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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36006/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Caltanissetta, decidendo in sede di rinvio, aveva riqualificato il reato provvisoriamente contestato alla ricorrente ai sensi dell’art. 648-bis c.p. e confermato il sequestro preventivo, diretto e per equivalente, del denaro ritenuto profitto dei reati. La ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza, senza rinvio o, in subordine, con rinvio, e l’annullamento della condanna alle spese; ha inoltre presentato istanza di sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 310, comma 3, c.p.p. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e motivazione apparente sul fumus della truffa aggravata ex art. 640-bis c.p., lamentando la mancata individuazione degli artifici o raggiri e del nesso causale fra l’omissione riferita al 2013-2014 e il contributo erogato nel 2018, nonché l’omessa considerazione della conoscenza dei fatti da parte di AGEA, dell’effettiva realizzazione del progetto e dell’assenza di errore determinante dell’ente. Con il secondo motivo ha contestato il fumus del riciclaggio, deducendo che non erano stati chiariti il nesso fra reato presupposto e operazioni finanziarie, la provenienza dal contributo AGEA delle somme impiegate, né la consapevolezza della provenienza illecita; ha inoltre invocato la documentata lecita provenienza della provvista utilizzata per una polizza sottoscritta nel 2019, inclusi un precedente disinvestimento e la restituzione di 105.000 euro di finanziamento soci, e ha rilevato che un bonifico del 29 settembre 2017 precedeva l’erogazione del contributo. Con il terzo motivo ha contestato il periculum in mora, sostenendo che non erano stati indicati elementi concreti di rischio di dispersione, considerata la capienza patrimoniale di SARIA s.r.l., la tracciabilità dei movimenti, la permanenza dell’operatività delle società, gli investimenti di PRIMULA per circa 1.500.000 euro e il precedente dissequestro di somme intestate ad ASSO coop. e SARIA. Con il quarto motivo ha denunciato la violazione dell’art. 311, comma 1, c.p.p., sostenendo che le spese processuali non potessero esserle addebitate in assenza di manifesta infondatezza del ricorso. La Corte ha dichiarato inammissibile anche l’istanza di sospensione, perché fondata su una disposizione riferita a una diversa ipotesi di misure cautelari personali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, sollecitassero in realtà una rivalutazione della motivazione, non consentita nel ricorso cautelare reale ai sensi dell’art. 325, comma 1, c.p.p.; ha osservato che il Tribunale aveva motivato in modo non apparente e coerente con le indicazioni della sentenza rescindente su entrambi i presupposti della misura, considerando anche le deduzioni difensive. Ha giudicato manifestamente infondato il quarto motivo: la condanna alle spese del procedimento di riesame deriva dall’art. 592 c.p.p. e non è rimessa alla discrezionalità del Tribunale nei termini sostenuti dalla ricorrente; l’esclusione consegue all’accoglimento della richiesta. L’istanza di sospensione è stata dichiarata inammissibile perché invocava l’art. 310, comma 3, c.p.p., norma riferita alle misure cautelari personali applicate dal tribunale in accoglimento dell’appello del pubblico ministero. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 325, comma 1, c.p.p.

    I primi tre motivi di ricorso, pur enunciando formalmente una violazione di legge, di fatto, deducono non consentiti vizi della motivazione (art. 325, comma 1, cod. proc. pen.), avendo il Tribunale argomentato, con motivazione tutt’altro che apparente e coerente con le indicazioni ermeneutiche della sentenza rescindente, in merito a entrambi i presupposti della misura cautelare reale, tenendo, peraltro, conto degli argomenti dedotti dalla ricorrente (si vedano le pagine da 4 a 15).

    Nel ricorso per cassazione contro un provvedimento in materia di misure cautelari reali non sono consentite censure che, pur formulate come violazioni di legge, mirino in realtà a contestare la motivazione quando il Tribunale ha esposto argomentazioni non apparenti sui presupposti della misura.

  • art. 592 c.p.p.

    Il quarto motivo con il quale la ricorrente deduce la violazione di un singolare principio di diritto in tema di spese processuali, principio che, oltre a non trovare alcun fondamento normativo (cfr. art. 592 cod. proc. pen.), non è mai stato affermato da questa Corte (si veda, in termini opposti a quelli affermati dalla ricorrente, Sez. 3, n. 43571 del 13/06/2023, Borgato, Rv. 285220).

    La tesi per cui la condanna alle spese del procedimento di riesame sarebbe discrezionale e possibile soltanto in caso di manifesta infondatezza dell’istanza non trova fondamento nell’art. 592 c.p.p.; secondo la decisione, le spese non sono poste a carico della parte soltanto in caso di accoglimento della richiesta.

  • art. 616 c.p.p.

    All’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.) e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

    Dichiarato inammissibile il ricorso, la ricorrente è condannata alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, quando non risulta che abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione dell’inammissibilità.

  • art. 640-bis c.p.

    Violazione di legge e motivazione apparente in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus del reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., avuto riguardo alla mancata individuazione degli artici e raggiri e alla omessa valutazione del nesso causale tra la condotta omissiva del 2013-2014 e l’erogazione del contributo, avvenuta nel 2018.

    La sentenza dà conto della contestazione del fumus della truffa aggravata, ma non formula una regola sostanziale autonoma sull’art. 640-bis c.p.; decide la censura rilevando che essa attacca la motivazione del provvedimento cautelare reale.

  • art. 648-bis c.p.

    Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Caltanissetta, giudicando in sede di rinvio, previa riqualificazione del reato provvisoriamente contestato a Maria Isabella Iacona ai sensi dell’art. 648-bis cod. pen., ha confermato il decreto di sequestro preventivo a fini di confisca diretta e per equivalente del denaro costituente profitto del reato.

    La disposizione individua la qualificazione di riciclaggio attribuita in sede di rinvio al reato provvisoriamente contestato; la Corte non decide nel merito la configurabilità del reato, ma dichiara inammissibili le censure sul fumus.

  • art. 310, comma 3, c.p.p.

    In via preliminare, va dichiarata inammissibile l’istanza di sospensione dell’esecuzione, in quanto formulata, in termini alquanto eccentrici, invocando l’applicazione di una norma che si riferisce alle misure cautelari personali applicate dal tribunale in accoglimento dell’appello del pubblico ministero.

    L’istanza di sospensione è inammissibile quando invoca l’art. 310, comma 3, c.p.p. fuori dall’ambito cui la disposizione si riferisce, ossia quello delle misure cautelari personali applicate dal Tribunale in accoglimento dell’appello del pubblico ministero.

  • art. 311, comma 1, c.p.p.

    Violazione dell’art. 311, comma 1, cod. proc. pen. in relazione alla condanna al pagamento delle spese processuali in mancanza di manifesta infondatezza del ricorso.

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente a sostegno della censura sulle spese; la Corte non accoglie la tesi, rilevando che l’assunto non trova fondamento normativo e che il regime delle spese del riesame è ricondotto all’art. 592 c.p.p.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali, una censura formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile quando, nella sostanza, sollecita una rivalutazione della motivazione, se il giudice del riesame ha esposto argomentazioni non apparenti sui presupposti della misura e ha considerato le deduzioni difensive.
  • La richiesta di sospensione fondata sull’art. 310, comma 3, c.p.p. è inammissibile se la norma è invocata al di fuori dell’ambito delle misure cautelari personali applicate dal Tribunale in accoglimento dell’appello del pubblico ministero.
  • La condanna alle spese del procedimento di riesame non è subordinata alla manifesta infondatezza dell’istanza né rimessa alla discrezionalità del Tribunale nei termini prospettati dalla ricorrente; la Corte richiama l’art. 592 c.p.p. e indica l’accoglimento della richiesta come ipotesi di esclusione dell’addebito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestro preventivoTruffa
RamiProcesso penaleMisure cautelariDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiConfisca

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