Cassazione Penale, Sentenza n. 19883/2022 del 20/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione impugnava la sentenza d'appello del 04/03/2021 che aveva confermato la condanna per omicidio volontario e altri reati, deducendo reiterate censure di contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione e travisamento della prova. I motivi (denominati sub A - F) contestavano in particolare: la valutazione probatoria del giubbotto trovato in casa con tracce ematiche della vittima; l'interpretazione della reazione della moglie alla scoperta del giubbotto; presunte incoerenze tra la descrizione della personalita' criminale dell'imputato e l'atteggiamento definito sprovveduto (conservazione del giubbotto); la possibile mendacita' dell'appuntamento con Cassaro; la dinamica dell'appostamento e la cronologia dei passaggi ripresi dalle telecamere; la selettiva valutazione di una conversazione intercettata; la mancata escussione di un responsabile della Caritas per confermare la data di ricezione del giubbotto. Tutte le doglianze miravano a sostenere l'inadeguatezza o l'incoerenza della valutazione indiziaria che aveva portato alla condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero essenzialmente reiterativi delle doglianze gia' esaminate e respinte in sede di appello, che mancasse la dimostrazione di un macroscopico travisamento della prova nonche' che le censure fossero, in gran parte, meri apprezzamenti di merito non sindacabili in sede di legittimita'. La Corte ha ritenuto adeguatamente motivate le decisioni di merito, valorizzando la concatenazione degli indizi (piu' passaggi dell'auto dell'imputato nei pressi della vittima, il seguimento della vittura della vittima, la presenza dell'imputato nei luoghi e nel momento del delitto, la compatibilita' fisica e del giubbotto sequestrato con quanto ripreso dalle telecamere e con le tracce ematiche). Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (con importo liquidato per una delle parti pari a euro 3.510,00 oltre accessori), secondo quanto verra' determinato con separato decreto.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione e viene utilizzata per contestare carenze della motivazione; la Corte ha valutato le doglianze come in realta' prospettazioni di merito non rientranti nella sua cognizione, e dunque non idonee ad infirmare la decisione
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna per spese processuali e possibilita' di ammenda in caso di inammissibilita' del ricorso; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000
artt. 82 e 83, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la liquidazione e il pagamento delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha disposto la rifusione delle spese delle parti civili e l'adozione di separato decreto per la determinazione
Massime di principio
- In Cassazione non e' sufficiente proporre una diversa valutazione delle prove gia' esaminate: i motivi che si limitano ad offrire un'alternativa interpretativa dei fatti, senza dimostrare un vizio logico-giuridico grave o un macroscopico travisamento, sono inammissibili
- Quando giudici di primo e secondo grado sono conformi (doppia conforme), l'onere del ricorrente e' piu' gravoso: occorre provare un errore di motivazione evidente o una non corrispondenza palese tra le conclusioni e il compendio probatorio
- Le valutazioni indiziarie concatenate (piu' indizi che insieme convergono) possono formare prova sufficiente se le corti spiegano in modo logico come le circostanze si raccordano; la mera possibilità di coincidenze non basta a creare ragionevole dubbio
- Le censure che attengono alla mera omissione di acquisire una prova possibile (es. escussione di un testimone come il responsabile di una Caritas) devono essere formulate in modo da dimostrare la rilevanza decisiva dell'acquisizione; altrimenti restano questioni di merito non sindacabili in cassazione
- La dichiarazione di inammissibilita' comporta spesso conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali, ammenda) e l'obbligo di rifondere le spese delle parti soccombenti
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