Cassazione Civile, Ordinanza n. 17182/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Una professionista sanitaria aveva lavorato per una struttura privata in forza di un contratto formalmente qualificato come collaborazione coordinata e continuativa. La lavoratrice sosteneva però che, per le concrete modalità di svolgimento della prestazione, il rapporto fosse in realtà subordinato: chiedeva quindi l'accertamento della subordinazione, l'inquadramento nel livello contrattuale corrispondente, il pagamento delle differenze retributive e l'applicazione delle conseguenze di legge in relazione a un recesso ritenuto nullo e illegittimo. Il Tribunale aveva respinto la domanda, ma la Corte d'appello aveva accolto il gravame valorizzando turni imposti, direttive terapeutiche, inserimento nell'organizzazione aziendale, assenza di rischio economico e uso di mezzi del datore. La società ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi, deducendo: errata applicazione degli artt. 2094, 2222 e 2237 c.c. nella qualificazione del rapporto; erroneo superamento del nomen iuris contrattuale; omesso esame del coordinamento professionale; omesso esame di fatti relativi allo svolgimento di attività per terzi e alla numerazione delle fatture; errata sussunzione del rapporto nell'art. 2094 c.c.; omessa pronuncia sull'eccezione di aliunde perceptum e mancata attività istruttoria officiosa; omesso esame del medesimo aliunde perceptum; mancata ammissione dei mezzi istruttori sul punto; e infine illogicità della sentenza per una discrasia temporale tra il periodo riconosciuto in motivazione e quello indicato in dispositivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il sesto e il nono motivo, rigettando, dichiarando inammissibili o assorbendo tutti gli altri. In particolare ha ritenuto fondato il motivo relativo all'omessa pronuncia sull'eccezione di aliunde perceptum, perché l'eccezione era stata ritualmente dedotta e riproposta, ma la Corte d'appello non si era espressa sul punto; ha inoltre ritenuto fondato il motivo sulla manifesta discrasia tra motivazione e dispositivo quanto al periodo di decorrenza del rapporto subordinato e al periodo utilizzato per il calcolo delle differenze retributive. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti dei motivi accolti con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà esaminare l'eventuale aliunde perceptum e determinare con esattezza le somme dovute, oltre a correggere la questione temporale.
Norme richiamate
è stato il parametro processuale invocato per le censure di violazione di legge relative alla qualificazione del rapporto e ad altre questioni di diritto
è stato invocato per dedurre nullità della sentenza, tra cui l'omessa pronuncia sull'aliunde perceptum e la discrasia motivazione/dispositivo
è stato invocato per denunciare omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha però escluso, per i motivi esaminati, che vi fosse omesso esame dei fatti storici dedotti
la Corte ha ritenuto sussistente la violazione per omessa pronuncia sull'eccezione di aliunde perceptum
richiamato dalla ricorrente in relazione alla mancata istruzione e valutazione dell'aliunde perceptum; la censura è rimasta assorbita o non accolta
richiamato dalla ricorrente in relazione alla mancata ammissione e valutazione delle prove sull'aliunde perceptum
la Corte ha ribadito che la subordinazione va verificata in concreto, valorizzando l'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare, anche mediante indici sussidiari nelle prestazioni intellettuali
richiamato come parametro distintivo del lavoro autonomo, ma la Corte ha ritenuto corretta la sua disapplicazione nel caso concreto a fronte degli indici di subordinazione
richiamato nel motivo di ricorso come norma pertinente alla cessazione del rapporto d'opera professionale; la Corte ha respinto la censura relativa alla qualificazione del rapporto
richiamato dalla ricorrente nel quinto motivo per contestare la sussunzione del rapporto nella disciplina del lavoro subordinato
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'incompatibilità tra lavoro subordinato e attività per terzi; la Corte ha escluso che l'allegata attività esterna fosse di per sé decisiva
richiamato come conseguenza del riconoscimento della subordinazione e dell'illegittimità del recesso; la Corte non si è pronunciata nel merito su tali conseguenze, rinviando per i punti accolti
Massime di principio
- Nella qualificazione del rapporto di lavoro non è निर्णisivo il nomen iuris attribuito dalle parti: prevale l'accertamento delle concrete modalità di svolgimento della prestazione e dell'effettivo inserimento nell'organizzazione aziendale.
- Per le prestazioni di natura intellettuale o professionale, l'assoggettamento al potere direttivo può presentarsi in forma attenuata e può essere desunto da indici complementari o sussidiari, come l'osservanza di turni, fasce orarie, direttive operative, assenza di rischio economico, uso di mezzi del committente e identità di mansioni rispetto ai lavoratori dipendenti.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria lettura delle prove a quella del giudice di merito quando la censura mira, in realtà, a riesaminare gli accertamenti fattuali.
- L'eccezione di aliunde perceptum, se ritualmente dedotta e documentata, deve essere esaminata dal giudice di merito; la sua omessa pronuncia integra vizio di nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
- I compensi percepiti dal lavoratore da terzi non sono automaticamente detraibili dalle somme dovute per il rapporto subordinato: occorre un accertamento in concreto sulla loro compatibilità e sulla loro incidenza nel caso specifico.
- Una sentenza è affetta da vizio denunciabile in cassazione quando vi sia una evidente discrasia non motivata tra il periodo di rapporto accertato in motivazione e quello indicato in dispositivo, se tale incongruenza incide sulla determinazione delle somme dovute.
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