Cassazione Penale, Sentenza n. 1796/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza d'appello che l'ha confermata condannata per violenza privata per aver ostacolato lavori di taglio delle erbe acquatiche e per aver minacciato e colpito il dipendente. Il ricorso in cassazione articolava quattro motivi: 1) vizi motivazionali per presunta omissione di valutazione autonoma da parte della Corte d'appello; 2) violazione di legge per presunta incertezza nell'identificazione dell'imputata come autrice della condotta; 3) vizi motivazionali e violazione di legge sulle statuizioni civili; 4) vizi motivazionali e violazione di legge sulla determinazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo motivo: inammissibile per assoluta genericità, privo di ancoraggio alla sentenza impugnata. Secondo motivo: inammissibile perché, pur denunciando inosservanza dell'art. 533 c.p.p., mirava in sostanza a una rivalutazione del materiale probatorio, il che è precluso in sede di legittimità; la Corte d'appello aveva invece motivatamente affrontato la questione dell'identificazione (ricognizione della persona offesa e spiegazione dell'errore del teste). Terzo motivo: segue i precedenti ed è inammissibile. Quarto motivo: inammissibile per genericità e perché la determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito in conformità agli artt. 132 e 133 c.p.; qui non emergono arbitrii. Conseguentemente la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo sulla valutazione della prova: la Corte osserva che il ricorso finisce per invocare una rivalutazione del compendio probatorio, attività non consentita in sede di legittimità salvo che non si tratti di travisamento palese e non opinabile della prova dichiarativa.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e)
Norma che disciplina i motivi di cassazione relativi alla motivazione: la Corte precisa che non è consentito in cassazione contestare il significato e la capacità dimostrativa della prova con mera contrapposizione dimostrativa; va dimostrato un vizio definito e non opinabile.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. in l. 18/12/2020, n. 176
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma procedurale sulla trasmissione delle conclusioni scritte in considerazione delle modifiche normative straordinarie; qui indicata come adempimento formale relativo al deposito delle conclusioni scritte.
Principio generale sulla determinazione della pena: la Corte ricorda che la fissazione della pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito nel rispetto dei criteri indicati dal codice penale.
Norma sui criteri di determinazione della pena rispetto alle circostanze attenuanti e aggravanti: la Corte ribadisce che la graduazione della pena e l'applicazione di aumenti o diminuzioni sono valutazioni di merito non sollecitabili in cassazione salvo vizi di illogicità o arbitrio.
Norma che disciplina l'imposizione delle spese e delle somme dovute alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso: applicata per condannare la ricorrente al pagamento di spese e di euro 3.000,00.
Massime di principio
- In cassazione non è ammessa la mera rivalutazione del materiale probatorio: le censure devono evidenziare vizi di motivazione specifici e non semplici divergenze interpretative sul significato della prova.
- I motivi formulati in termini eccessivamente generici e non ancorati alla sentenza impugnata sono inammissibili.
- La prova dichiarativa può essere censurata in cassazione solo se il travisamento è palese, non opinabile e dimostrabile nella dissonanza tra il contenuto della dichiarazione e il significato che il giudice ne ha tratto.
- La determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti dei criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; una censura in cassazione richiede prova di arbitrarietà o illogicità nella graduazione.
- Chi impugna per errori di identificazione dell'autore deve porre in evidenza elementi processuali precisi che mostrino contraddizioni non risolvibili con la normale valutazione di merito (es. identificazioni contraddittorie incontestabili), altrimenti la valutazione di merito prevale.
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