionale e fondata sull'obiettivo di favorire il ravvedimento del condannato (principio dell'"emenda"); la valutazione deve svolgersi alla luce delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen. e non può essere negata con ragioni estranee alla ratio dell'istituto (ad es. mera esigenza di pubblicità del reato).
art. 133 cod. pen. (circostanze rilevanti per la determinazione della pena)
Le circostanze di cui all'art. 133 forniscono il quadro valutativo per la concessione dei benefici (compresa la non menzione); il giudice deve esplicitare le ragioni della negazione riferendosi a tali elementi.
art. 219, comma 1, legge fallimentare (aggravante del danno di rilevante gravità)
L'accertamento dell'aggravante attiene al giudizio sulla gravità del danno patrimoniale cagionato alla società fallita; tuttavia, se tale questione è ormai parte del giudicato della Cassazione, il giudice del rinvio non può riesaminarla.
art. 216 legge fallimentare (sanzioni accessorie)
La Corte di merito aveva determinato la durata delle sanzioni accessorie nella stessa misura delle pene detentive; la decisione non è stata modificata in Cassazione rispetto a quanto non oggetto di annullamento.
art. 223, comma 2 n. 2 legge fallimentare
Norma richiamata nel quadro delle imputazioni di bancarotta fraudolenta patrimoniale; la Cassazione si è limitata a valutare gli aspetti processuali relativi ai motivi proposti.
art. 620, lett. l) cod. proc. pen. (annullamento senza rinvio)
La Corte ha ritenuto possibile annullare senza rinvio la parte di sentenza relativa alla mancata non menzione e concedere direttamente il beneficio, essendovi elementi sufficienti senza bisogno di ulteriori indagini.
art. 624 cod. proc. pen. (effetto dell'annullamento parziale e connessione essenziale)
Statuizione interpretata nel senso che il giudice del rinvio ha potere solo sui punti oggetto dell'annullamento e su quelli ad essi essenzialmente connessi; le parti non annullate o non connesse essenzialmente (come l'aggravante già divenuta giudicato) non possono essere riesaminate.
Massime di principio
- La concessione della non menzione ex art. 175 cod. pen. è discrezionale e deve essere motivata con riferimento alle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen.; non può essere negata con argomentazioni estranee alla ratio dell'istituto, come la mera entità o "pubblicità" del reato.
- La non menzione e la sospensione condizionale della pena perseguono scopi diversi: il giudice può concedere l'una e non l'altra, ma deve spiegare perché gli elementi favorevoli all'una non giustifichino anche l'altra.
- In caso di annullamento parziale in Cassazione con rinvio per la sola rideterminazione della pena, il giudice del rinvio non può riesaminare questioni che sono divenute definitive per effetto del giudicato o che non sono in connessione essenziale con la parte annullata.
- La Corte di Cassazione può, nei casi previsti e quando non siano necessari ulteriori accertamenti, annullare senza rinvio e decidere direttamente sulla concessione di benefici (es. non menzione) se le condizioni di fatto e diritto sono già acquisite agli atti.
- Chi impugna in Cassazione deve circoscrivere i motivi di ricorso: questioni non dedotte nel precedente grado di legittimità o coperte da giudicato non saranno riesaminabili nel giudizio di rinvio.
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