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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27414/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza del 24/03/2023 della Corte d'appello di Napoli. FERLAINO contestava il rigetto della richiesta di non menzione della condanna nel casellario giudiziale ex art. 175 cod. pen., ritenendo che la negazione si fondasse su un errato presupposto circa la gravità del danno patrimoniale e deducendo inoltre la rilevanza della sua età avanzata. CORBELLI censurava il riconoscimento dell'aggravante del danno di rilevante gravità (art. 219, comma 1 legge fall.), lamentando contraddittorietà e illogicità della motivazione e errori nei calcoli del danno, oltre alla mancata corretta valutazione della sentenza civile che aveva escluso responsabilità patrimoniale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di FERLAINO limitatamente alla omissione della concessione del beneficio della non menzione: ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che aveva rigettato la non menzione e ha concesso il beneficio, ritenendo che la negazione fosse motivata con argomentazioni incoerenti rispetto alla ratio dell'art. 175 cod. pen. e che non fossero necessari ulteriori accertamenti. Quanto a GIORGIO CORBELLI, i motivi di ricorso sono stati rigettati: la Corte ha ritenuto precluso al giudice del rinvio il riesame dell'aggravante del danno di rilevante gravità perché quella questione era ormai parte del giudicato e non rientrava nel mandato di rinvio; pertanto la statuizione sull'aggravante è rimasta confermata. È stata inoltre disposta la condanna di Corbelli alle spese processuali. Rimangono in vita le condanne di merito (pena di 2 anni sospesi per Ferlaino e 3 anni e 3 mesi per Corbelli, come rideterminate in appello), salvo l'effetto della non menzione ora riconosciuta per Ferlaino.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La concessione della non menzione ex art. 175 cod. pen. è discrezionale e deve essere motivata con riferimento alle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen.; non può essere negata con argomentazioni estranee alla ratio dell'istituto, come la mera entità o "pubblicità" del reato.
  • La non menzione e la sospensione condizionale della pena perseguono scopi diversi: il giudice può concedere l'una e non l'altra, ma deve spiegare perché gli elementi favorevoli all'una non giustifichino anche l'altra.
  • In caso di annullamento parziale in Cassazione con rinvio per la sola rideterminazione della pena, il giudice del rinvio non può riesaminare questioni che sono divenute definitive per effetto del giudicato o che non sono in connessione essenziale con la parte annullata.
  • La Corte di Cassazione può, nei casi previsti e quando non siano necessari ulteriori accertamenti, annullare senza rinvio e decidere direttamente sulla concessione di benefici (es. non menzione) se le condizioni di fatto e diritto sono già acquisite agli atti.
  • Chi impugna in Cassazione deve circoscrivere i motivi di ricorso: questioni non dedotte nel precedente grado di legittimità o coperte da giudicato non saranno riesaminabili nel giudizio di rinvio.

Testo integrale

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