Cassazione Penale, Sentenza n. 51224/2023 del 21/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 24/01/2023 che ha assolto Nicola Russo dalle imputazioni di corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter in relazione ad art. 318 e ad art. 319 cod. pen.) contestate in primo grado. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto provati, soprattutto sulla base delle dichiarazioni auto- ed etero-accusatorie di Piero Amara integrate da riscontri documentali, tre profili corruttivi: (a) la nomina del padre di Russo a presidente del collegio arbitrale (Antas/Sti) quale utilità collegata a rapporti corruttivi; (b) tre dazioni in relazione a contenziosi davanti al Consiglio di Stato (Ciclat, Exitone vs Gemmo, Exitone vs Sintesi) retribuibili come corruzione propria susseguente/antecedente; (c) utilità continuative e pagamenti in contanti configurati come corruzione impropria. In appello la Corte territoriale ha assolto Russo ritenendo inattendibile il narrato di Amara, richiamando indeterminatezze, contraddizioni e carenza di riscontri esterni; Procura Generale e Sintesi spa hanno impugnato sostenendo la carenza o insufficienza della motivazione di appello, l'omesso confronto puntuale con la decisione di primo grado e il travisamento/ignoranza di riscontri probatori che sostenevano la condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi, ritenendoli fondati, e ha annullato la sentenza di assoluzione della Corte d'appello con rinvio per nuovo giudizio alla Corte territoriale competente. I giudici di legittimità hanno censurato la sentenza di appello per motivazione apodittica e per mancato confronto specifico e completo con le argomentazioni e il compendio probatorio assunti dal Tribunale di primo grado (richiamando l'esigenza, nelle riforme in melius, di un confronto argomentativo serrato), osservando che la Corte d'appello non ha adeguatamente valutato né la credibilità soggettiva di Amara né il contenuto intrinseco del suo narrato e i riscontri esterni valorizzati in primo grado; per tali ragioni hanno disposto il rinvio per un nuovo esame.
Norme richiamate
norma centrale che disciplina l'indebita dazione di utilità in relazione alla funzione del pubblico ufficiale; qui applicata per configurare corruzione in atti giudiziari (sia propria che impropria) nel contesto delle utilità e dei pagamenti descritti
riferimento per la corruzione in atti di ufficio collegata alle modalità di retribuzione della funzione giudiziaria esercitata dall'imputato
richiamata in relazione alla corruzione propria quando i pagamenti sono stati effettuati per l'esecuzione di specifici atti giudiziari
art. 533, comma 1 cod. proc. pen.
regola di giudizio che impone al giudice d'appello, nella riforma della decisione di primo grado, di motivare compiutamente il dissenso; la Corte richiama l'onere di confronto specifico con le argomentazioni di primo grado
riferimento alla procedura di patteggiamento: rilevante per lo status processuale di Piero Amara (dichiarazioni rese nell'ambito di procedura patteggiata) e per la valutazione della loro utilizzabilità e attendibilità
norma che consente valorizzazione delle dichiarazioni rese con riti alternativi o in altri procedimenti come riscontro probatorio; citata nella discussione sull'utilizzabilità delle dichiarazioni di Amara
termine per rilevare indeterminatezza del capo di imputazione; nella sentenza si segnala che non è stata rilevata indeterminatezza nel termine utile
S.U. n. 27620 del 28/04/2016 (Dasgupta)
principio giurisprudenziale richiamato: l'appello che riforma una decisione deve confutare le argomentazioni del primo giudice che ha avuto diretto contatto con le prove
S.U. n. 14800 del 21/12/2017 (Troise)
precisazione delle Sezioni Unite sulla diversa intensità dell'obbligo motivazionale: l'assoluzione in appello di una condanna richiede un confronto rigoroso con la motivazione di primo grado, ma non identico a quello necessario per riformare un'assoluzione in condanna
Massime di principio
- Quando l'appello assolve una condanna di primo grado, il giudice d'appello è obbligato a confrontarsi esplicitamente e puntualmente con le argomentazioni e le risultanze del primo giudice: la motivazione deve spiegare perché le valutazioni precedenti non reggono.
- L'obbligo di "motivazione rafforzata" nell'ipotesi di riforma di una condanna esiste ma con intensità distinta: il giudice d'appello può operare mediante confutazione demolitiva delle ricostruzioni avversarie, ma non può limitarsi ad affermazioni apodittiche senza analisi comparata del materiale probatorio.
- La valutazione della credibilità di un collaboratore (o di chi ha patteggiato) richiede esame tripartito: attendibilità soggettiva, plausibilità intrinseca del narrato e riscontri esterni; il solo fatto del patteggiamento o di vantaggi processuali non esclude automaticamente la utilizzabilità delle dichiarazioni.
- Assenze di riscontri parziali (es. mancati contatti telefonici) o elementi indiziari singoli non sono decisivi da soli: vanno valutati nel complesso del sistema probatorio e confrontati con le deduzioni e i riscontri posti a fondamento della decisione di primo grado.
- Se la motivazione d'appello risulta apodittica o non confronta i punti essenziali della sentenza di primo grado, la Cassazione è propensa ad annullare con rinvio per nuovo esame.
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