Cassazione Civile, Ordinanza n. 25159/2024 del 19/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato il fallimento di una società su istanza del pubblico ministero; il reclamo della società era stato respinto dalla Corte d'appello di Roma. La corte territoriale aveva ritenuto irrilevanti le contestazioni sulla legittimazione del P.M. a chiedere il fallimento perché, nel caso concreto, la richiesta era stata formulata ai sensi dell'art. 162, comma 2, l. fall., nell'ambito dell'inammissibilità della domanda di concordato preventivo per mancato deposito del piano ex art. 161, comma 2, lett. e, l. fall. Aveva inoltre reputato inconferente, ai fini dell'insolvenza e del superamento delle soglie di fallibilità, l'accollo da parte di una società terza dell'esposizione bancaria della debitrice, in mancanza di prova che si trattasse di accollo liberatorio ai sensi dell'art. 1273, comma 2, c.c. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 7 l. fall., sostenendo che il P.M. avesse chiesto il fallimento solo per la mancata presentazione del piano concordatario, senza indicare specifici presupposti di fallibilità e di insolvenza, e ha anche prospettato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 l. fall. per asserita violazione dell'art. 76 Cost.; 2) violazione dell'art. 5 l. fall., assumendo l'assenza di indici di insolvenza, il rilievo delle sole modeste pendenze fiscali, tributarie, contributive e previdenziali e la rilevanza dell'accordo di joint venture con opzione leave, con accollo integrale del debito bancario da parte di un terzo; 3) violazione dell'art. 1 l. fall., sostenendo che, a seguito della rettifica dei bilanci resa necessaria dall'opzione leave e dall'accollo, la società non avrebbe superato le soglie di fallibilità nell'ultimo triennio.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto contro l'art. 7 l. fall., mentre la decisione impugnata aveva fondato la legittimazione del P.M. sull'art. 162, comma 2, l. fall.; quindi la censura non era riferibile alla ratio decidendi. È stata dichiarata inammissibile anche la questione di legittimità costituzionale, perché riferita a una norma non rilevante nel caso concreto. I motivi relativi a insolvenza e soglie di fallibilità sono stati rigettati nel merito: la Corte ha ribadito che l'accollo interno o semplice non modifica il rapporto obbligatorio verso il creditore, non libera il debitore e va quindi considerato nella verifica dell'esposizione debitoria ai fini dell'art. 1, comma 2, lett. c), l. fall.; inoltre, lo stato di insolvenza delle società non in liquidazione va desunto dall'impossibilità di continuare ad operare proficuamente sul mercato e di soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali, sicché il giudice di merito poteva tenere conto anche del debito accollato internamente. La valutazione di insolvenza è stata qualificata come apprezzamento di fatto, non censurabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e corretta. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione della procedura intimata.
Norme richiamate
Non si applica alla richiesta di fallimento del pubblico ministero formulata ai sensi dell'art. 162, comma 2, l. fall., nell'ambito dell'inammissibilità del concordato preventivo.
Attribuisce al tribunale il potere di dichiarare il fallimento del debitore, su istanza del creditore o su richiesta del P.M., nei casi di inammissibilità della proposta di concordato previsti dagli artt. 160 e 161 l. fall.
art. 161, comma 2, lett. e, l. fall.
La mancata presentazione del piano previsto dalla norma integra il presupposto procedurale richiamato dal tribunale per la declaratoria di fallimento.
Il P.M. viene informato della proposta di concordato e partecipa al procedimento nel rispetto del contraddittorio, potendo formulare anche richiesta di fallimento.
La prova dell'accollo liberatorio è necessaria per ritenere la liberazione del debitore originario; in difetto, l'accollo resta interno e non incide sul rapporto con il creditore.
art. 1, comma 2, lett. c), l. fall.
Ai fini delle soglie di fallibilità, il debito oggetto di accollo interno continua a rilevare perché il debitore originario resta obbligato verso il creditore.
Lo stato di insolvenza delle società non in liquidazione va desunto dall'impossibilità di continuare a operare proficuamente sul mercato e di soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali.
art. 76 Cost.
La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta irrilevante perché riferita a una norma non applicata nel caso concreto.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato in dispositivo.
Massime di principio
- La censura in cassazione è inammissibile quando si fonda su una norma diversa da quella effettivamente applicata dal giudice di merito e non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La richiesta di fallimento del pubblico ministero, formulata nel procedimento di inammissibilità del concordato preventivo ex art. 162, comma 2, l. fall., non è soggetta al paradigma dell'art. 7 l. fall. e si inserisce nel contraddittorio della procedura concordataria.
- L'accollo interno o semplice non libera il debitore originario e non modifica il rapporto obbligatorio nei confronti del creditore; perciò il debito accollato resta computabile sia ai fini del superamento delle soglie di fallibilità sia nella valutazione dell'insolvenza.
- Per le società non in liquidazione, lo stato di insolvenza non si ricava dal mero squilibrio patrimoniale, ma dall'incapacità strutturale e non transitoria di soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali e di proseguire utilmente l'attività.
- L'accertamento dello stato di insolvenza è un apprezzamento di fatto del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta.
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