Cassazione Penale, Ordinanza n. 34633/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila deducendo, con un primo motivo, mancanza di motivazione in relazione all'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 5 c.p.; con un secondo motivo, ha censurato la dosimetria della pena, ritenendola illegale. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati perché generici, assertivi e non specificamente correlati alla motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre escluso che la pena fosse illegale, evidenziando che era stata irrogata in misura prossima al minimo edittale e che la motivazione sul punto era logica e coerente. È stata anche affrontata incidentalmente la questione della prescrizione, esclusa sia al momento della sentenza impugnata sia al momento della decisione di legittimità, in ragione della disciplina sospensiva applicabile ai fatti commessi nel novembre 2018.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità. Ha ritenuto corretta e immune da vizi la motivazione della Corte territoriale sia sull'esclusione dell'aggravante sia sulla determinazione della pena. Ha inoltre escluso la prescrizione del reato per effetto della disciplina applicabile ai fatti contestati.
Norme richiamate
Richiamato come aggravante la cui esclusione è stata censurata dal ricorrente; la Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva motivato dando conto del ruolo determinante di un terzo nell'azione delittuosa.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
art. 29968 del 22/2/2019
Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01
Richiamata per il principio sull'onere motivazionale del giudice nella determinazione della pena.
art. 36104 del 27/4/2017
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243
Richiamata per il principio sull'onere motivazionale del giudice nella determinazione della pena.
art. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025
Sez. U., n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175-01
Richiamata per la disciplina della prescrizione applicabile ai reati commessi nel periodo di vigenza della c.d. riforma Orlando e per il termine di sospensione di diciotto mesi dal deposito della motivazione della sentenza di primo grado.
art. 186 della Corte Costituzionale del 13.6.2000
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità, presupposto per evitare la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono generiche, assertive e non si confrontano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, mancando l'indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le doglianze.
- In tema di aggravanti, la motivazione è sufficiente quando il giudice di merito dia conto, in modo logico e non contraddittorio, degli elementi fattuali che giustificano l'esclusione o la sussistenza della circostanza contestata.
- La censura sulla dosimetria della pena è infondata se la sentenza impugnata dà conto della pena inflitta e questa risulta prossima al minimo edittale; non è necessario un approfondimento motivazionale ulteriore in presenza di una motivazione coerente e non illegale.
- Ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il giudice deve verificare se sussista assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; in difetto, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.
- La prescrizione va valutata alla luce della disciplina temporale applicabile al fatto; per i reati commessi nel periodo di applicazione della c.d. riforma Orlando, opera la sospensione di diciotto mesi decorrente dal deposito della motivazione della sentenza di primo grado, se ne ricorrono i presupposti.
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