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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47926/2023 del 01/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Calabretta impugnava la condanna per il reato di truffa (art. 640 c.p.) pronunciata dal Tribunale di Avellino e confermata dalla Corte d'appello di Napoli. Denunciava: 1) violazione degli artt. 640 c.p. e 192 c.p.p. e vizio di motivazione in ordine all'attendibilità della persona offesa e alla sussistenza degli elementi del reato (primi due motivi); 2) erronea esclusione dell'applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. (terzo motivo); 3) mancata concessione della circostanza attenuante del danno di tenue entità (quarto motivo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili perché consistono in ricostruzioni di fatto e contestazioni della valutazione probatoria svolta in sede di merito, materie non sindacabili in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p. non è applicabile quando l'agente ha approfittato della minorata difesa della vittima ai sensi dell'art. 61, comma 1, n. 5, c.p., aggravante contestata nel fatto. Il quarto motivo non è consentito perché la valutazione sulla non occasionalità o non modesta entità del danno patrimoniale è apprezzamento di merito, adeguatamente motivato dalla Corte territoriale e quindi non sindacabile. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a rifondere le spese della parte civile, liquidate in euro 1.843,00 oltre oneri.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma che dispone il reato di truffa; la Corte territoriale ha ritenuto integrati gli elementi del reato sulla base della valutazione probatoria, statuizione non sindacabile in Cassazione se fondata e logica.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto che le censure fossero ricostruzioni di fatto e quindi estranee al sindacato di legittimità.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di esclusione della punibilità evocata dal ricorrente; la Corte ha stabilito che essa non si applica se è stata contestata e risulta integrata l'aggravante per aver approfittato della minorata difesa della vittima (art. 61, comma 1, n.5 c.p.).

  • art. 61, comma primo, n.5, cod. pen.

    Aggravante per aver approfittato della minorata capacità di difesa della vittima; la sua contestazione in fatto impedisce l'applicazione della causa di esclusione di cui all'art. 131-bis.

  • Sez. 2, n. 9113 del 17/02/2021, "Frappampina", Rv. 280663-01

    Giurisprudenza richiamata quale principio secondo cui l'art. 131-bis non è applicabile quando ricorre l'aggravante dell'approfittamento della minorata difesa, principio seguito dalla Corte nel caso concreto.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito: i motivi che si limitano a riproporre alternative ricostruzioni probatorie sono inammissibili.
  • La causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p. è incompatibile con la sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 61, comma 1, n.5 c.p.; se quest'ultima è stata contestata e valorizzata in fatto, l'istituto non si applica.
  • Le questioni attinenti alla "tenuità del danno" o ad altri apprezzamenti di merito richiedono una motivazione illogica o contraddittoria per essere ritenute censurabili in sede di legittimità; una motivazione coerente della Corte territoriale rende il sindacato della Cassazione improcedibile.
  • Per ottenere benefici come l'esclusione di punibilità o la qualificazione del danno come di tenue entità, è necessario allegare e provare elementi di fatto chiari che escludano aggravanti o dimostrino la concreta riparazione; mere affermazioni non sono sufficienti.
  • Il rigetto del ricorso comporta in genere la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte resistente/parte civile.

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