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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00794/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato l'assoluzione pronunciata dal Tribunale per la fattispecie di guida in stato di ebbrezza, deducendo un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per travisamento per omissione di una prova decisiva e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, ha sostenuto che vi fossero elementi idonei a contraddire le risultanze cliniche e che la motivazione di merito avesse erroneamente valorizzato il quadro probatorio sullo stato di alterazione alcolica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza riproducesse censure già esaminate e disattese in appello, senza una critica specifica alle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva dato conto, in modo logicamente coerente, dei risultati dell'alcoltest, del verbale degli operanti che descriveva l'imputato barcollante e con odore vinoso, e della non decisività della scheda clinica redatta successivamente al trasporto in ospedale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S.

    richiamato come fattispecie incriminatrice contestata, relativa alla guida in stato di ebbrezza in ipotesi di maggiore gravità

  • art. 186, comma 2-bis, C.d.S.

    richiamato in relazione alla contestazione per guida in stato di ebbrezza con le connesse aggravazioni/previsioni speciali

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    invocato quale parametro del motivo di ricorso per vizio di motivazione e travisamento della prova

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi criticamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
  • Nel sindacato di legittimità sul vizio di motivazione non è sufficiente prospettare una diversa lettura delle prove: occorre dimostrare una effettiva illogicità o un travisamento decisivo, attraverso una critica specifica e puntuale della motivazione.
  • Quando la decisione di merito valorizza più elementi convergenti sullo stato di alterazione alcolica, la presenza di una scheda clinica successiva e non dirimente non elide di per sé il giudizio probatorio fondato sulle immediate percezioni degli operanti e sugli esiti tecnici degli accertamenti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di cause ostative, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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