Cassazione Civile, Ordinanza n. 13894/2026 del 13/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (comproprietario)
La controversia
La controversia nasce da una comunione immobiliare ereditaria tra due fratelli. Uno dei partecipanti aveva chiesto, in sede di volontaria giurisdizione ex art. 1105, comma 4, c.c., la nomina di un amministratore giudiziario per supplire all'inerzia nella gestione dei beni comuni. Il Tribunale aveva nominato un amministratore della comunione; la Corte d'appello di Torino, respinto il reclamo, aveva confermato il decreto e aveva inoltre condannato il reclamante a rifondere le spese processuali della fase. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: la ricorribilità del decreto ex art. 111, comma 7, Cost.; la violazione degli artt. 832, 1105, 1106 e 1108 c.c. in tema di beni e poteri dell'amministratore; la mancanza dei presupposti per l'intervento giudiziale (preventiva interlocuzione tra comunisti e gravità dell'inerzia); l'eccesso nei poteri conferiti all'amministratore; e l'illegittimità della condanna alle spese per contraddittorietà, illogicità e omessa considerazione di fatti decisivi. Il resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e ha chiesto altresì la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili tutte le censure dirette a contestare nel merito la nomina dell'amministratore giudiziario e le condizioni per adottare il provvedimento ex art. 1105, comma 4, c.c., perché il decreto reso in sede di reclamo ha natura di volontaria giurisdizione, non è decisorio né definitivo e quindi non è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. È stata invece ritenuta ammissibile e fondata la censura limitata alla statuizione sulle spese processuali, poiché il procedimento camerale in questione non è governato dalle regole della soccombenza di cui agli artt. 91 ss. c.p.c. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso solo nei limiti della condanna alle spese, cassando il decreto impugnato esclusivamente in tale parte e compensando integralmente le spese del giudizio di legittimità. È stata esclusa anche la condanna per responsabilità aggravata richiesta dal controricorrente.
Norme richiamate
Richiamato solo per indicare che il controricorrente si difendeva personalmente.
Prevede l'intervento dell'autorità giudiziaria per l'adozione dei provvedimenti necessari all'amministrazione della cosa comune in caso di inerzia dei partecipanti; il relativo decreto ha natura di volontaria giurisdizione e non decisoria.
Richiamato tra le norme asseritamente violate dal ricorrente in tema di amministrazione della comunione.
Richiamato tra le norme asseritamente violate dal ricorrente in tema di poteri dell'amministratore e atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.
Richiamato dal ricorrente come norma sulla proprietà, in relazione ai limiti dell'amministrazione comune.
art. 111, comma 7, Cost.
Il ricorso per cassazione è inammissibile contro il decreto emesso in reclamo ex art. 1105, comma 4, c.c., salvo che il provvedimento abbia deciso una controversia su diritti soggettivi travalicando i limiti della volontaria giurisdizione.
Le regole sulla soccombenza e sulle spese di lite non si applicano ai procedimenti di volontaria giurisdizione privi di conflitto contenzioso e di parti vittoriose/soccombenti.
La domanda di condanna per responsabilità aggravata resta priva di presupposto quando il ricorso è accolto, sia pure parzialmente, e non ricorre abuso processuale accertato.
Richiamato per affermare la reclamabilità dei provvedimenti camerali privi di decisorietà e definitività.
Consente la revoca o modifica dei provvedimenti camerali non decisori e non definitivi.
Richiamato in relazione al rimedio del reclamo avverso i provvedimenti camerali.
Norma sul rito camerale per la decisione in Cassazione.
Richiamato per la decisione in camera di consiglio.
La Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito cassando solo in parte il decreto impugnato.
Massime di principio
- Il decreto con cui il giudice, ai sensi dell'art. 1105, comma 4, c.c., nomina un amministratore della cosa comune per superare l'inerzia dei partecipanti ha natura di volontaria giurisdizione, è revocabile o modificabile e non ha carattere decisorio o definitivo.
- Il decreto reso in sede di reclamo avverso il provvedimento ex art. 1105, comma 4, c.c. non è, di regola, impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., salvo il caso in cui il giudice abbia sconfinato nella decisione di diritti soggettivi.
- Le doglianze che mirano a rimettere in discussione la sussistenza dei presupposti per la nomina dell'amministratore giudiziario o l'estensione dei suoi poteri sono inammissibili se rivolte contro un provvedimento camerale privo di decisorietà.
- Nei procedimenti di volontaria giurisdizione relativi all'amministrazione della cosa comune non operano le regole della soccombenza di cui agli artt. 91 ss. c.p.c., mancando una vera parte vittoriosa e una parte soccombente.
- È invece autonomamente censurabile in cassazione la sola statuizione sulle spese di un provvedimento camerale non decisorio, perché essa incide su diritti di credito e debito distinti dal rapporto sostanziale oggetto del procedimento.
- La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. non può reggere quando il ricorso determina un accoglimento, anche parziale, delle censure proposte.
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