Cassazione Civile, Ordinanza n. 33551/2023 del 01/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un lavoratore per il pagamento di retribuzioni maturate tra aprile 2018 e aprile 2020, sul presupposto di una precedente sentenza del Tribunale di Torino che aveva dichiarato la nullità della cessione di un ramo d’azienda a favore di altra società. La società datrice di lavoro aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, ma sia il Tribunale sia la Corte d’appello di Milano avevano respinto le sue domande, confermando il diritto del lavoratore alle somme ingiunte. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi; tuttavia, prima della decisione, ha notificato alla controparte atto di rinuncia al ricorso, con richiesta di spese compensate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato rituale ed արդյունավետ la rinuncia al ricorso, rilevando che essa era stata formulata in modo univoco, sottoscritta da difensore munito di procura speciale e ritualmente notificata alla controparte. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Poiché la rinuncia non era stata accettata dal controricorrente, la Corte ha regolato le spese secondo il principio di causalità, ponendole a carico della società ricorrente e liquidandole in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori della parte resistente dichiaratisi antistatari. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sull’ulteriore importo del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per mancanza dei relativi presupposti processuali.
Norme richiamate
La rinuncia è valida se espressa in atto univocamente abdicativo, sottoscritto dal difensore munito di procura speciale alla rinuncia e ritualmente notificato alle parti costituite.
La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’effetto estintivo del giudizio anche senza accettazione della controparte; in difetto di accettazione, il giudice provvede sulle spese secondo il criterio di causalità.
non è pronunciata la condanna alle spese se alla rinuncia hanno aderito le altre parti
L’adesione delle altre parti esonera dalla condanna alle spese il rinunziante; in mancanza di adesione, resta possibile la condanna alle spese della parte che ha dato causa alla rinuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
La Corte non ha applicato l’ulteriore importo perché non ne risultavano i presupposti processuali.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se rituale e notificata alle parti costituite, è idonea da sola a determinare l’estinzione del processo, senza necessità di accettazione della controparte.
- La rinuncia deve essere inequivoca e provenire da difensore munito di procura speciale; in tal caso il provvedimento impugnato passa in giudicato e viene meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio.
- In assenza di accettazione della rinuncia, le spese del giudizio di legittimità vanno normalmente poste a carico del rinunziante secondo il principio di causalità.
- L’eventuale adesione delle altre parti alla rinuncia rileva soprattutto ai fini della regolazione delle spese processuali.
- La statuizione sull’ulteriore contributo unificato richiede il verificarsi dei relativi presupposti processuali, che devono risultare in concreto.
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