Cassazione Penale, Ordinanza n. 11021/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva integralmente confermato la decisione di primo grado di condanna per furto consumato aggravato, commesso il 26 giugno 2020. Con il ricorso sono stati dedotti, in modo promiscuo, violazione di legge e vizio di motivazione: si è contestata l'affermazione di responsabilità penale, la valutazione delle prove, ritenuta erronea, e il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivamente severo anche in considerazione della giovane età dell'imputata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha osservato che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione adeguata, basata su significative acquisizioni probatorie e immune da vizi logico-giuridici quanto alla responsabilità, alla qualificazione giuridica del fatto e al trattamento sanzionatorio. Le censure difensive sono state giudicate vaghe, non specifiche e sostanzialmente reiterative di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come attenuante generica applicata in sede di merito per la determinazione della pena
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
base normativa della condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità
Corte Cost. n. 186 del 7-13 giugno 2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria consegue all'inammissibilità salvo assenza di colpa
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a censure generiche, vaghe o meramente reiterative di doglianze già disattese dai giudici di merito, senza una specifica critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
- La motivazione della sentenza di merito è immune da censura in cassazione quando risulti coerente, non illogica e fondata su significative acquisizioni probatorie, sia sull'affermazione di responsabilità sia sulla qualificazione giuridica del fatto e sul trattamento sanzionatorio.
- La doglianza sul trattamento sanzionatorio non è idonea a fondare l'accoglimento del ricorso se la decisione di merito contiene una motivazione sufficiente e non manifestamente illogica sulla misura della pena.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua determinazione, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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