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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00683/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'interessato aveva chiesto alla Corte d'appello la rescissione del giudicato in relazione a una precedente sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Catania. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'istanza; contro tale ordinanza l'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, con un solo motivo. Dal testo non emerge il contenuto specifico del motivo, ma la Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso perché proposto personalmente dall'interessato in materia di rescissione del giudicato, senza la necessaria sottoscrizione di un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto applicabile il principio secondo cui, nei procedimenti di rescissione del giudicato, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto o di inammissibilità proposto personalmente dall'interessato è inammissibile, dovendosi osservare la disciplina ordinaria dell'art. 613 c.p.p., che richiede la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto e abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    Per il ricorso per cassazione è necessaria la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto e abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte; la proposizione personale da parte dell'interessato non è sufficiente.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso può essere pronunciata de plano.

  • art. 595 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata quale titolo della condanna presupposta oggetto dell'istanza di rescissione del giudicato.

  • art. 13 L. 47/1948

    Norma incriminatrice richiamata quale ulteriore titolo della condanna presupposta oggetto dell'istanza di rescissione del giudicato.

Massime di principio

  • In materia di rescissione del giudicato, il ricorso per cassazione contro il provvedimento di rigetto o di inammissibilità non può essere validamente proposto personalmente dall'interessato, ma deve rispettare la disciplina ordinaria del ricorso per cassazione prevista dall'art. 613 c.p.p.
  • La mancanza della sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore cassazionista determina l'inammissibilità del gravame, anche quando esso sia proposto avverso un provvedimento emesso nel procedimento incidentale di rescissione del giudicato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso emerge ictu oculi, la Corte può provvedere con scrutinio de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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