Cassazione Civile, Ordinanza n. 26366/2023 del 12/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (istituzione scolastica)
La controversia
Due docenti che avevano prestato servizio negli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 convenivano in giudizio la Scuola per l’Europa di Parma chiedendo differenze retributive. Sostenevano che la Scuola avesse applicato in modo errato il trattamento economico previsto dal c.c.n.l. della scuola statale, invece della retribuzione prevista per il personale delle Scuole Europee richiamata dall’art. 1, comma 11, della legge n. 115 del 2009. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’appello dichiarava inammissibile l’appello proposto tramite Avvocatura dello Stato, ritenendo la Scuola ente pubblico non assimilabile a un’amministrazione dello Stato; in subordine, respingeva il gravame nel merito dopo il conferimento di mandato a difensore del libero foro. In cassazione la Scuola deduceva principalmente: 1) violazione delle norme sul patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato, assumendo di essere un’istituzione scolastica statale e quindi soggetta allo ius postulandi erariale; 2) violazione della disciplina sul trattamento retributivo, sostenendo che il comma 11 dell’art. 1 l. n. 115/2009 dovesse coordinarsi con il comma 8 e con la regolamentazione attuativa, così da far tornare applicabile il CCNL scuola in mancanza della procedura selettiva; 3) violazione dell’onere della prova e della disciplina sulle differenze retributive, anche con riguardo alla diversa posizione di chi avesse superato la selezione; 4) violazione di norme costituzionali e contrattuali; 5) censura sulla quantificazione delle differenze e degli accessori; 6) lamentata contraddittorietà tra motivazione e dispositivo sul capo relativo agli accessori. La Corte di cassazione ha ritenuto assorbiti gli ulteriori motivi e ha accolto i primi due, affermando la natura di istituzione scolastica statale della Scuola e quindi la sussistenza del patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato; per conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e regolare anche le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Bologna limitatamente ai capi investiti dai motivi accolti e ha rinviato alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione, per un nuovo esame. La decisione si fonda sul principio che la Scuola per l’Europa di Parma rientra tra le istituzioni scolastiche statali, con conseguente applicabilità del patrocinio obbligatorio ed esclusivo dell’Avvocatura dello Stato; perciò era errata la declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di ius postulandi. Gli ulteriori motivi, attinenti al merito delle differenze retributive e alla quantificazione, non sono stati esaminati perché assorbiti.
Norme richiamate
art. 1 R.d. n. 1611 del 1933
Il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato è organico, obbligatorio ed esclusivo per le amministrazioni indicate dalla norma; gli atti compiuti senza tale difesa sono affetti da nullità radicale per difetto di ius postulandi.
art. 43 R.d. n. 1611 del 1933
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’applicabilità del patrocinio erariale alle amministrazioni dello Stato organizzate ad ordinamento autonomo.
art. 1 della legge n. 115 del 2009
Il comma 11 sul trattamento retributivo del personale è stato ritenuto dalla ricorrente da leggere insieme al comma 8 e alla disciplina attuativa; la Corte di cassazione, però, decide solo sulla questione preliminare del patrocinio, aderendo alla qualificazione della Scuola come istituzione scolastica statale.
Regolamento amministrativo della Scuola per l’Europa di Parma richiamato per inquadrarne l’organizzazione nell’ordinamento scolastico statale.
Richiamato dalla ricorrente come precedente disciplina delle assunzioni dei docenti con contratto annuale e con rinvio al CCNL scuola.
d.l. n. 66 del 30 luglio 2007
Richiamato dalla ricorrente come disciplina precedente delle assunzioni e del trattamento economico del personale docente.
Invocato per contestare la ripartizione dell’onere della prova in relazione alla diversa posizione dei docenti e alle ore di servizio prestate.
artt. 3, 36 e 97 Cost.
Richiamati per sostenere l’asserita irragionevolezza della parificazione retributiva tra personale selezionato e non selezionato e la diversa misura della prestazione.
Invocati per sostenere che la norma sulla retribuzione non sarebbe imperativa e che le parti avrebbero potuto pattuire l’applicazione del CCNL scuola.
Richiamati nel motivo sulle conseguenze dell’inadempimento e sugli accessori del credito, senza che la Corte li esamini nel merito perché assorbiti.
Richiamato per la liquidazione degli accessori del credito operata dal Tribunale, poi segnalata come erronea dalla Corte d’appello.
art. 22, comma 36, L. n. 724 del 1994
Indicato dalla Corte d’appello come limite legale alla liquidazione di interessi e rivalutazione monetaria, in luogo dell’art. 429 c.p.c.
La Cassazione vi richiama per rinviare alla motivazione del precedente di legittimità sulla natura della Scuola per l’Europa di Parma.
È la norma processuale invocata per i motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza/procedimento.
Massime di principio
- Le istituzioni scolastiche statali, anche se dotate di personalità giuridica e autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale, possono rientrare tra le amministrazioni dello Stato ai fini dell’applicazione del patrocinio obbligatorio ed esclusivo dell’Avvocatura dello Stato, quando il quadro normativo e l’assetto organizzativo lo impongono.
- Quando il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato è obbligatorio, gli atti processuali compiuti dall’amministrazione senza tale assistenza sono colpiti da nullità radicale per difetto di ius postulandi.
- Se una questione preliminare di rito è accolta in cassazione, le ulteriori censure che attengono al merito restano assorbite e non vengono esaminate.
- Il rinvio al giudice di merito è necessario quando la cassazione interviene sulla declaratoria di inammissibilità dell’appello fondata sull’erronea esclusione del potere di rappresentanza processuale dell’Avvocatura dello Stato.
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