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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11791/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia trae origine da un ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da un lavoratore, rigettato dal primo giudice; il successivo reclamo era stato respinto dal Tribunale in composizione collegiale. Il lavoratore aveva quindi proposto appello contro la decisione del Tribunale, ma la Corte d'appello lo aveva dichiarato inammissibile perché, ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., il provvedimento che definisce il reclamo cautelare non è appellabile. In cassazione il ricorrente ha censurato la sentenza d'appello deducendo genericamente violazione di varie norme di legge, nullità e inesistenza della sentenza, omessa pronuncia su un fatto decisivo, error in procedendo e violazione dell'art. 111 Cost.; ha anche chiesto la rimessione alle Sezioni unite. La società resistente ha contrastato il ricorso. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi non fossero specifici né riconducibili in modo chiaro alle tassative ipotesi dell'art. 360 c.p.c., poiché non si confrontavano con la ratio decidendi fondata sull'inappellabilità del provvedimento cautelare. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando implicitamente anche la richiesta di rimessione alle Sezioni unite, e ha condannato il ricorrente alle spese, oltre alle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché i motivi erano generici, non specificamente sussumibili nelle categorie dell'art. 360 c.p.c. e non idoneamente correlati alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che si fondava sull'inappellabilità del provvedimento conclusivo del reclamo cautelare. Ha altresì ritenuto priva di fondamento la richiesta di rimessione alle Sezioni unite. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese di lite, al pagamento della somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore della controricorrente, della somma ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delle ammende, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 700 c.p.c.

    norma richiamata quale base del ricorso d'urgenza originariamente proposto dal lavoratore

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    il provvedimento che definisce il reclamo cautelare non è appellabile

  • art. 360 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve articolare motivi specifici e riconducibili in modo chiaro e inequivoco a una delle tassative ragioni di impugnazione

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione anticipata e la trattazione camerale del ricorso

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    ha disciplinato la trattazione in camera di consiglio

  • art. 111 Cost.

    la dedotta violazione è stata ritenuta generica e non pertinente alla ratio decidendi

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    applicato per la condanna a una somma ulteriore in favore della controparte in caso di definizione conforme alla proposta

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    applicato per la condanna a una somma ulteriore in favore della Cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, chiari e immediatamente riconducibili a una delle tassative censure previste dall'art. 360 c.p.c.; la deduzione generica di violazioni di legge o vizi processuali non supera il vaglio di ammissibilità.
  • La censura in cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione si fonda su una ragione processuale autonoma e decisiva, il ricorso è inammissibile quando non attacca specificamente quella ratio.
  • Il principio di chiarezza e sinteticità del ricorso per cassazione è un onere processuale la cui violazione può determinare l'inammissibilità, in ragione della funzione nomofilattica della Corte di cassazione.
  • Il provvedimento che definisce il reclamo cautelare non è appellabile; l'impugnazione deve quindi essere proposta nei limiti e con i mezzi consentiti dall'ordinamento, non con l'appello ordinario.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e il giudizio si definisce in conformità a una proposta camerale anticipata, possono trovare applicazione le conseguenze economiche aggravate previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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