Cassazione Penale, Ordinanza n. 19787/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di applicare la disciplina del reato continuato ex art. 81 c.p. tra reati oggetto di precedenti sentenze di condanna emesse dal GUP del Tribunale di Napoli e dalla Corte di appello di Napoli. In ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 81 c.p., sostenendo che il giudice dell'esecuzione non avrebbe adeguatamente valorizzato l'omogeneità delle violazioni e il fatto che le condotte si inserivano nel medesimo contesto criminoso, così da integrare un unico disegno criminoso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze perché il provvedimento impugnato aveva già motivato in modo specifico sulla distanza temporale tra le condotte (circa cinque anni) e sulla peculiarità dei fatti del 2019, evidenziando che l'identità del disegno criminoso deve essere riconoscibile sin dalla commissione del primo reato e che, in difetto di elementi concreti, non è desumibile l'unicità originaria della deliberazione criminosa. Ha inoltre osservato che il mero inserimento dei fatti in un medesimo contesto criminoso è irrilevante in assenza di significativi elementi di segno contrario. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
per la configurabilità del reato continuato è necessario che l'identità del disegno criminoso sia riscontrabile sin dall'origine, con elementi concreti idonei a dimostrare l'unicità deliberativa delle condotte; il solo medesimo contesto criminoso non basta.
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini del reato continuato, l'unicità del disegno criminoso deve essere desumibile da elementi concreti sin dalla commissione del primo reato; non è sufficiente una generica omogeneità delle violazioni o la loro collocazione nello stesso contesto criminoso.
- La notevole distanza temporale tra le condotte è indice ostativo alla prova di un originario progetto unitario, salvo la presenza di specifici elementi contrari.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una mera rivalutazione del compendio fattuale o una lettura alternativa degli elementi già apprezzati dal giudice di merito, se la motivazione è logica e specifica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, quando non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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